Ordinanza n. 407/2001
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/12/2001 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 318Codice di procedura civile
- art. 311Codice di procedura civile
- art. 12legge 353/1990
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 168-bis, quarto
comma, del codice di procedura civile, come modificato dalla legge
26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo
civile), promosso con ordinanza emessa il 28 dicembre 2000 dal
giudice di pace di Lecce nel procedimento civile vertente tra De Luca
Vincenzo e la ditta Turbo Car, iscritta al n. 169 del registro
ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 11, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 2001 il giudice
relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che il giudice di pace di Lecce, con ordinanza emessa il
28 dicembre 2000, ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 168-bis quarto comma, del codice di procedura civile, nella
parte in cui non prevede che il cancelliere comunichi alle parti la
data della prima udienza di comparizione, quando questa sia diversa
dalla data indicata nell'atto di citazione;
che il giudice a quo osserva come l'originaria formulazione
della indicata norma prevedesse, a carico del cancelliere, l'obbligo
di comunicare alle parti la nuova data di comparizione, mentre tale
adempimento è stato eliminato dall'art. 12 della legge 26 novembre
1990, n. 353;
che, pertanto, nel sistema attuale, allorché la data
dell'udienza di comparizione sia diversa da quella indicata nell'atto
di citazione, la parte non è posta in condizione di comparire e di
esercitare il proprio diritto di difesa;
che, ad avviso del rimettente, la norma in esame si porrebbe
in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, in quanto non
garantisce l'esercizio del diritto di difesa;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o
comunque infondata.
Considerato che il rimettente lamenta la illegittimità
costituzionale del quarto comma dell'art. 168-bis cod. proc. civ., il
quale disciplina il rinvio dell'udienza di comparizione nell'ipotesi
in cui il giudice designato non tenga udienza nel giorno fissato per
la comparizione delle parti;
che tale norma trova applicazione nel procedimento davanti al
tribunale, non già in quello dinanzi al giudice di pace, per il
quale è dettata una espressa disposizione di contenuto analogo a
quella impugnata;
che infatti l'art. 318, terzo comma, cod. proc. civ. regola
l'ipotesi in cui la citazione indichi un giorno nel quale il giudice
di pace non tiene udienza, prevedendo il rinvio d'ufficio della
comparizione all'udienza immediatamente successiva, senza oneri di
comunicazione alle parti;
che il rimettente ha quindi erroneamente sollevato la
questione con riferimento ad una norma inapplicabile nel giudizio a
quo ai sensi dell'art. 311 cod. proc. civ;
che pertanto la questione deve dichiararsi manifestamente
inammissibile, per difetto di rilevanza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 168-bis quarto comma, del
codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 24
della Costituzione, dal giudice di pace di Lecce con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 3 dicembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 14 dicembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:407 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte