Sentenza n. 405/1988
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 07/04/1988 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 265r.d. 1077/1940
- art. 8legge 341/1973
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 265 del r.d. 25
luglio 1940, n. 1077 ("Regolamento sui Servizi del lotto e sul
personale delle ricevitorie"), nel testo sostituito dall'art. 8 della
legge 6 giugno 1973, n. 341 ("Norme in materia di personale delle
ricevitorie del lotto") promosso con ordinanza emessa il 21 maggio
1980 dal TAR per la Sicilia sul ricorso proposto da D'Ambrogio
Sebastiano conto l'Intendenza di Finanza di Palermo ed altro iscritta
al n. 263 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 255 dell'anno 1981;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Motivazione
Ritenuto in fatto L'Intendente di finanza di Palermo con provvedimento dell'11
settembre 1979, dispose la sospensione immediata dal servizio e dalla
corresponsione dei conseguenti emolumenti dell'aiuto ricevitore del
lotto signor Sebastiano D'Ambrosio.
Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia,
notificato all'Intendente ed al Ministro delle finanze presso
l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo il 20 novembre 1979
e depositato in Segreteria il 14 dicembre 1979, il D'Ambrosio
impugnò il provvedimento dell'intendente di finanza.
Nel ricorso chiese l'annullamento del provvedimento impugnato,
limitatamente alla parte con la quale era stata disposta la
sospensione della corresponsione degli emolumenti, previa rimessione
alla Corte costituzionale della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 265 R.D. 25 luglio 1940, n. 1077, sostituito
dall'art. 8 della legge 6 giugno 1973, n. 341.
Con ordinanza in data 21 maggio 1980 il Tribunale amministrativo
adito, sollevava questione di legittimità costituzionale della
cennata norma, in riferimento all'art. 3 Cost.
Secondo il giudice a quo, la questione non poteva considerarsi
manifestamente infondata, contrastando con il principio di
uguaglianza l'avere riservato ai pubblici dipendenti addetti alle
ricevitorie del lotto un trattamento deteriore rispetto a quello
dettato per la generalità degli impiegati civili dello Stato.
Non si sono costituite le parti, né ha spiegato intervento la
Presidenza del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto
1. - Oggetto della questione di legittimità costituzionale è
l'art. 265, quinto comma, del R.D. 25 luglio 1940, n. 1077
("Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle
ricevitorie"), nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 6 giugno
1973, n. 341, ("Norme in materia di personale delle ricevitorie del
lotto"), il quale prevede che al dipendente del lotto sospeso
cautelarmente dal servizio, a seguito di ordine o di mandato di
cattura, non spetti l'assegno alimentare di cui al quarto comma dello
stesso articolo.
2. - La questione, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., è
fondata.
È regola generale del rapporto di pubblico impiego quella secondo
cui al dipendente sospeso cautelarmente dall'impiego spetti un
assegno alimentare determinato in una certa misura (per i dipendenti
statali in genere, v. art. 92 ultimo comma, del d.P.R. n. 3 del
1957).
La ratio della norma consiste nel garantire comunque al dipendente
un sussidio, che, secondo un'opinione pacifica, non ha natura
retributiva essendo previsto per consentirgli di sopperire alle
necessità sue e della famiglia.
Appare perciò ingiustificatamente discriminatorio che al
personale delle ricevitorie del lotto, prima che ne fosse disposta
l'immissione nei ruoli organici dell'amministrazione centrale e
periferica del Ministero delle finanze (L. 9 agosto 1986, n. 494),
l'assegno alimentare fosse previsto, dalla norma denunciata, solo per
le ipotesi di sospensione cautelare in seguito a provvedimento
disciplinare, mentre era esplicitamente escluso qualora, come nel
caso oggetto del giudizio a quo, la sospensione cautelare fosse stata
disposta a seguito di ordine o mandato di cattura.
La cennata discriminazione, rispetto a quanto previsto per gli
altri impiegati pubblici e, nell'ambito della stessa categoria di
impiegati, con riferimento al titolo in base al quale è disposta la
sospensione, non può trovare giustificazione nella diversità di
disciplina del personale in parola, rispetto a quella degli altri
dipendenti pubblici. Difatti, la finalità propria dell'assegno
alimentare, testé posta in evidenza, prescinde dallo status
determinato dal contenuto della disciplina relativa a ciascuna
carriera perché si tratta di una provvidenza di carattere
assistenziale che, una volta riconosciuta per i dipendenti pubblici
in generale, non può essere esclusa con riferimento ad una sola
categoria di essi.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 265 del R.D. 25
luglio 1940, n. 1077 ("Regolamento sui servizi del lotto e sul
personale delle ricevitorie"), nel testo sostituito dall'art. 8 della
legge 6 giugno 1973, n. 341 ("Norme in materia di personale delle
ricevitorie del lotto"), nella parte in cui esclude dal diritto
all'assegno alimentare, nella misura prevista dal quarto comma dello
stesso articolo, il dipendente del servizio del lotto sospeso
cautelarmente a seguito di ordine o di mandato di cattura.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:405 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte