Corte costituzionale

Ordinanza n. 408/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/11/1991 · relatore Renato Granata

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 137 del codice di procedura civile; 78, n. 2 e 152 del

codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa il 14

febbraio 1991 dal Giudice conciliatore di Torino nel procedimento

civile vertente tra Tagliapietra Maria Luisa e Sibona Nella iscritta

al n. 316 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno

1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1991 il Giudice

relatore Renato Granata;

Ritenuto che con ordinanza del 14 febbraio 1991 il giudice

conciliatore di Torino ha sollevato questione di legittimità

costituzionale in via incidentale degli artt. 137 cod. proc. civ. e

78, n. 2, e 152 cod. proc. pen. nella parte in cui non consentono nel

processo civile la notificazione dell'atto di citazione in giudizio a

mezzo di spedizione di plico in raccomandazione con avviso di

ricevimento tramite il servizio postale, in luogo della notificazione

a mezzo di ufficiale giudiziario, per sospetto contrasto con gli

artt. 3 e 24 della Costituzione in ragione della ritenuta disparità

di trattamento rispetto alla parte privata nel processo penale, che

può ricorrere al servizio postale per la notificazione dell'atto di

costituzione di parte civile;

che è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ed ha

concluso per la non fondatezza della questione, sostenendo che la

diversità del processo penale (in cui l'azione civile è meramente

accessoria in un procedimento già ritualmente instaurato) rende

giustificata ragione della differenza di disciplina rispetto al

processo civile, avendo il legislatore ritenuto - nell'esercizio

della sua discrezionalità - di privilegiare le esigenze di

snellimento della procedura rispetto alla ritualità formale

dell'intervento dell'ufficiale giudiziario;

Considerato che - come questa Corte ha già affermato nella

sentenza n. 213 del 1975 - non esistono impedimenti di ordine

costituzionale a che, nel rispetto del diritto di difesa e del

principio di ragionevolezza, le modalità delle notifiche siano

diversamente disciplinate in relazione ai singoli procedimenti e agli

interessi che attraverso essi debbono trovare tutela, interessi che

sono diversi nel procedimento penale ed in quello civile;

che la speciale prescrizione dettata dall'art. 152 cod. proc.

pen. sulla facoltà di sostituire la notificazione richiesta da una

parte privata nel procedimento penale con l'invio dell'atto

effettuata dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di

ricevimento risponde alle peculiari esigenze di celerità del

medesimo procedimento;

che non è irragionevole - perché manca la connessione con un

procedimento penale rispetto al quale si pongano le sottolineate

esigenze di celerità - né è lesiva del diritto di difesa - perché

di questo è soltanto disciplinato differentemente, ma non

inadeguatamente, il modo di esercizio - la diversa valutazione

operata, con riferimento al processo civile, dal legislatore che -

anche nella recente legge 26 novembre 1990 n. 353 (Provvedimenti

urgenti per il processo civile) - non ha introdotto un'analoga e

parallela deroga al principio posto dall'art. 137 cod. proc. civ.,

secondo cui le notificazioni, quando non è disposto altrimenti, sono

eseguite dall'ufficiale giudiziario;

che la questione di costituzionalità sollevata dal giudice

rimettente è quindi manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 137 del codice di procedura civile e 78,

n. 2, e 152 del codice di procedura penale sollevata, in relazione

agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice conciliatore di

Torino con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 novembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 novembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:408 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte