Sentenza n. 407/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/07/2000 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 525 del codice
di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 30 dicembre
1998 dal pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra la
ditta Alessio Inguanta ed altro e la Multi Express S.a.s. ed altra,
iscritta al n. 493 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, 1ª Serie speciale,
dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2000 il giudice
relatore Fernando Santosuosso.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio di esecuzione mobiliare, il pretore
di Milano, con ordinanza del 30 dicembre 1998 (pervenuta a questa
Corte il 30 agosto 1999), ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 525 cod. proc. civ. in riferimento
all'art. 24 della Costituzione.
Osserva il rimettente che la disposizione denunciata non
prevedendo che il ricorso per intervento nella procedura esecutiva,
il cui credito sia fondato su scrittura privata, debba essere
notificato al debitore esecutato, ancorché a conoscenza della
procedura suddetta, rimasto assente all'udienza fissata per
l'autorizzazione alla vendita o per l'assegnazione (ex art. 525,
secondo comma, cod. proc. civ.) o a quella fissata per la
dichiarazione del terzo (ex art. 547 cod. proc. civ.) violerebbe il
diritto di difesa. In questa evenienza, infatti, il debitore potrebbe
vedere il ricavato della vendita dei suoi beni o dei suoi crediti,
eventualmente dichiarati dal terzo ex art. 547 cod. proc. civ.,
assegnati in parte o anche per l'intero, se asseritamente
privilegiati, a presunti creditori il cui diritto, sfornito di titolo
esecutivo, sia stato fatto valere sulla base di scritture private al
debitore mai rese note.
Tutto ciò premesso, osserva il giudice a quo che il principio
ispiratore delle pronunce di questa Corte in ordine all'art. 292 cod.
proc. civ. in materia di produzione di scritture private nel giudizio
contumaciale sembra dover trovare spazio in ogni procedimento
giurisdizionale nel quale, pur in assenza dell'istituto della
contumacia, sia consentito l'accesso, in assenza di una parte, a
documenti dei quali questa, ove informata, potrebbe disconoscere
l'autenticità.
In conclusione, quindi, la mancata previsione della notificazione
al debitore esecutato del deposito del ricorso per intervento di un
creditore non munito di titolo esecutivo, ma esclusivamente di
scritture private della cui esistenza il debitore non sia mai stato
in precedenza informato, costituirebbe violazione del diritto di
difesa ex art. 24 Cost.
2. - Nel presente giudizio di legittimità costituzionale è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che, con riserva di
dedurre, ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o
infondata. In prossimità della camera di consiglio, la difesa
erariale ha presentato memoria insistendo nelle precedenti
conclusioni; a suo parere non risultano reali lesioni del diritto di
difesa del debitore che può, indipendentemente dalla partecipazione
all'udienza, far valere l'eventuale insussistenza del credito fondato
su scrittura privata della quale non abbia avuto tempestiva
conoscenza. Ed infatti, ciò risulterebbe dall'esame della
giurisprudenza di legittimità secondo cui la posizione del debitore
esecutato, come anche quella degli altri creditori (che possono
subire pregiudizio dall'intervento), resta comunque affidata alla
possibilità di far valere in sede di distribuzione le contestazioni
sull'esistenza o l'ammontare del credito, ex art. 512 cod. proc.
civ., profilandosi in quella sede una situazione di liticonsorzio
necessario ex art 102 cod. proc. civ. tra i soggetti interessati;
ciascuno di essi, perciò, deve essere convenuto in giudizio
indipendentemente dalla circostanza che abbia o meno partecipato alla
discussione sul progetto di distribuzione.
L'Avvocatura infine sottolinea che le pronunce di questa Corte
n. 250 del 1986 e n. 317 del 1989 afferivano ad una situazione
diversa da quella oggetto della presente questione, in quanto
caratterizzata dal determinarsi di uno specifico effetto processuale:
l'acquisizione di un'efficacia probatoria privilegiata in conseguenza
della contumacia della parte alla quale la scrittura è attribuita o
al mancato disconoscimento della stessa nella prima risposta ad opera
della parte costituita. Considerato in diritto
1. - Il pretore di Milano ha sollevato, in riferimento
all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 525 cod. proc. civ., nella parte in cui non
prevede che il ricorso per l'intervento nella procedura esecutiva del
creditore, munito di scrittura, debba essere notificato al debitore
esecutato che, pur consapevole della pendenza della procedura, sia
rimasto assente all'udienza fissata per l'autorizzazione alla vendita
o per l'assegnazione o a quella fissata per la dichiarazione del
terzo.
2. - La questione non è fondata.
È opportuno ricordare che il processo esecutivo ha sue
caratteristiche che lo distinguono da quello ordinario di cognizione
in quanto destinato ad assicurare la realizzazione della già
accertata pretesa giuridica rappresentata dal titolo esecutivo. Dal
che consegue l'impossibilità di giungere ad una assimilazione tra la
situazione che caratterizza la presente questione di legittimità
costituzionale con quella di cui all'art. 292 cod. proc. civ. come
vorrebbe, invece, il giudice a quo.
Occorre anche osservare che l'art. 525 cod. proc civ.,
disciplinante le condizioni ed il tempo dell'intervento dei creditori
nella procedura esecutiva, deve essere interpretato nell'ambito
dell'intero sistema del processo esecutivo, nel quale si rinvengono
diverse disposizioni in cui si sviluppa il contraddittorio tra le
parti con garanzia per il reciproco diritto di difesa. Ed infatti,
nell'ambito della disciplina dell'espropriazione forzata in generale,
l'art. 485 cod. proc. civ. attribuisce al giudice il potere di
convocare davanti a sé le parti del processo esecutivo (tra cui il
debitore esecutato) e gli altri soggetti interessati. A
quell'udienza, quindi, il debitore potrà venire a conoscenza di
eventuali interventi di creditori ed esercitare la sua difesa
spiegando anche opposizione.
Inoltre l'art. 530 cod. proc. civ., inserito nel contesto
sull'assegnazione e la vendita nell'ambito dell'espropriazione
mobiliare presso il debitore, prevede un'udienza per l'audizione
delle parti successiva all'istanza di vendita e assegnazione e
anteriore al conseguente provvedimento. In detta udienza le parti
possono fare osservazioni e proporre le opposizioni agli atti
esecutivi nei limiti indicati nel secondo comma della medesima
disposizione.
Da ultimo, e non meno importante, la disposizione dell'art. 512
cod. proc. civ., richiamata dalla difesa erariale, costituisce, in
sede di distribuzione di quanto realizzato esecutivamente, uno
specifico momento di contraddittorio: anche in quella occasione,
invero, può sorgere controversia sulle rispettive posizioni, con la
consequenziale apertura di istruttoria.
Il legislatore ha quindi configurato il processo esecutivo
modulando le esigenze difensive delle parti in relazione alle
caratteristiche di questo rito. D'altronde anche sul debitore
esecutato incombe, ovviamente, come su ogni parte processuale,
l'onere della diligenza necessaria all'esercizio della propria
attività difensiva.
Dalle proposizioni che precedono discende l'infondatezza della
presente questione di legittimità costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 525 del codice di procedura civile, sollevata, in
riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal pretore di Milano con
l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 31 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:407 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte