Sentenza n. 406/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/07/2000 · relatore Giovanni Maria Flick
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 260, secondo
comma, del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza
emessa il 29 aprile 1999 dalla Corte militare di appello di Roma nel
procedimento penale a carico di Valdrighi Alessandro ed altro,
iscritta al n. 428 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, 1ª Serie speciale,
dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 maggio 2000 il Giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 29 aprile 1999 la Corte militare di
appello ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 260,
secondo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui
non preclude la proposizione della richiesta di procedimento, da
parte del comandante di corpo, quando per lo stesso fatto sia già
stata inflitta la sanzione disciplinare della consegna di rigore.
Il rimettente premette, in punto di fatto, di essere investito,
come giudice del rinvio, del procedimento promosso nei confronti di
due soldati per i reati di concorso in percosse continuate e concorso
in ingiuria continuata (artt. 110 e 81 cod. pen., 222 e 226 del
codice penale militare di pace), reati entrambi perseguibili a
richiesta del comandante di corpo ai sensi dell'art. 260, secondo
comma, del codice penale militare di pace; nonché per il reato di
concorso in minaccia aggravata (artt. 110 cod. pen. e 229, primo e
terzo comma, del codice penale militare di pace), reato perseguibile
bensì d'ufficio a fronte della contestazione dell'aggravante del
"modo simbolico" della minaccia, di cui all'art. 339 cod. pen., ma in
rapporto al quale la sussistenza di tale aggravante è stata
contestata dal difensore nei motivi di appello sulla base di
argomenti prima facie non infondati.
Gli imputati erano stati prosciolti in primo grado dal Tribunale
militare di Padova - con sentenza successivamente confermata dalla
Corte militare di appello, sezione distaccata in Verona - in ragione
della ritenuta illegittimità della richiesta di procedimento sulla
base della quale era stata esercitata l'azione penale, in quanto
proposta dal comandante di corpo dopo che lo stesso aveva inflitto
agli imputati, per i medesimi fatti, la sanzione disciplinare della
consegna di rigore (rispettivamente, per dieci e sette giorni). A
tale conclusione il Giudice di prime cure era approdato facendo leva
sull'art. 65, comma 7, lettera a), del regolamento di disciplina
militare, approvato con d.P.R. 18 luglio 1986, n. 545, a mente del
quale la sanzione disciplinare della consegna di rigore non è più
irrogabile quando per lo stesso fatto sia stato chiesto il
procedimento penale: regola, questa, che non avrebbe avuto senso se
non ammettendo la reciproca, e cioè che non possa più essere
chiesto il procedimento penale quando sia stata inflitta la sanzione
disciplinare.
La tesi non era stata peraltro condivisa dalla Corte di
cassazione, la quale - ritenendo che la preclusione all'esercizio
dell'azione penale sia istituto di carattere eccezionale, che deve
costituire oggetto di espressa previsione legislativa, nella specie
mancante - aveva annullato con rinvio la sentenza di secondo grado
impugnata, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte militare
di appello di Roma.
Posto, dunque, che nel giudizio di rinvio la questione
interpretativa concernente la validità della richiesta di
procedimento non può più essere posta in discussione a fronte del
principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione, il giudice
a quo rileva come il citato art. 65, comma 7, lettera a) del
regolamento di disciplina (pedissequamente riprodotto nella nota
introduttiva all'elenco dei "Comportamenti che possono essere puniti
con la consegna di rigore", di cui all'allegato C del regolamento
stesso) - nel prevedere che la consegna di rigore possa essere
inflitta anche per fatti costituenti reato, ma solo nei casi nei
quali "il comandante di corpo non ritenga di richiedere il
procedimento" - venga a sancire, in deroga alla normale cumulabilità
tra sanzione penale e sanzione disciplinare, l'alternatività tra la
prima e la consegna di rigore. Siffatta deroga sarebbe invero
giustificata dal peculiare carattere della sanzione disciplinare
avuta di mira, la quale (comportando, ai sensi dell'art. 14, comma 5,
della legge 11 luglio 1978, n. 382, "il vincolo di rimanere, fino al
massimo di quindici giorni, in apposito spazio dell'ambiente militare
- in caserma o a bordo di navi - o nel proprio alloggio, secondo le
modalità stabilite nel regolamento di disciplina") inciderebbe, al
pari della sanzione penale, su aspetti essenziali della libertà
individuale, presentando quindi, in sostanza, il medesimo contenuto
afflittivo.
In quest'ottica, la possibilità di un'applicazione congiunta
delle due sanzioni si tradurrebbe in un'inammissibile compressione
della libertà individuale dell'autore dell'illecito, il quale, per
lo stesso fatto, verrebbe ad essere punito due volte con misure di
analogo contenuto, ponendo così la norma denunciata in contrasto con
l'art. 2 Cost., che riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell'uomo.
L'aver stabilito l'inammissibilità del cumulo delle due sanzioni
solo quando sia prima formulata la richiesta di procedimento ex art.
260 del codice penale militare di pace, e non anche nel caso inverso,
implicherebbe - a parere del rimettente - una concorrente violazione
del principio di ragionevolezza, di cui all'art. 3 Cost. In tal modo,
difatti, il cumulo fra consegna di rigore e sanzione penale verrebbe
a dipendere da una circostanza puramente accidentale, correlata ai
tempi di definizione del procedimento disciplinare: il comandante
potrebbe cioè irrogare - purché lo faccia nel termine massimo di
trenta giorni (rectius, un mese), previsto ai fini della proposizione
della richiesta di procedimento dal citato art. 260 - quella sanzione
disciplinare che dopo la formulazione della richiesta resterebbe
viceversa preclusa.
La razionalità del sistema - soggiunge il giudice a quo - non
verrebbe d'altro canto assicurata dalla previsione della lettera b)
dell'art. 65, comma 7, del regolamento di disciplina, in virtù della
quale possono essere puniti con la consegna di rigore anche i fatti
che abbiano determinato un "giudizio penale" ("giudicato", nella nota
introduttiva all'allegato C a seguito del quale sia stato instaurato
un procedimento disciplinare. Da tale norma si desumerebbe, infatti,
che in deroga al principio di cui all'art. 58, ultimo comma, del
regolamento di disciplina, l'azione disciplinare non è obbligatoria,
ma facoltativa; inoltre, ove si condivida l'assunto secondo cui è
inammissibile punire uno stesso fatto con due sanzioni aventi analogo
contenuto limitativo della libertà individuale, l'intera previsione
normativa da ultimo ricordata dovrebbe ritenersi contraria a
Costituzione.
Quanto, infine, alla rilevanza della questione, il rimettente
osserva come essa si connetta alla circostanza che, in caso di suo
accoglimento, la richiesta di procedimento formulata dal comandante
di corpo nel giudizio a quo dovrebbe essere dichiarata illegittima,
con conseguente proscioglimento degli imputati dai reati di concorso
in percosse e concorso in ingiuria continuata e, ove l'appello del
difensore relativo all'aggravante fosse ritenuto fondato, anche dal
reato di concorso in minaccia aggravata.
2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, il
quale ha concluso per la declaratoria di non fondatezza della
questione. Considerato in diritto
1. - La Corte militare di appello dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 260, secondo comma, del codice penale
militare di pace, nella parte in cui non prevede che la richiesta di
procedimento del comandante di corpo - alla quale è subordinata la
perseguibilità dei reati per i quali la legge stabilisce la pena
della reclusione militare non superiore a sei mesi - non possa più
essere proposta quando per lo stesso fatto sia stata irrogata la
sanzione disciplinare della consegna di rigore.
Ad avviso del giudice a quo, la norma denunciata si porrebbe in
frizione, per un verso, con l'art. 2 Cost., in quanto l'applicazione
congiunta della sanzione penale e della consegna di rigore
comporterebbe una inammissibile compressione della libertà
individuale dell'autore dell'illecito, il quale, per lo stesso fatto,
sarebbe punito due volte con misure di analogo contenuto afflittivo;
per un altro verso, con l'art. 3 Cost., in quanto il cumulo tra dette
sanzioni verrebbe a dipendere da una circostanza puramente
accidentale, legata alla maggiore o minore rapidità del procedimento
disciplinare: più in particolare, tale cumulo discenderebbe dal
fatto che il comandante del corpo riesca ad irrogare entro il termine
di un mese - costituente lo spatium temporis entro il quale la
richiesta di procedimento può essere proposta - quella sanzione
disciplinare che, una volta formulata detta richiesta, non potrebbe
più infliggere a fronte della preclusione stabilita dall'art. 65,
comma 7, lettera a), del regolamento di disciplina militare,
approvato con d.P.R. n. 545 del 1986.
2. - La questione non è fondata.
2.1. - Sotto entrambi i dedotti profili, il percorso
argomentativo posto a base della denuncia di incostituzionalità
appare per vero inficiato da un evidente vizio di prospettiva. Il
rimettente riverbera, infatti, sulla norma di rango primario
regolativa dell'istituto della richiesta di procedimento del
comandante di corpo (art. 260, secondo comma, del codice penale
militare di pace) una situazione di asserita compromissione dei
valori costituzionali semmai addebitabile - al lume della sua stessa
prospettazione - esclusivamente alla norma di rango secondario
regolativa dei rapporti tra la sanzione disciplinare della consegna
di rigore ed il procedimento penale (art. 65, comma 7, lettera a),
del regolamento di disciplina).
È a quest'ultima norma, in effetti - e non già a quella
primaria aggredita - che si deve, ad un tempo, la previsione
dell'applicabilità della consegna di rigore in rapporto a fatti
integrativi di reato e quel divieto di cumulo, in ipotesi "a senso
unico", fra sanzione penale e sanzione disciplinare da cui trae
alimento il duplice dubbio di costituzionalità sottoposto al vaglio
della Corte.
2.2. - A tale considerazione di ordine generale - già di per sé
dirimente - possono d'altro canto coniugarsi rilievi specifici
attinenti alle singole doglianze.
Può osservarsi, così, in particolare, come il fulcro della
prima delle due censure sia rappresentato dall'assunto per cui la
consegna di rigore avrebbe un contenuto afflittivo omologo alla
sanzione penale (nella specie, la reclusione militare), incidendo, al
pari di essa, su aspetti essenziali della libertà individuale:
particolare, questo, che varrebbe a rendere operante, nei relativi
rapporti, un principio di ne bis in idem, in tesi presidiato
dall'art. 2 Cost.
Verificare la correttezza della premessa maggiore del sillogismo
- che non corrisponde, in effetti, ad una lettura pacifica,
sostenendosi da una parte della dottrina che la consegna di rigore,
lungi dal concretare una misura restrittiva della libertà personale,
si tradurrebbe, alla luce dell'odierna configurazione normativa (art.
14, comma 5, della legge 11 luglio 1978, n. 382), in un mero obbligo
giuridico - sarebbe peraltro in questa sede un fuor d'opera. È
sufficiente difatti rimarcare come il parametro costituzionale
invocato dal rimettente si presenti eccentrico rispetto al tenore
della doglianza, la quale evoca non già un vulnus del generalissimo
impegno della Repubblica al riconoscimento ed alla garanzia dei
diritti inviolabili dell'uomo; ma, semmai, una eventuale
compromissione degli specifici precetti costituzionali posti a
presidio della libertà personale (art. 13 Cost.) o concernenti la
funzione della pena (art. 27, terzo comma, Cost.).
2.3. - Per quanto attiene, poi, all'asserita violazione dell'art.
3 Cost., è lo stesso profilo di irragionevolezza che il giudice a
quo censura - la circostanza, cioè, che il cumulo tra sanzione
penale e consegna di rigore sia in funzione della mera consecutio
cronologica tra applicazione della sanzione disciplinare e
proposizione della richiesta di procedimento - a palesarsi in realtà
insussistente, una volta che la lettera b) del citato art. 65, comma
7, del regolamento espressamente contempla la possibilità di
infliggere la consegna di rigore anche dopo la formazione del
giudicato penale. Dalla lettura combinata delle lettere a) e b)
dell'articolo in parola emerge, in effetti, come la preoccupazione
dei compilatori del regolamento sia stata non tanto quella di evitare
il cumulo delle sanzioni; quanto piuttosto l'altra di impedire la
celebrazione contemporanea dei due procedimenti (penale e
disciplinare): e ciò tenuto conto anche del regime di sospensione
obbligatoria del secondo in presenza del primo, stabilito dall'art. 3
cod. proc. pen. del 1930, vigente all'epoca del varo della norma
regolamentare.
Né appare convincente, sul punto, il rilievo del rimettente,
secondo cui la lettera b) dell'art. 65, comma 7, del regolamento non
varrebbe ad elidere la lamentata disparità di trattamento, in quanto
l'instaurazione del procedimento disciplinare dopo la condanna penale
sarebbe da tale norma configurata come meramente facoltativa, in
deroga al principio di obbligatorietà sancito dall'art. 58, comma 7,
del regolamento stesso, con riguardo alle infrazioni punibili con la
consegna di rigore. A prescindere, infatti, dal rilievo che
quest'ultima disposizione (la quale reca un riferimento limitativo
allo speciale "rapporto" previsto dal comma 6 dello stesso articolo)
appare di non univoca interpretazione, va osservato, in senso
contrario, come la voce verbale "possono" - che figura nell'alinea
dell'art. 65, comma 7, ed alla quale si connette l'argomentazione del
giudice a quo - regga entrambe le disposizioni di cui alle lettere a)
e b): sicché, nell'ottica del rimettente, il carattere della
facoltatività risulterebbe riferibile, allo stesso modo, tanto alla
consegna di rigore inflitta prima (lettera a) che a quella inflitta
dopo il procedimento penale (lettera b), con conseguente caduta di
ogni divergenza di trattamento fra le due ipotesi.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 260, secondo comma, del codice penale militare di pace,
sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dalla
Corte militare di appello con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 31 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:406 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte