Sentenza n. 408/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/11/1994 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 407/1990
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 13,
della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per
l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993), promosso
con ordinanza emessa il 16 febbraio 1994 dal Pretore di Campobasso
nel procedimento civile vertente tra Capozio Corrado ed I.N.P.S.
iscritta al n. 226 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale,
dell'anno 1994;
Visti gli atti di costituzione di Capozio Corrado e dell'I.N.P.S.
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica dell'8 novembre 1994 il Giudice
relatore Cesare Ruperto;
Uditi gli avvocati Giovanni Angelozzi per Capozio Corrado e Carlo
De Angelis per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Stefano Onufrio
per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Pretore di Campobasso, nel corso di un procedimento civile
promosso da Capozio Corrado - titolare di pensione I.N.P.S. di
importo annuo superiore a diciotto milioni - nei confronti
dell'I.N.P.S. medesimo, per ottenere la condanna dell'Istituto al
pagamento della somma trattenuta a titolo contributivo per il
Servizio sanitario nazionale sull'importo di pensione ricompreso
nella fascia sino a lire diciotto milioni, con ordinanza del 16
febbraio 1994 (R.O. n. 226 del 1994), ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 5, comma 13, della legge 29 dicembre 1990,
n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di
finanza pubblica 1991-1993), "nella parte in cui ha introdotto e
stabilito a decorrere dal 1 gennaio 1991 l'applicazione a carico di
coloro che beneficiano di trattamento pensionistico di importo annuo
lordo superiore a diciotto milioni di lire del contributo per le
prestazioni del Servizio sanitario nazionale".
Osserva il giudice remittente che il contributo al Servizio
sanitario nazionale, di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986,
n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato), ha natura di prestazione patrimoniale
imposta ex art. 23 della Costituzione, il cui presupposto materiale
è costituito da un fatto avente rilevanza economica - possesso dei
redditi - e non deriva da un semplice meccanismo di forma
mutualistica fondato sulla ripartizione di oneri.
Il giudice a quo rileva che i meccanismi di dichiarazione,
accertamento e riscossione del contributo e le relative sanzioni sono
disciplinati dalle disposizioni vigenti in materia di imposte sui
redditi ed il contributo, a decorrere dall'anno 1992, è dovuto sulla
base degli imponibili stabiliti dalla legge n. 41 del 1986 per il
medesimo anno, cosicché l'anno di competenza del contributo al
Servizio sanitario nazionale coincide, ai sensi dell'art. 14 della
legge 30 dicembre 1991, n. 413 (recante disposizioni in materia
fiscale), con quello dell'IRPEF.
Le affinità quasi globali di struttura del contributo al Servizio
sanitario nazionale con il sistema delle imposte, sia in relazione al
presupposto d'imposizione che in merito agli effetti obbligatori che
ne discendono, comporterebbe, a parere del Pretore, la sottoposizione
della normativa in esame ai limiti costituzionali di carattere
sostanziale segnati dall'art. 53 della Costituzione. Limiti che,
sempre secondo il giudice a quo, non sono stati rispettati dalla
norma censurata, la quale ha fissato "l'unico discrimine nella soglia
dei diciotto milioni annui di trattamento pensionistico,
assoggettando all'imposizione, in caso di superamento di tale somma,
l'intero reddito con aliquota fissa senza prevedere né un aumento
dell'aliquota all'aumentare del reddito, né un abbattimento
dell'imponibile pari alla quota esente, né un analogo meccanismo per
fasce di reddito e scaglioni, tali da preservare adeguata
proporzionalità tra il reddito lordo ed il reddito netto dopo
l'applicazione del contributo; specialmente per coloro che
percepiscono pensioni di poco superiori alla soglia dei diciotto
milioni annui". In tale ottica - conclude il Pretore remittente - la
norma impugnata solleva dubbio di conflittualità altresì con l'art.
3 della Costituzione, risultando inserita in un sistema disorganico e
disarticolato, frammentario e caratterizzato dall'irrazionale
imposizione criptotributaria indiscriminata ad aliquota fissa.
2. - Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito Capozio
Corrado, il quale ha fatto proprie e ribadito le argomentazioni
svolte dal Giudice remittente con l'esposta ordinanza, richiedendo
una pronuncia d'illegittimità costituzionale.
3. - Si è costituito, altresì, l'Istituto nazionale della
previdenza sociale, che ha concluso per la infondatezza della
questione, ritenendo che il limite di diciotto milioni fissato dal
legislatore rientri nell'a'mbito di una scelta discrezionale e,
comunque, non sia incostituzionale, in quanto "qualunque limite
stabilisce sia vantaggi che svantaggi". La difesa dell'I.N.P.S. ha
escluso la violazione dell'art. 3 della Costituzione, "non potendosi
ravvisare nella fattispecie una disparità di trattamento tra
posizioni eguali ed omogenee, dal momento che i redditi superiori a
diciotto milioni vengono incisi tutti in modo eguale". In ordine poi
alla presunta violazione dell'art. 53 della Costituzione, ha
osservato che, con la sentenza n. 167 del 1986, relativa al
contributo sociale di malattia, la Corte costituzionale ha già
rilevato che "quel che rimane certo, comunque, è l'assenza di
specifica connotazione tributaria nella attuale descritta
disciplina".
5. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che
ha concluso per la infondatezza della questione, ricordando pure che
"la totale assenza di specifica connotazione tributaria del
contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale è
stata più volte ribadita dalla Corte con le sentenze nn. 167 del
1986, 431 del 1987, 256 del 1992 e con l'ordinanza n. 437 del 1993". Considerato in diritto
1. - Il giudice a quo ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 5, comma 13, della legge 29 dicembre 1990,
n. 407, "nella parte in cui ha introdotto e stabilito a decorrere dal
1 gennaio 1991 l'applicazione a carico di coloro che beneficiano di
trattamento pensionistico di importo annuo lordo superiore a diciotto
milioni di lire del contributo per le prestazioni del Servizio
sanitario nazionale".
Ad avviso del remittente sarebbero violati gli artt. 53 e 3 della
Costituzione, per il mancato rispetto dei principi della capacità
contributiva e della progressività del sistema, conseguente alla
rigida imposizione di un discrimine reddituale che non prevede quota
esente, nonché per il trattamento differenziato di situazioni
omogenee che ne deriverebbe e, infine, per il carattere disarticolato
della normativa.
2. - La questione è inammissibile.
La norma impugnata, lasciando immutato il sistema contributivo
precedente, oltre ad elevare la misura del contributo prevista
dall'art. 31, comma 14, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, nonché
quella posta specificamente a carico del lavoratore dal successivo
comma 15, con decorrenza dal 1 gennaio 1991, ha disposto che, da tale
data, nelle stesse misure previste a carico dei lavoratori dipendenti
il contributo venga applicato a carico dei pensionati sull'intero
trattamento pensionistico che superi l'importo annuo lordo di
diciotto milioni.
Questa Corte, giudicando in ordine al citato art. 31 e al
complesso di disposizioni anteriori sul quale esso ebbe ad
innestarsi, ha ripetutamente escluso che il contributo ivi previsto
abbia "un connotato tributario certo", affermando che in tutta la
sistematica relativa "permangono tuttora pregnanti connotati di
carattere assicurativo" (sentenza n. 431 del 1987; cfr. anche
sentenza n. 167 del 1986 e ordinanza n. 437 del 1993).
Il Pretore remittente non solleva questione sull'art. 31 citato ma
solo sull'art. 5, comma 13, della legge n. 407 del 1990, pur
osservando che la norma impugnata risulta "inserita in un sistema
disorganico e disarticolato, frammentario e caratterizzato
dall'irrazionale imposizione criptotributaria indiscriminata ad
aliquota fissa".
Ora, con riguardo all'imposizione del contributo è il caso di
sottolineare come la non differibilità di una razionalizzazione
complessiva e l'esigenza di un concreto incremento di efficienza del
Servizio sanitario nazionale siano state indicate già da tempo da
questa Corte quali passaggi necessari ai fini dell'attuazione del
precetto di cui all'art. 32 della Costituzione (cfr. sentenza n. 534
del 1989). In tal senso nessun progresso è stato fatto dal
legislatore; anzi la norma impugnata rappresenta un'ulteriore
"espressione di interventi meramente episodici, non plausibili con
riguardo specifico alle evidenti connotazioni d'ordine solidaristico
cui deve sottostare la materia in discussione" (cfr. sentenza da
ultimo citata).
Tuttavia - ripetesi - l'a'mbito del presente giudizio non investe
la ratio del contributo, né il suo rapporto con la situazione del
Servizio sanitario nazionale ed il relativo assetto normativo, ma
resta circoscritto all'asserita discriminazione che la norma
impugnata avrebbe determinato non consentendo l'attuazione del
principio di eguaglianza nell'imposizione tributaria. E rimane allora
agevole osservare che la fissazione di un limite di reddito ad un
determinato livello piuttosto che ad un altro rientra nel
discrezionale apprezzamento compiuto dal legislatore, in modo
certamente non irragionevole, circa l'adeguatezza del reddito stesso.
Né vale richiamare le tecniche impositive tributarie per censurare
l'individuazione di tale limite, visto che non viene contestata la
surrichiamata affermazione di questa Corte circa l'assenza di
specifica connotazione tributaria nel contributo in esame.
3. - La questione è parimenti inammissibile per quanto attiene
alla dedotta più generale violazione dell'art. 3 in sé, non
correlata cioè al parametro di cui all'art. 53 della Costituzione.
Pervero la norma impugnata, nel fissare in diciotto milioni di
lire il livello minimo intangibile dalla disposta imposizione del
contributo, non esclude l'astratta possibilità che in conseguenza
del prelievo il trattamento pensionistico risulti diminuito al di
sotto di quel limite. È infatti ipotizzabile il caso che un
pensionato, il quale superi appena l'indicata misura, venga in
definitiva a percepire ancor meno di chi vi sia appena al di sotto:
così concretizzandosi un'evidente disparità di trattamento e una
intrinseca irragionevolezza dovuta proprio alla contraddizione con la
ratio che postula una soglia minima. Effetto perverso, codesto, che
il legislatore avrebbe ben potuto evitare con una clausola di
salvaguardia in senso correttivo, agevolmente realizzabile attraverso
la preclusione di quel dato prelievo che cagioni la riduzione del
reddito a meno di diciotto milioni.
Ma sotto questo profilo è palese il difetto di rilevanza, posto
che il ricorrente nel giudizio a quo non ha dedotto la descritta
situazione di minima eccedenza rispetto ai diciotto milioni, ma ha
chiesto (ed in tal senso si modula il petitum dell'ordinanza di
remissione) che detto importo sia considerato interamente esente dal
prelievo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 5, comma 13, della legge 29 dicembre 1990, n. 407
(Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza
pubblica 1991-1993), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53
della Costituzione, dal Pretore di Campobasso con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: RUPERTO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 28 novembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:408 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte