Sentenza n. 406/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/12/1997 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 60legge 689/1981
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 60 della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con
ordinanza emessa il 3 dicembre 1996 dal pretore di Monza nel
procedimento penale a carico di Martinelli Luca, iscritta al n. 168
del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1997;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1997 il giudice
relatore Giuliano Vassalli.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il pretore di Monza, prima di dichiarare chiuso il
dibattimento a carico di un imputato del delitto di evasione dagli
arresti domiciliari, ha denunciato d'ufficio, in riferimento agli
artt. 3 e 27 della Costituzione, l'art. 60 della legge 24 novembre
1981, n. 689, nella parte in cui esclude l'applicabilità delle
sanzioni sostitutive al reato previsto dall'art. 385, terzo comma,
del codice penale.
La violazione del principio di eguaglianza conseguirebbe alla
equiparazione, ai fini dell'ammissione al regime delle sanzioni
sostitutive, del reato di allontanamento dagli arresti domiciliari al
reato di evasione: un'equiparazione da ritenere arbitraria giacché,
mentre l'effetto preclusivo si giustifica, nel secondo caso, in
quanto, nonostante la condotta volontariamente diretta a sottrarsi
alla custodia in carcere, si consentirebbe all'imputato di
beneficiare di una condizione diversa da quella della detenzione, una
tale esigenza non è riscontrabile ove l'evasione consista
nell'allontanamento della persona in stato di arresto dalla propria
abitazione. E ciò anche considerando che le due fattispecie non sono
assimilabili, non costituendo gli arresti domiciliari una modalità
esecutiva della detenzione.
Il giudice a quo ravvisa, poi, nel divieto stabilito dall'art. 60
della legge n. 689 del 1981 un'ulteriore violazione del principio di
eguaglianza rispetto ad alcuni reati, di sicura maggiore gravità,
come l'omicidio colposo ed altre fattispecie criminose ricomprese
nella categoria dei delitti contro l'amministrazione della giustizia,
come la frode processuale e la subornazione, per i quali il detto
divieto è inoperante.
Sarebbe, in più, violato l'art. 27 (terzo comma) della
Costituzione, in quanto l'irrogazione della pena detentiva per reati,
come quello di specie, "di minima rilevanza sociale" risulta
inutilmente vessatoria e non rispondente alla necessità di stabilire
un'adeguata proporzione tra reato e pena inflitta.
Il giudice a quo conclude puntualizzando come non sia individuabile
una giurisprudenza consolidata quanto all'applicabilità dell'art.
60 della legge n. 689 del 1991 anche al reato di cui all'art. 385,
terzo comma, del codice penale, e che "non si può dire che lo stato
del diritto "vivente" sulla applicazione della norma in questione
sia nel senso auspicato con la presente ordinanza".
2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o
infondata. Considerato in diritto
1. - Il giudice a quo dubita, in riferimento agli artt. 3 e 27,
terzo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale
dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui
esclude l'applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene
detentive brevi previste dall'art. 53 e seguenti della stessa legge
all'"abusivo" allontanamento dell'imputato in stato di arresto nella
propria abitazione.
Più in particolare, il rimettente, prima di dichiarare chiuso il
dibattimento, rilevato essere "fuor di dubbio che nel comportamento
dell'imputato si potrebbe ravvisare l'ipotesi di reato" di cui
all'art. 385, terzo comma, del codice penale e che la pena da
irrogare "può sicuramente essere ricompresa nei limiti di
sostituibilità", senza che, peraltro, operi alcuna delle preclusioni
di ordine soggettivo descritte dall'art. 59 della legge n. 689 del
1981, ravvisa l'umco ostacolo alla sostituzione della pena detentiva
nel disposto della norma denunciata dove include fra i reati
relativamente ai quali non si applicano le sanzioni sostitutive
quello previsto dall'"art. 385 (evasione)".
Con conseguente violazione del principio di eguaglianza sia sotto
il profilo della identità di trattamento in ordine a fattispecie
assimilabili soltanto quoad poenam, considerata la diversa natura e
le diverse modalità esecutive delle due misure, sia sotto l'opposto
profilo della diversità di trattamento rispetto a più gravi ipotesi
di reato ammesse al regime delle sanzioni sostitutive, pure a
séguito della elevazione dei limiti della sostituibilità delle pene
in conseguenza del d.-l. 14 giugno 1993, n. 187, convertito dalla
legge 12 agosto 1993, n. 296, pene, oltre tutto, ulteriormente
riducibili ove l'imputato acceda ai riti alternativi di deflazione
del dibattimento (giudizio abbreviato, applicazione di pena su
richiesta delle parti).
Sarebbe, ancora, compromessa la funzione rieducativa della pena, in
quanto l'irrogazione di una pena detentiva in ipotesi di reati di
minima rilevanza sociale, risulterebbe inutilmente vessatoria, così
dando luogo ad una sproporzione tra reato e pena.
2. - Pure se il giudice a quo accenna anche ad un contrasto nella
giurisprudenza della Corte di cassazione circa l'applicabilità delle
sanzioni sostitutive al reato di allontanamento abusivo dagli arresti
domiciliari, così da sembrare di voler investire questa Corte della
risoluzione di un mero dubbio interpretativo che potrebbe essere da
lui stesso dissolto, in effetti una simile perplessità ermeneutica,
oltre a rivelarsi, quanto meno, ambigua, non foss'altro che per
l'insistito richiamo alla fattispecie di cui all'art. 385, terzo
comma, del codice penale rispetto alla previsione di cui al primo
comma dello stesso articolo, risulta comunque oggettivamente smentita
dalla stessa giurisprudenza della Corte di cassazione (oltre che
dalla pressoché unanime dottrina) ormai indirizzata, dopo talune
esitazioni, nel senso della inapplicabilità del regime delle
sanzioni sostitutive al reato di abusivo allontanamento dagli arresti
domiciliari. Tendenza confermata dalle Sezioni unite della stessa
Corte che, sia pure risolvendo una questione concernente
l'applicazione di una norma di favore (quella, cioè, relativa alla
compatibilità della circostanza attenuante della costituzione in
carcere prima della condanna al delitto di cui all'art. 385, terzo
comma, del codice penale), hanno puntualizzato come l'inserirsi
dell'allontanamento abusivo dagli arresti domiciliari nel corpo dello
stesso articolo rende evidente che tale fattispecie criminosa non
può considerarsi isolata rispetto al contenuto dell'art. 385 e che,
quindi, colui che si allontana dagli arresti domiciliari è anch'egli
un evaso. Non mancando di utilizzare proprio talune delle
argomentazioni addotte dalla giurisprudenza attestata sulla posizione
preclusiva dell'accesso al regime delle sanzioni sostitutive, prima
fra tutte quella secondo cui l'imputato agli arresti domiciliari si
considera in stato di custodia cautelare, tanto che il tempo
trascorso in tale condizione viene computato nella durata della
custodia cautelare e conseguentemente detratto dalla pena inflitta.
3. - Del resto, l'analisi della genesi e delle successive
sovrapposizioni normative concernenti l'art. 385, terzo comma, del
codice penale, comprova l'assoluta assimilazione tra tale fattispecie
e quella contemplata nel primo comma dello stesso articolo.
La norma prima ricordata venne introdotta dall 'art. 15 della legge
12 gennaio 1977, n. 1, che rese applicabili nei confronti del
condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale le
stesse sanzioni previste per l'evasione, così da coordinarsi con
all'art. 51 della legge 26 luglio 1975, n. 354, assoggettando alla
stessa sanzione prevista dall'art. 385, primo comma, del codice
penale il condannato ammesso alla semilibertà rimasto assente senza
giustificato motivo dall'istituto per oltre dodici ore. L'aggiunta
dell'ultima parte all'art. 385, terzo comma, del codice penale,
significativamente collegata ai contenuti della legge 12 agosto 1982,
n. 532, veniva ad inserirsi (art. 29 di detta legge) in un più ampio
contesto, direttamente collegato alla rinnovata espansione della
misura degli arresti domiciliari. Tale misura, già contemplata dal
testo originario del codice del 1930 esclusivamente in relazione alle
condizioni fisio-psichiche dell'imputato, diveniva, infatti,
modalità di esecuzione della custodia in carcere sulla base della
concreta verifica dei pericula libertatis.
Gli arresti domiciliari assumevano, attestandosi poi nell'ambito
ditale schema pure a séguito delle successive "novellazioni", il
ruolo di misura "alternativa" al carcere: nel senso cioè che la
misura, pur non acquistando una propria autonomia, veniva a
configurarsi come ipotesi generalizzata di modalità di esecuzione
della custodia preventiva (divenuta "custodia cautelare" con la legge
28 luglio 1984, n. 398).
L'integrazione dell'art. 385, terzo comma, del codice penale
voluta, in tale complessivo quadro normativo, dal legislatore del
1982, parrebbe, dunque, non tanto la risultante di una medita scelta
di punibilità della evasione dagli arresti domiciliari, quanto
l'espressione di un'esigenza di tipizzazione della condotta, di
fronte a un presupposto configurato come "alternativo". In un assetto
della custodia cautelare nel quale il locus custodiae diveniva un
momento di secondario rilievo, il lessico originariamente utilizzato
dal legislatore si rivelava inadeguato a designare ogni comportamento
di evasione: donde la necessità di introdurre la più pertinente
locuzione "se ne allontani", per conferire maggiore capacità
descrittiva alla fattispecie di evasione del sottoposto alla detta
misura.
Il tutto perseguendo una finalità repressiva a fondamento della
quale è da ravvisare l'esigenza di contemperare la prognosi di
affidabilità nei confronti dell'imputato agli arresti domiciliari,
andata delusa proprio per effetto di quel comportamento che, per
porsi in contrasto con le regole essenziali di un regime custodiale
privilegiato rispetto alla detenzione in carcere, costituiva l'indice
di una ancor più grave insofferenza alle prescrizioni, tanto da
porre in luce un atteggiamento agli antipodi con quello assunto a
base dal legislatore per la concessione delle sanzioni sostitutive
della semidetenzione e della libertà controllata.
Sia la dottrina sia la giurisprudenza più recenti sono, del resto,
concordi nell'argomentare che, in presenza di un assetto normativo
così strutturato, ove il legislatore del 1982 avesse voluto davvero
escludere l'evasione dagli arresti domiciliari dal regime preclusivo
dell'applicabilità delle sanzioni sostitutive avrebbe dovuto
predisporre un'esplicita riserva in grado di prevenire l'automatica
operatività dell'art. 60 della legge n. 689 del 1981. Il che avrebbe
determinato la necessità di apprestare o un emendamento alla norma
ricordata ovvero l'introduzione di una nuova fattispecie al di fliori
dell'area coperta dall'art. 385 del codice penale, così da impedire
l'incidenza della regola ostativa derivante dalla legge n. 689 del
1981.
La riferibilità, poi, al sottoposto agli arresti domiciliari del
divieto di cui all'art. 60 della legge n. 689 del 1981 appare ancor
più agevolmente argomentabile alla luce del vigente codice di rito.
Il nuovo codice ha, infatti, sancito espressamente la piena
assimilazione della posizione dell'imputato agli arresti domiciliari
alla posizione dell'imputato in custodia cautelare in carcere (v.
art. 284, comma 5), in tal modo rendendo testuale la complessiva
operatività nei confronti del sottoposto alla misura di cui all'art.
284 anche del regime connesso alle due misure. Con il che la stessa
distinzione tra evasione "propria" ed "impropria" sembra dissiparsi
in un ambito puramente descrittivo.
4. - Così precisato il contenuto della norma vivente nel sistema,
nel senso, cioè, che all'imputato di allontanamento abusivo dagli
arresti domiciliari non sono applicabili le sanzioni sostitutive di
cui all'art. 53 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la
questione di legittimità costituzionale deve dirsi non fondata.
Relativamente alla legittimità dell'equiparazione
dell'allontanamento dagli arresti domiciliari alla evasione prevista
dall'art. 385, primo comma, del codice penale, questa Corte ha già
avuto occasione di pronunciarsi - con inevitabili riverberi anche in
ordine alla disciplina qui denunciata - dichiarando manifestamente
infondata, proprio in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma,
della Costituzione, la questione di legittimità dell'art. 385, terzo
comma, del codice penale, nella parte in cui - richiamando la
sanzione relativa all'evasione dal carcere anche per chi essendo in
stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo se ne
allontani - prevede una pena minima edittale di sei mesi di
reclusione (vedi ordinanza n. 332 del 1995). E ciò perché la detta
equiparazione ha la sua base nella "valutazione di condotte
egualmente lesive del dovere di rispettare analoghi provvedimenti
restrittivi della libertà personale, tanto più che l'osservanza del
dovere di non allontanarsi, nel caso degli arresti domiciliari, è in
maggior misura affidata al responsabile comportamento di chi vi è
sottoposto".
Di conseguenza, anche il profilo concernente l'addotta violazione
del principio di "adeguata proporzione tra reato commesso e pena"
risulta direttamente ricompreso nella statuizione sopra ricordata,
stante, oltre tutto, la corrispondenza dei parametri ora invocati.
5. - Resta da prendere in esame l'ulteriore censura prospettata dal
rimettente, il quale addebita alla norma denunciata di istituire un
irragionevole regime discriminatorio, ai fini dell'applicazione delle
sanzioni sostitutive tra reato di cui all'art. 385, terzo comma, del
codice penale, ed altri reati, ammessi al detto regime e da
considerare, sul piano del trattamento sanzionatorio, di maggiore
gravità, taluni dei quali appartenenti alla medesima classe dei
delitti contro l'amministrazione della giustizia.
Anche tale profilo risulta privo di fondamento.
A parte il rilievo che il termine di comparazione dovrebbe comunque
essere rappresentato dal precetto dell'art. 385, primo comma, del
codice penale, rispetto al quale la fattispecie evocata dal giudice a
quo non può considerarsi, sul piano del trattamento, dotata di
autonomia, l'esclusione prevista dall'art. 60 della legge n. 689 del
1981 viene a risultare non arbitraria non potendosi ritenere,
considerata la particolare natura del reato e la finalità del regime
sanzionatorio, irragionevolmente discriminatoria rispetto a
fattispecie che, pur appartenendo al medesimo genus, sono ammesse al
regime della sostituzione; senza contare l'assenza di ogni rigore
nell'additare quali tertia comparationis ipotesi di reato
contrassegnate esclusivamente dalla entità della sanzione (v.
sentenza n. 78 del 1997).
Cosicché il richiamo a termini di riferimento o del tutto
disomogenei (si pensi all'omicidio colposo) ovvero svincolati dalla
ragionevolezza autonomamente connaturata al divieto (si allude alla
frode processuale ed alla subornazione), rende priva di pregio tale
censura.
Il tutto pur dovendosi rimarcare l'esigenza, anche e recentemente
evidenziata, di un'indifferibile revisione del sistema delle sanzioni
sostitutive, col ribadire che soltanto la necessità "di non colpire
un regime di divieti la cui permanenza avrebbe potuto ancora, in
ipotesi, rappresentare" - e proprio la fattispecie a base della
questione di legittimità ora proposta lo sta a dimostrare - uno
strumento sicuramente valido "di prevenzione generale", ha
determinato questa Corte "ad affermare, coerentemente alla sua
giurisprudenza in tema di osservanza dell'art. 3 della Costituzione,
la non fondatezza di questioni incentrate sull'art. 60 della legge n.
689, del 1981, ma nelle quali le situazioni poste a confronto non
compromettessero la coerenza del microsistema" (v., da ultimo,
sentenza n. 145 del 1997).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo
comma, della Costituzione, dal pretore di Monza con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:406 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte