Sentenza n. 406/1993
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/11/1993 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 33d.P.R. 642/1972
applicata al caso
- art. 33d.P.R. 648/1972
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 33, ultimo
comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648 (rectius 642) (Disciplina
dell'imposta di bollo), promosso con ordinanza emessa il 24 novembre
1992 dal Tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente tra la
S.p.A. Superbox e l'Amministrazione delle Finanze, iscritta al n. 149
del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Udito nella camera di consiglio del 6 ottobre 1993 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale di Bologna - nel corso di un giudizio avente ad
oggetto rimborsi d'imposte di bollo corrisposte mediante "visto per
bollo", nel corso del quale era stata eccepita l'inammissibilità
delle domande, per non essere state previamente e tempestivamente
impugnate le decisioni negative dell'intendenza di finanza - con
ordinanza 24 novembre 1992, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della
Costituzione, dell'art. 33, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 648 (rectius 642), nella parte in cui subordina l'esperimento
dell'azione giudiziaria per il rimborso dell'imposta di bollo, al
previo ricorso al ministero delle finanze.
Nell'ordinanza si osserva che, a norma dell'art. 33, primo comma,
le controversie riguardanti le imposte di bollo e relative
soprattasse sono decise in via amministrativa dalle intendenze di
finanza, con provvedimento avverso il quale è dato ricorso al
ministero delle finanze se l'ammontare controverso delle imposte e
sovrattasse supera le centomila lire. Avverso la decisione definitiva
del ricorso è promovibile l'azione giudiziaria e, solo qualora entro
centottanta giorni dalla presentazione del ricorso non sia
intervenuta la relativa decisione, il contribuente può promuovere
l'azione giudiziaria anche prima della notificazione della decisione
stessa.
Secondo il giudice remittente, in base al citato art. 33, anche
ove la controversia riguardi un rimborso d'imposta, nel caso in cui
la richiesta non sia accolta dall'intendenza di finanza, il
contribuente ha l'onere di proporre ricorso al ministero delle
finanze entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del
provvedimento reiettivo e solo dopo la notifica della decisione
ministeriale, ovvero dopo il decorso di centottanta giorni dalla data
di presentazione del ricorso senza che intervenga tale notifica, può
accedere alla tutela giurisdizionale.
Ciò contrasterebbe con gli artt. 24 e 113 della Costituzione,
essendo impedito all'interessato di avvalersi del diritto di difesa
garantito dall'art. 24, nonché della tutela giurisdizionale contro
gli atti della P.A. garantita dall'art. 113, senza avere prima
percorso la via amministrativa. Inoltre, tale disciplina
concreterebbe una violazione dell'art. 3 della Costituzione in quanto
il contribuente, sussistendo i requisiti per la restituzione,
verrebbe a trovarsi inserito in un rapporto paritario nei confronti
dell'amministrazione, nell'ambito del quale sarebbe irragionevolmente
compresso il suo diritto alla tutela giurisdizionale.
Dinanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di parti né
intervento del Presidente del consiglio dei ministri, per cui la
causa è stata fissata per l'esame in camera di consiglio, ai sensi
dell'art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87. Considerato in diritto
1. - La Corte è chiamata a decidere se l'art. 33, ultimo comma,
del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 - nella parte in cui subordina
l'esperimento dell'azione giudiziaria per il rimborso dell'imposta di
bollo, al previo ricorso gerarchico al ministero delle finanze -
violi: a) gli artt. 24 e 113 della Costituzione, impedendo
l'esperimento dell'azione giudiziaria sino alla notificazione del
provvedimento ministeriale ovvero, in mancanza, per centottanta
giorni dalla proposizione del ricorso; b) l'art. 3 della
Costituzione, perché la posizione paritaria del privato e
dell'Amministrazione nel rapporto attinente al rimborso d'imposta,
non giustifica la necessità del previo esperimento del ricorso
gerarchico.
2. - La questione è fondata.
Va premesso che l'art. 37 del d.P.R. n. 642 del 1972 stabilisce
che la restituzione delle imposte corrisposte in modo virtuale e
delle relative soprattasse deve essere richiesta entro il termine di
decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui è stato
effettuato il pagamento. Non si fa luogo alla restituzione delle
imposte pagate mediante versamento in conto corrente postale, né è
ammesso il rimborso delle imposte pagate in modo ordinario o
straordinario, salvo il caso in cui si tratti: a) di imposta assolta
con bollo a punzone su moduli divenuti inutilizzabili per
sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari; b) di imposta
corrisposta, anche parzialmente, mediante visto per bollo. In tali
casi la domanda di rimborso deve essere presentata, a pena di
decadenza, all'intendenza di finanza, entro un anno dalla data di
entrata in vigore delle sopravvenute disposizioni legislative o
regolamentari per l'ipotesi di cui alla lettera a), e dalla data del
pagamento dell'imposta corrisposta a mezzo visto per bollo per
l'ipotesi di cui alla lettera b).
A norma dell'art. 33, comma primo, dello stesso d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 642, le controversie riguardanti l'applicazione delle
imposte di bollo e delle relative soprattasse sono decise in via
amministrativa dalle intendenze di finanza con provvedimento
motivato, avverso il quale è dato ricorso al ministero delle finanze
nel termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento
stesso se l'ammontare controverso delle imposte e soprattasse supera
centomila lire. Avverso il provvedimento ministeriale, che decide il
ricorso, è esperibile l'azione giudiziaria nel termine di novanta
giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. L'azione
è del pari esperibile qualora, entro centottanta giorni dalla data
di presentazione, il ricorso non sia stato deciso (art. 33, ultimo
comma).
Il giudice a quo ritiene che tale normativa si applica anche in
materia di rimborsi d'imposta, con la conseguenza che, in caso di
diniego del rimborso, ove sia trascorso il termine per ricorrere in
via amministrativa senza proporre il ricorso, è preclusa la
possibilità di esperire l'azione giudiziaria.
Questa Corte ha costantemente affermato (cfr. da ultimo le
sentenze n. 154 del 1992; n. 15 del 1991; n. 470 del 1990; n. 530 del
1989) che gli artt. 24 e 113 della Costituzione non impongono una
correlazione assoluta tra il sorgere del diritto e la sua
azionabilità, la quale può essere differita ad un momento
successivo ove ricorrano esigenze di ordine generale e superiori
finalità di giustizia. Tuttavia, anche nel concorso di queste
circostanze, il legislatore è sempre tenuto ad osservare il limite
imposto dall'esigenza di non rendere la tutela giurisdizionale
eccessivamente difficoltosa, in conformità al principio della piena
attuazione della garanzia stabilita dalle suddette norme
costituzionali.
In coerenza con tali premesse sono state dichiarate illegittime
disposizioni che comportavano compressioni del diritto di azione,
ostacolandone l'esercizio, in particolare comminando la sanzione
della decadenza in relazione al mancato esperimento di ricorsi
amministrativi (cfr., specificamente, le sentenze n. 15 del 1991 e n.
530 del 1989).
Circa la fattispecie, oggetto di esame, deve affermarsi, quindi,
che la previsione, in materia di rimborsi dell'imposta di bollo,
della decadenza dall'azione giudiziaria in conseguenza della mancata
proposizione del ricorso amministrativo, si pone in contrasto con
l'art. 24 della Costituzione. Inoltre, vertendosi in materia di
rimborsi su accertamenti documentali, una volta che questi siano
stati compiuti con esito negativo, non si profilano esigenze che
possano giustificare il differimento dell'esperibilità dell'azione
giudiziaria.
Ne discende che l'art. 33, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 642 va dichiarato illegittimo, per il contrasto con l'art.
24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede, in materia di
rimborsi d'imposta, l'esperibilità dell'azione giudiziaria, anche in
mancanza del preventivo ricorso amministrativo. Restano assorbiti gli
ulteriori motivi di censura.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 33, ultimo
comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di
bollo), nella parte in cui non prevede, in materia di rimborsi
d'imposta, l'esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza
del preventivo ricorso amministrativo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 novembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:406 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte