Corte costituzionale

Ordinanza n. 406/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/11/1987 · relatore Giovanni Conso

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt.26, lettera c), della legge 14 luglio 1965,

n. 963 (Disciplina della pesca marittima), e 147, primo comma, n. 1,

e secondo comma, del codice penale, e dell'art. 589,

terzo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza

emessa il 9 aprile 1980 dal Pretore di Pietrasanta, iscritta al n.

666 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 12 dell'anno 1982;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Pietrasanta, nel corso di un "incidente

di esecuzione", avente ad oggetto la rateizzazione o il differimento

della pena accessoria della sospensione del permesso di pesca,

prevista dall'art.26, lettera c), del d.P.R. 14 luglio 1965, n. 963,

per avere i condannati presentato domanda di grazia, ha, con

ordinanza del 9 aprile 1980, denunciato:

a) in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 27, terzo

comma, della Costituzione, l'illegittimità del combinato disposto

dell'art. 26, lettera c), del d.P.R. 14 luglio 1965, n. 963, e

dell'art. 147, primo comma, n. 1, e secondo comma, del codice penale,

perché, nello stabilire che non possa essere differita la pena

accessoria della sospensione del permesso di pesca, rischia "di

trasformare una misura prevista dalla legge come transitoria in

misura definitiva", potendo dalla prolungata applicazione della detta

pena accessoria derivare "l'interdizione dell'attività

imprenditoriale";

b) in riferimento agli artt. 27, terzo comma, e 24, primo

comma, della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 589, terzo

(recte: secondo) comma, del codice di procedura penale, il quale, nel

caso in cui venga proposta la domanda di grazia, attribuisce al

Ministro di grazia e giustizia e non ad un organo giurisdizionale il

potere di differire l'esecuzione delle pene accessorie;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e, in

subordine, non fondata;

Considerato che la prima questione appare inammissibile, avendo il

giudice a quo - con il prospettare varie soluzioni allo scopo di far

fronte alla dedotta illegittimità costituzionale ("per esempio,

l'obbligo di comminare la pena accessoria in rapporto alla durata

della attività lavorativa nell'anno, ovvero l'introduzione in via

generale della possibilità di 'rateizzare' l'esecuzione come

chiedevano gli istanti") e con il demandare "alla Corte o al

Parlamento di colmare, nei modi ritenuti più opportuni, l'accennata

lacuna normativa" - del tutto omesso di precisare il petitum

perseguito;

e che l'inammissibilità della prima questione determina la

conseguente inammissibilità per irrilevanza della seconda questione,

essendo questa subordinata all'accoglimento di quella;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art.26,

lettera c), della legge 14 luglio 1965, n. 963, e dell'art. 147,

primo comma, n. 1, e secondo comma, del codice penale, sollevata, in

riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della

Costituzione, dal Pretore di Pietrasanta con ordinanza del 9 aprile

1980;

2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art.589, terzo (recte: secondo)

comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli

artt. 27, terzo comma, e 24, primo comma, della Costituzione, dal

Pretore di Pietrasanta con ordinanza del 9 aprile 1980.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 19 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:406 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte