Sentenza n. 404/1999
Altra decisione · depositata il 29/10/1999 · relatore Carlo Mezzanotte
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito della
circolare del Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali - Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo
del 29 marzo 1996, n. 6, recante "Applicazione del d.-l. n. 124 del
15 marzo 1996, contenente disposizioni in ordine al regime
comunitario di produzione lattiera", promosso con ricorso della
Regione Veneto, notificato il 24 maggio 1996, depositato in
cancelleria il 3 giugno 1996 ed iscritto al n. 17 del registro
conflitti 1996.
Udito nell'udienza pubblica del 28 settembre 1999 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte;
Udito l'avvocato Massimo Luciani per la Regione Veneto.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La Regione Veneto, con ricorso notificato il 24 maggio 1996 e
depositato il successivo 3 giugno, ha sollevato conflitto di
attribuzione nei confronti dello Stato in riferimento alla circolare
del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali -
Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo, 29 marzo
1996, n. 6, intitolata "Applicazione del d.-l. n. 124 del 15 marzo
1996, contenente disposizioni in ordine al regime comunitario di
produzione lattiera".
La circolare accompagna il bollettino AIMA n. 2 1995-1996,
trasmesso contestualmente, contenente l'accertamento definitivo delle
quote latte individuali valevoli per il periodo aprile 1995-marzo
1996, ed in essa viene definita la procedura per la presentazione dei
ricorsi in opposizione alle determinazioni del bollettino e vengono
impartite istruzioni alle Associazioni dei produttori di latte (APL)
circa le modalità di esecuzione della compensazione, da effettuarsi
dalle medesime associazioni secondo le priorità di cui all'articolo
2 del d.-l. n. 124 del 1996.
Ad avviso della ricorrente, l'impugnata circolare sarebbe
illegittima per assoluta carenza di fondamento legislativo e, dunque,
per violazione degli articoli 5, 117 e 118 della Costituzione, che
solo ad atti forniti di tale fondamento consentirebbero di incidere
sulla autonomia regionale. Il decreto-legge, al quale la circolare
dà applicazione, all'epoca del ricorso non era stato, infatti, né
convertito in legge, né ancora sanato, ma solo reiterato; d'altra
parte, il fondamento normativo dell'atto impugnato, secondo la
Regione Veneto, non potrebbe rintracciarsi nella disciplina
comunitaria della materia, giacché la circolare ne prescinderebbe.
La circolare ministeriale violerebbe ancora gli artt. 5, 117 e 118
della Costituzione e gli artt. 1 e 2 del d.-l. n. 124 del 1996, in
quanto irrigidirebbe, in modo penalizzante per l'autonomia delle
Regioni e per le loro competenze costituzionali in materia di
agricoltura, il procedimento di adozione dei bollettini di
aggiornamento delle quote spettanti ai produttori di latte con una
serie di previsioni non rinvenibili nel decreto-legge.
La circolare impugnata sarebbe poi affetta da tutti i vizi del
d.-l. n. 124 del 1996, cui dà attuazione, e del d.-l. 16 maggio
1996, n. 260 (Regime comunitario di produzione lattiera), che lo ha
una prima volta reiterato, vizi già fatti valere con distinti
ricorsi.
2. - In prossimità dell'udienza, la Regione Veneto ha depositato
una memoria con cui insiste per l'accoglimento del ricorso.
Dopo avere richiamato gli interventi normativi e la giurisprudenza
costituzionale nel settore delle quote latte intervenuti
successivamente alla circolare impugnata - con particolare
riferimento alla sanatoria degli effetti prodotti dal d.-l. n. 124
del 1996, operata con la legge 20 dicembre 1996 n. 642, di
conversione, con modificazioni, del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 552
(Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della
pesca per il 1996) e alla sentenza n. 398 del 1998 di questa Corte,
con cui è stata dichiarata la cessazione della materia del
contendere in ordine al contenzioso sul d.-l. n. 124 del 1996 per
essere stata la normativa di questo profondamente e retroattivamente
mutata dal successivo d.-l. 1 dicembre 1997, n. 411 (Misure urgenti
per gli accertamenti in materia di produzione lattiera), convertito,
con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1998, n. 5, sia in tema di
bollettini AIMA, che di ricorsi in opposizione, che di compensazione
- la ricorrente respinge l'ipotesi che, in relazione al presente
conflitto, sia cessata la materia del contendere, ovvero sia
sopravvenuta una situazione di carenza di interesse.
Secondo la Regione, alla luce della giurisprudenza costituzionale,
l'interesse persisterebbe anche se l'atto impugnato avesse esaurito i
propri pur temporanei e parziali effetti o fosse stato
successivamente sostituito, poiché l'interesse verrebbe meno solo in
caso di espressa ed integrale sostituzione dell'atto prima della sua
applicazione.
Per configurare la cessazione della materia del contendere nei
conflitti sarebbe poi necessaria non solo la non avvenuta produzione
di effetti da parte dell'atto impugnato, ma la sua sostituzione in
termini satisfattivi delle richieste del ricorrente ovvero
l'adeguamento del ricorrente ai suoi contenuti.
Nella fattispecie, secondo la Regione Veneto, non ricorrerebbe
nessuno degli anzidetti presupposti, in quanto: la circolare
impugnata avrebbe trovato integrale applicazione con l'emissione del
bollettino n. 2 del 1995-1996 e l'effettuazione da parte dell'AIMA
delle procedure di compensazione; la circolare stessa non sarebbe
stata mai sostituita; la Regione Veneto non le avrebbe mai dato
attuazione; la Regione stessa ha impugnato tutti i successivi atti
statali nel settore lattiero-caseario.
Nel merito, richiamati i motivi del ricorso introduttivo, la
ricorrente ribadisce l'asserita violazione delle competenze
regionali. Considerato in diritto
1. - La Regione Veneto ha proposto conflitto di attribuzione nei
confronti dello Stato in relazione alla circolare del 29 marzo 1996,
n. 6 intitolata "Applicazione del d.-l. n. 124 del 15 marzo 1996,
contenente disposizioni in ordine al regime comunitario di produzione
lattiera", proveniente dal Ministero delle risorse agricole,
alimentari e forestali - Azienda di Stato per gli interventi nel
mercato agricolo.
La circolare fa seguito alla emanazione del d.-l. n. 124 del 1996
(Regime comunitario di produzione lattiera) ed accompagna il
bollettino AIMA n. 2 1995-1996, trasmesso contestualmente, contenente
l'accertamento delle quote latte individuali valevoli per il periodo
aprile 1995-marzo 1996.
Quanto al contenuto della circolare, viene in essa definita la
procedura per la presentazione dei ricorsi in opposizione alle
determinazioni del nuovo bollettino, e vengono impartite istruzioni
alle Associazioni tra produttori di latte (APL) circa le modalità di
esecuzione della compensazione, da effettuarsi dalle medesime
associazioni ai sensi della legge n. 468 del 1992 (Misure urgenti nel
settore lattiero-caseario), del d.P.R. n. 569 del 1993 (regolamento
di esecuzione della legge) e secondo la priorità di cui all'art. 2
del d.-l. n. 124 del 1996.
2. - Nelle more del giudizio è entrato in vigore il d.-l. 1
dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, nella legge 27
gennaio 1998, n. 5, il quale, con i suoi articoli 2 e 3, innova
retroattivamente la preesistente disciplina delle quote latte per il
periodo aprile 1995-marzo 1996, sia in relazione al contenzioso, sia
in relazione ai criteri e alle modalità di esecuzione della
compensazione: vale a dire, su entrambi gli oggetti della impugnata
circolare. Come nella sentenza n. 398 del 1998 questa Corte ha
dichiarato cessata la materia del contendere in relazione ai ricorsi
a suo tempo proposti da alcune Regioni, fra le quali la stessa
Regione Veneto, nei confronti del d.-l. n. 124 del 1996, così ora,
per le medesime ragioni, deve essere dichiarata cessata la materia
del contendere in relazione alla impugnata circolare AIMA che di quel
d.-l. intendeva costituire attuazione.
Né si può accedere alla tesi avanzata in pubblica udienza dalla
difesa della Regione, secondo la quale la clausola di salvezza degli
effetti del d.-l. n. 124 del 1996, contenuta nella legge 20 dicembre
1996, n. 642, renderebbe tuttora operante la circolare censurata per
il periodo lattiero-caseario 1995-1996 ed efficaci gli atti
applicativi nel frattempo compiuti. La disciplina sopravvenuta
(articoli 2 e 3 del d.-l. n. 411 del 1997, convertito dalla legge n.
5 del 1998) ha ad oggetto per l'appunto anche la campagna di
produzione 1995-1996 e in relazione a questa rende privi di effetti,
come chiarito nella richiamata sentenza di questa Corte, i bollettini
già pubblicati dall'AIMA per lo stesso periodo, e fa venire meno, in
relazione alla compensazione, l'efficacia degli adempimenti
eventualmente assolti dalle associazioni dei produttori di latte,
imponendo nuove operazioni di compensazione da parte dell'AIMA sulla
base dei nuovi dati derivanti dagli accertamenti di cui all'articolo
2 del d.-l. n. 411 del 1997, come si evince dall'univoco tenore
dell'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto-legge. Le nuove norme
non prevedono più per il periodo 1995-1996 ricorsi in opposizione
rivolti all'AIMA, ma ricorsi di riesame da presentare alle Regioni e
alle Province autonome che queste sono chiamate a decidere con
provvedimento motivato previa istruttoria e convocazione del
ricorrente in contraddittorio (art. 2, commi 5 e 6). Si può solo
aggiungere che una persistente operatività della circolare censurata
o di suoi atti applicativi non può certo derivare dai successivi
interventi legislativi, contenuti nel d.-l. 1 marzo 1999, n. 43
(Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario), convertito,
con modificazioni, nella legge 27 aprile 1999, n. 118, nella parte in
cui hanno avuto ancora ad oggetto la campagna di produzione
lattiero-casearia 1995-1996.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al conflitto
di attribuzione sollevato dalla Regione Veneto con il ricorso
indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:404 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte