Corte costituzionale

Ordinanza n. 405/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/07/1995 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 649 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 7 febbraio 1995

dal Tribunale militare di Padova, nel procedimento penale a carico di

Bruno Vallero Nicola, iscritta al n. 192 del registro ordinanze 1995

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima

serie speciale dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 luglio 1995 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che il Tribunale militare di Padova, nel giudizio nei

confronti di Nicola Bruno Vallero - già condannato con sentenza del

26 gennaio 1993 per il reato di diserzione, con riguardo alla

condotta iniziata il 7 maggio 1991, non ancora cessata alla data del

giudizio, e, pertanto, imputato nuovamente del reato di cui all'art.

148, n. 2 del codice penale militare di pace per l'assenza proseguita

dopo la condanna - ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27,

primo comma, della Costituzione, nei confronti dell'art. 649 cod.

proc. pen., nella parte in cui consente che per un unico reato

permanente, per il quale la permanenza sia una o più volte

giudizialmente interrotta, sia irrogabile un complessivo trattamento

sanzionatorio superiore a quello edittalmente previsto per il reato

medesimo;

che il giudice a quo, premesso di condividere e di non voler

contrastare l'orientamento unanime della giurisprudenza, secondo il

quale i reati di assenza dal servizio sono reati permanenti (con la

conseguenza che, una volta intervenuta la condanna, la permanenza

viene interrotta e la condotta successiva dà luogo ad un nuovo

reato), rileva che la ricostruzione della permanenza nei reati

omissivi, accolta dalla giurisprudenza, pone seri problemi di

legittimità costituzionale in relazione alle conseguenze che si

determinano a seguito delle plurime condanne per le condotte

illecite, conseguenze che, perdurando successivamente ad ogni

giudizio per il configurarsi, ogni volta, di nuovi e autonomi reati

della stessa specie, sono particolarmente gravi quando, come nel

caso, la permanenza del reato può protrarsi per venticinque anni;

che, pertanto, secondo il giudice a quo, la previsione della

interruzione giudiziale della permanenza, che discende dall'art. 649

cod. proc. pen., violerebbe le seguenti disposizioni costituzionali:

a) l'art. 27, primo comma, in quanto la responsabilità penale

dell'imputato non dipenderebbe soltanto dal suo operato, ma anche dal

funzionamento dell'apparato giudiziario militare;

b) l'art. 25, secondo comma, in quanto la moltiplicazione dei

giudizi comporterebbe un innalzamento della pena edittale

praticamente indeterminato sino al limite del triplo del massimo

della pena edittale, previsto dall'art. 81 del codice penale;

c) l'art. 3, in quanto, a parità di periodo di assenza dal

servizio, il trattamento sanzionatorio complessivo verrebbe a

derivare dal grado di efficienza dell'apparato giudiziario competente

a conoscere del reato nei vari autonomi episodi che si creano con

l'interruzione giudiziale;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e

comunque non fondata, in quanto l'art. 649 cod. proc. pen. non

conterrebbe affatto il principio della "interruzione giudiziale della

permanenza", ma enuncerebbe soltanto il principio del divieto di un

secondo giudizio su un medesimo fatto, non potendosi, in ogni caso,

considerare in alcun modo identico un fatto che, pur mantenendo

inalterate le caratteristiche dell'elemento oggettivo, si collochi,

tuttavia, in una dimensione temporale diversa rispetto a quella in

cui si è verificato il fatto già giudicato;

che, inoltre, ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, appare del

tutto contraddittoria la formulazione della questione, dal momento

che il giudice a quo, mentre contesta le conseguenze

dell'interruzione giudiziale del reato permanente, nello stesso tempo

afferma di condividere l'assunto secondo il quale la contestazione di

un nuovo addebito dopo la condanna per il reato di mancanza alla

chiamata o per quello di diserzione non comporterebbe alcuna

violazione del principio del ne bis in idem, contenuto nell'art. 649

cod. proc. pen.;

Considerato che identica questione di legittimità costituzionale

è stata decisa da questa Corte con l'ordinanza n. 150 del 1995;

che in tale pronuncia, dichiarativa della manifesta

inammissibilità della questione di costituzionalità in oggetto, è

stato riconosciuto che l'effetto lamentato dal giudice a quo non

discende dall'applicazione dell'impugnato art. 649 cod. proc. pen.,

dal momento che questa disposizione afferma soltanto il principio di

civiltà giuridica, oltre che di generalissima applicazione, in forza

del quale chi è stato prosciolto o condannato con sentenza divenuta

irrevocabile non può essere di nuovo sottoposto a procedimento

penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene qualificato

diversamente per il titolo, per il grado o per le circostanze;

che il giudice rimettente non adduce elementi ulteriori a

sostegno dei propri dubbi di costituzionalità;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale

sollevata dal Tribunale militare di Padova, in quanto proposta nei

confronti di una disposizione alla quale non può in alcun modo

essere plausibilmente ricondotta l'interpretazione che lo stesso

giudice intende contestare, deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 649 del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e

27, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale militare di Padova

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995.

Il Presidente e redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:405 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte