Sentenza n. 407/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/04/1988 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
Ministri, notificato il 20 marzo 1978, depositato in cancelleria il 4
aprile successivo ed iscritto al n. 12 del registro 1978, per
conflitto di attribuzione sollevato in relazione: a) alla delibera n.
1266 del 20 dicembre 1977 del Consiglio regionale
dell'Emilia-Romagna, con la quale la Regione ha deciso di avvalersi
delle soprintendenze ai beni culturali per lo svolgimento delle
funzioni delegate in materia di protezione delle bellezze naturali;
b) alla nota n. 588 del gennaio 1978, inviata dall'Assessore
all'urbanistica e all'edilizia della Regione Emilia-Romagna alle
Soprintendenze per i beni culturali di Bologna e Ravenna e contenente
gli indirizzi che le medesime soprintendenze dovevano adottare
nell'esercizio delle suddette funzioni delegate alla Regione;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Gli artt. 82 e 137 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, hanno
delegato alle regioni, con decorrenza 1° gennaio 1978, le funzioni
relative alla protezione delle bellezze naturali.
La Regione Emilia-Romagna, nell'imminenza di tale scadenza e
nell'impossibilità di costituire in tempi brevi uffici regionali cui
affidare le predette funzioni, ha deciso, con la impugnata delibera
consiliare n. 1266 del 20 dicembre 1977, di "avvalersi,
provvisoriamente, in attesa di una diversa disciplina del settore,
delle soprintendenze ai beni culturali competenti per territorio, ai
sensi dell'art. 107 del d.P.R. n. 616 del 1977", secondo il quale "le
regioni possono avvalersi, nell'esercizio delle funzioni
amministrative proprie o delegate, degli uffici o organi tecnici
anche consultivi dello Stato" (primo comma).
Con la stessa delibera venivano previsti indirizzi e controlli
sulle soprintendenze da parte dell'assessore competente, il quale
esercitava tali poteri con la nota n. 588 del gennaio 1978.
Contro gli atti regionali sopra indicati il Presidente del
Consiglio dei Ministri ha sollevato conflitto di attribuzione,
chiedendone altresì l'annullamento, sulla base di tre diversi
motivi.
In primo luogo, la delibera consiliare, che non si è limitata a
prevedere l'avvalimento delle soprintendenze, ma ha anche regolato i
rapporti fra quegli uffici statali e gli organi regionali, non
avrebbe dovuto, dato il suo carattere normativo, essere adottata col
procedimento e la forma dell'atto amministrativo, bensì con quello
della legge regionale, anche per non eludere il controllo governativo
previsto dall'art. 127 della Costituzione.
In secondo luogo, l'art. 107 del d.P.R. n. 616 del 1977
consentirebbe l'utilizzazione non di qualunque ufficio statale, ma
unicamente degli "uffici tecnici", ai quali potrebbe essere richiesto
soltanto il compimento di attività tecniche (come, ad esempio,
accertamenti e consulenze), e non invece l'adozione di atti
amministrativi per il fatto che solo quelle attività non
presuppongono una inammissibile codipendenza degli uffici statali,
vietata dalla legge delega 22 luglio 1975, n. 382.
In terzo luogo, il contenuto della impugnata nota dell'assessore
competente inciderebbe indebitamente nella sfera delle attribuzioni
di un organo statale, in quanto: a) l'assessore non è organo esterno
della Regione (violazione dell'art. 121 Cost. e degli artt. 6 e 36
dello Statuto); b) non sono configurabili poteri di indirizzo e
controllo dell'assessore regionale nei confronti di un ufficio
statale; c) gli indirizzi politico-amministrativi in concreto dettati
dall'assessore regionale si riferiscono alla pianificazione del
territorio e alla tutela del paesaggio, e non alla tutela delle
bellezze naturali.
2. - La Regione Emilia-Romagna non si è costituita. Considerato in diritto
1. - Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il
Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato conflitto di
attribuzione in relazione a due atti della Regione Emilia-Romagna,
con i quali è stato deciso: a) di avvalersi delle soprintendenze ai
beni ambientali ed architettonici per l'esercizio delle funzioni in
materia di bellezze naturali, che sono state delegate alle regioni
dall'art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977 (delibera consiliare n. 1266
del 20 dicembre 1977); b) la determinazione degli indirizzi per
l'esercizio di tali funzioni, rivolti alle soprintendenze della
regione (nota dell'assessore competente n. 588 del gennaio 1978).
Poiché, come s'è riferito in narrativa, presupposto comune a
tutti i motivi del ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri è che la Regione abbia inteso interferire, in vario
modo, sull'attività di uffici statali (le soprintendenze per i beni
ambientali e architettonici) e, poiché tale presupposto appare
errato, in quanto gli uffici ora menzionati non erano al momento
uffici statali, il ricorso deve considerarsi inammissibile.
2.- L'art. 111 del d.P.R. n. 616 del 1977 ha trasferito alle
regioni gli uffici statali indicati in una tabella allegata allo
stesso decreto. Al n. 1 di tale tabella sono previste le "Sezioni
delle bellezze naturali delle soprintendenze per i beni ambientali ed
architettonici", il cui trasferimento ha avuto decorrenza dal 1°
gennaio 1978 (v. la prima nota di detta tabella e l'art. 137 del
d.P.R. n. 616 del 1977).
Sebbene le "Sezioni delle bellezze naturali", di cui parla il n. 1
della menzionata tabella, non trovassero precisa e formale
corrispondenza nell'organizzazione statale, non si può negare,
tuttavia, che le funzioni di protezione delle bellezze naturali erano
svolte proprio dalle soprintendenze per i beni ambientali ed
architettonici e che il ricordato art. 111 del d.P.R. n. 616 del
1977, unitamente al n. 1 della suddetta tabella, ha inteso trasferire
alle regioni le strutture organizzative ed il personale che
esercitavano, nell'amministrazione statale, le funzioni di protezione
delle bellezze naturali, delegate alle regioni dall'art. 82 del
d.P.R. n. 616 del 1977.
Questa interpretazione ha un preciso riscontro nella legge delega
n. 382 del 1975 che, all'art. 1, primo comma, lettera c), ha
previsto, contestualmente alla delega, il "trasferimento degli
uffici, del personale e dei beni strumentali ritenuti necessari";
trasferimento che le ricordate disposizioni del d.P.R. n. 616 del
1977, hanno puntualmente eseguito.
Dal momento che la delibera consiliare impugnata fa espresso
riferimento, per la propria operatività, alla data di decorrenza
della delega (1° gennaio 1978) e dal momento che la nota assessorile
è stata adottata nel corso del gennaio 1978, tali atti non erano
evidentemente rivolti ad uffici che in quel momento erano ancora
incardinati nell'organizzazione statale, ma erano diretti ad uffici
divenuti ormai regionali. Nessuna lesione costituzionalmente
rilevante può dunque derivare allo Stato da atti della Regione
indirizzati ad uffici della stessa, seppur di provenienza statale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato, in
riferimento agli artt. 121 e 127 della Costituzione, 107 del d.P.R.
n. 616 del 1977 e agli artt. 6 e 36 dello Statuto della Regione
Emilia Romagna, con il ricorso del Presidente del Consiglio dei
Ministri indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:407 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte