Corte costituzionale

Ordinanza n. 407/1999

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/10/1999 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 33, primo

comma, lettera a), del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico

delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle

Amministrazioni comunali), e dell'art. 14, quarto comma, lettera c),

della legge 8 marzo 1951, n. 122 (Norme per l'elezione dei Consigli

provinciali), promosso con ordinanza emessa il 15 gennaio 1998 dal

Tribunale amministrativo regionale per il Veneto sul ricorso proposto

da Mondardo Antonio e altro contro l'Ufficio elettorale centrale

presso il Tribunale di Vicenza, iscritta al n. 477 del registro

ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti l'atto di costituzione di Guazzo Marco nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 28 settembre 1999 il giudice

relatore Francesco Guizzi;

Uditi l'avvocato Ivone Cacciavillani per Guazzo Marco e l'avvocato

dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei

Ministri.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, primo comma,

lettera a), del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle

leggi per la composizione e la elezione degli organi delle

Amministrazioni comunali), e dell'art. 14, quarto comma, della legge

8 marzo 1951, n. 122 (Norme per l'elezione dei Consigli provinciali);

che le due norme disciplinano la sottoscrizione delle liste

elettorali da parte di un numero di elettori che oscilla fra un

minimo e un massimo stabiliti dalla legge;

che la commissione elettorale elimina le liste che non risultino

in regola, anche quando le sottoscrizioni superino di una modesta

entità il tetto previsto;

che il Collegio rimettente richiama la sentenza n. 83 del 1992,

la quale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità

dell'art. 30, primo comma, lettera a), del citato d.P.R. n. 570,

perché la scelta operata dal legislatore nel fissare il numero

massimo di sottoscrizioni risponde a un'esigenza non irragionevole,

essendo diretta a garantire la libera e genuina espressione della

volontà del corpo elettorale, evitando che nei piccoli comuni si

aprano "precompetizioni elettorali";

che il Tribunale ritiene di dover investire la Corte sotto un

profilo più circoscritto, dubitando della legittimità

dell'automatismo sanzionatorio prefigurato dalla disposizione;

che la normativa denunciata - conclude l'ordinanza di rimessione

- risulterebbe incongrua e sproporzionata nella parte in cui non

consente all'ufficio elettorale la facoltà di un autonomo

apprezzamento, caso per caso, circa la rilevanza della violazione del

limite;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, ritenendo

inammissibile, e comunque infondata, la questione;

che si è costituita una delle parti private, aderendo ai rilievi

mossi dal Tribunale amministrativo regionale.

Considerato che viene all'esame di questa Corte la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 33, primo comma, lettera a),

del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e dell'art. 14, quarto comma,

della legge 8 marzo 1951, n. 122, nella parte in cui non consentono

all'ufficio elettorale la facoltà di un autonomo apprezzamento, caso

per caso, della rilevanza della violazione del tetto massimo di

sottoscrizioni per le liste elettorali;

che questa Corte ha ritenuto non fondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 30, primo comma, lettera a) del

citato d.P.R. n. 570;

che l'ipotizzata declaratoria d'illegittimità della normativa

denunciata, nella parte in cui non consente all'ufficio elettorale di

valutare la rilevanza, caso per caso, delle sottoscrizioni in

eccesso, richiederebbe la previa determinazione di criteri oggettivi

per tale ponderazione, il che rientra nella sfera di discrezionalità

del legislatore;

che il procedimento elettorale deve comunque avere i requisiti

essenziali di linearità, semplificazione e puntuale scansione degli

adempimenti, affinché la consultazione si tenga secondo l'ordine

legale e nei tempi prefissati, a salvaguardia dei diritti di

elettorato attivo e passivo, mentre l'intervento sollecitato dal

giudice a quo finirebbe, in mancanza di parametri obiettivi, per

determinare incertezza incrementando il contenzioso, stante l'ampio

margine di apprezzamento che verrebbe, in ipotesi, riconosciuto alla

commissione elettorale;

che per tali ragioni la questione risulta manifestamente

inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 33, primo comma, lettera a),

del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la

composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni

comunali), e dell'art. 14, quarto comma, della legge 8 marzo 1951,

n. 122 (Norme per l'elezione dei Consigli provinciali), sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale

amministrativo regionale per il Veneto, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:407 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte