Corte costituzionale

Sentenza n. 408/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/12/1996 · relatore Renato Granata

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 32legge 223/1990

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1,

della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema

radiotelevisivo pubblico e privato), promosso con ordinanza emessa il

3 novembre 1995 dal pretore di Camerino nel procedimento penale a

carico di Orsini Gabriella ed altri iscritta al n. 943 del registro

ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 novembre 1996 il giudice

relatore Renato Granata.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza 3 novembre 1995 il pretore di Camerino - in un

giudizio penale a carico di soggetti, imputati del reato di cui

all'art. 195, terzo comma, del d.P.R. 29 marzo 1973, n.156 (codice

postale) per avere, nella loro qualità di Presidente o di membri del

Consiglio di amministrazione della emittente locale T.V.A.

Telecentro, installato ed esercitato un impianto di diffusione

televisiva senza il prescritto provvedimento concessorio - ha

sollevato, in riferimento all'art. 3, primo comma, della

Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale

dell'art. 32, primo comma, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nella

parte in cui esclude dalla sanatoria amministrativa e,

conseguentemente, penale, la situazione delle emittenti private che,

alla data di entrata in vigore della legge predetta, avevano

semplicemente installato impianti di radiodiffusione televisiva,

senza peraltro aver anche provveduto a rendere gli stessi

funzionanti.

Nel caso di specie - rileva il giudice rimettente - anteriormente

alla data di entrata in vigore della cit. legge n. 223 del 1990 la

suddetta emittente privata T.V.A. Telecentro, avente diffusione

locale, aveva provveduto, per il tramite del proprio personale

tecnico, ad installare, in zona Piano del Sasso di Fiuminata ed in

zona Rocchetta di Pioraco, apparecchiature che consentivano

l'irradiazione dei programmi trasmessi anche in tali zone ed in

quelle limitrofe; irradiazione che - dopo alcune prove tecniche - era

in realtà avvenuta soltanto in epoca successiva alla data suddetta.

Sicché gli imputati non potevano godere della sanatoria, di cui al

primo comma dell'art. 32 cit., ed i successivi atti di esercizio

degli impianti sarebbero dovuti ricadere nella sfera di operatività

dell'art. 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156.

In tal modo però - secondo il giudice rimettente - tale

interpretazione del disposto del primo comma dell'art. 32

confliggerebbe con il principio di eguaglianza sotto il profilo che,

mentre è sanata, in via amministrativa e, conseguentemente, anche

penale la situazione dell'emittente televisiva privata che abbia

esercitato ed eserciti (in maniera continuativa e funzionante)

impianti di radiodiffusione televisiva, non rimarrebbe invece

egualmente sanata la situazione del soggetto che alla data

dell'entrata in vigore della legge n. 223 del 1990 si sia soltanto

limitato, in assenza di qualsivoglia provvedimento autorizzatorio, a

predisporre le apparecchiature atte a consentire, in un secondo

momento, la messa in onda di programmi televisivi. Si determina così

- prosegue il giudice rimettente - una situazione di disparità di

trattamento, in ragione dell'ingiustificato maggior favore riservato

a chi, esercitando senza autorizzazione un impianto di

radiodiffusione televisiva, abbia posto in essere una condotta

astrattamente più grave di quella di colui che si sia limitato alla

mera installazione, in assenza di autorizzazione, di impianto di

radiodiffusione televisiva.

2. - Nel giudizio innanzi a questa Corte è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei Ministri a mezzo dell'Avvocatura

generale dello Stato ed ha concluso per la manifesta infondatezza

della questione sollevata.

Ritiene infatti l'Avvocatura dello Stato che l'effetto scriminante

della legge n. 223 del 1990 non sia limitato al solo funzionamento

degli impianti, ma comprenda tutte le attività presupposte dallo

stesso; invece il discrimine temporale voluto dal legislatore

riguarda la continuazione delle trasmissioni, che è consentita solo

a quanti già esercitavano effettivamente l'attività prima

dell'entrata in vigore della nuova legge.

Sostiene quindi l'Avvocatura che non vi è alcuna irragionevole

disparità di trattamento, dal momento che per il periodo antecedente

all'entrata in vigore della nuova legge la responsabilità per avere

installato è esclusa come quella per aver esercitato gli impianti,

mentre è con riguardo al periodo successivo che gli imputati hanno

tenuto un comportamento penalmente illecito, attivando impianti prima

non funzionanti, così alterando quell'assetto pregresso che il

legislatore voleva cristallizzare nella fase transitoria. Considerato in diritto

1. - È stata sollevata questione di legittimità costituzionale -

in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione -

dell'art. 32, primo comma, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nella

parte in cui esclude dalla "sanatoria amministrativa" le emittenti

private che alla data di entrata in vigore della legge stessa abbiano

semplicemente installato e non anche reso funzionanti impianti

televisivi - per la ricaduta che tale disposizione ha in materia

penale agli effetti della punibilità per il reato di indebita

installazione od esercizio di impianti televisivi di cui all'art. 195

del codice postale (d.P.R. n. 156 del 1973), come novellato

dall'art. 30 della medesima legge n. 223 del 1990, atteso che tale

punibilità resterebbe così di fatto irragionevolmente esclusa solo

a vantaggio di soggetti che, con la messa in funzione dell'impianto

entro la data indicata (che consente di fruire del regime transitorio

di autorizzazione alla prosecuzione dell'attività), hanno esaurito

la progressione criminosa (dall'installazione all'esercizio),

rimanendo viceversa punibili quanti, entro lo stesso termine, si

siano limitati, con la semplice messa in opera delle attrezzature,

alla sola fase iniziale dell'iter criminis.

2. - La questione non è fondata.

2.1. - Va premesso che l'art. 32 cit. prevede - nel contesto della

nuova disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato, ma

ripetendo un modulo di regime transitorio già sperimentato in

passato (art. 3, primo comma, del d.-l. n. 807 del 1984, convertito

in legge n. 10 del 1985) e al quale tra l'altro si salda senza

soluzione di continuità - un'autorizzazione temporanea ex lege

(destinata a cessare con il rilascio o con il diniego della

concessione) alla "prosecuzione>" nell'esercizio degli impianti per

la radiodiffusione sonora e televisiva condizionata al fatto che

prima dell'entrata in vigore della legge cit. l'impianto fosse già

"esercitato" e quindi attivo, ciò desumendosi dal riferimento

testuale alla "prosecuzione", e che fosse stata presentata la domanda

per il rilascio della concessione. Tale autorizzazione ex lege alla

prosecuzione aveva l'indiretto effetto di una sanatoria (seppur

limitata nel tempo al solo periodo transitorio) che comportava anche

- ritiene il pretore rimettente secondo un'interpretazione non

implausibile - il venire meno dell'(eventuale) reato commesso prima

della legge n. 223 del 1990 per aver "esercitato" senza

autorizzazione; sicché chi aveva "esercitato" senza autorizzazione

non solo era autorizzato ex lege a proseguire, ma non era neanche

punibile ex art. 195, comma primo, numero 3, del codice postale, cit.

Rimanevano fuori da tale autorizzazione ex lege coloro che alla

data suddetta avessero soltanto "installato" l'impianto, senza mai

esercitarlo o comunque senza esercitarlo alla data suddetta.

Tra tali due categorie di soggetti (quelli che già prima

esercitavano e dopo hanno continuato - autorizzati ex lege - ad

esercitare; e quelli che prima avevano solo installato e che dopo non

sono stati autorizzati ad iniziare ad esercitare in attesa di

ottenere la concessione) il pretore rimettente opera una comparazione

sotto il profilo penalistico allegando un'ingiustificata disparità

di trattamento. Ed è su questo specifico profilo penalistico che si

incentra la censura del giudice rimettente di violazione del

principio di eguaglianza, essenzialmente per l'ingiustificata

disciplina differenziata perché è stato riconosciuto il beneficio

della sanatoria a chi ha maggiormente violato la legge (per aver

esercitato senza autorizzazione) ed invece è stato negato a chi l'ha

violata in modo meno grave (per aver installato senza

autorizzazione).

2.2. - Con riguardo però proprio a tale sequenza costituita

dall'"installazione" prima della legge n. 223 del 1990, seguita

dall'"esercizio" dopo la legge medesima, può valutarsi come

giustificata la scelta del legislatore in ragione della particolare

finalità perseguita nel periodo transitorio (prima dell'assentimento

delle concessioni), finalità che è consistita nel temporaneo

congelamento della situazione esistente per porre un freno

all'indiscriminata occupazione dell'etere in attesa della piena

operatività a regime della nuova disciplina che, al fine della

stabile attribuzione delle frequenze, prevedeva (e prevede) un

procedimento concessorio con valutazione comparativa dei soggetti

richiedenti in un contesto di radicale riordino della materia e di

una nuova generale programmazione mediante il piano nazionale di

ripartizione delle frequenze stesse.

D'altra parte non può omettersi di considerare che, ove si fosse

esteso in via provvisoria il regime autorizzatorio (e la sanatoria)

anche a chi aveva soltanto installato l'impianto, si sarebbe dovuto

anche disciplinare in qualche modo la concreta assegnazione delle

frequenze ove alle stesse avessero aspirato (in numero eccedente

rispetto alle concrete disponibilità) sia coloro che già

"esercitavano" l'impianto, utilizzando le frequenze stesse, sia

coloro che avevano solo "installato" altro impianto, in tal modo

pregiudicando quell'esigenza, sottesa alla legge n. 223 del 1990, di

avviare la riforma senza l'interferenza di un possibile continuo (e

verosimilmente alterno) mutamento della situazione di fatto e quindi

con la garanzia di un riferimento fisso alla rilevazione

dell'esistente ad una data certa, quale appunto quella di entrata in

vigore della legge suddetta. Quindi le fattispecie poste a raffronto

non sono comparabili, sicché non irragionevolmente il legislatore ha

ritenuto di soddisfare l'esigenza di congelamento (e moratoria) della

situazione esistente limitandosi ad autorizzare (e sanare) in via

provvisoria solo le emittenti attive che già di fatto occupavano una

frequenza e che avevano inoltrato la domanda di concessione per

accedere, in caso di provvedimento favorevole, al nuovo regime

concessorio; domanda che peraltro parimenti potevano presentare (in

concorso con i primi) anche coloro che avevano soltanto installato

impianti senza ancora esercitarli, ma senza che ciò li autorizzasse

da subito a modificare la situazione qua ante.

La positiva valutazione del carattere differenziato della sanatoria

amministrativa non può che riflettersi anche (e allo stesso modo)

sulla sua ricaduta penale in termini di punibilità, o meno, dei

comportamenti posti in essere dai titolari degli impianti precedenti

alla legge n. 223 del 1990; tanto più che in realtà prima della

legge n. 223 del 1990 la mera installazione di un impianto idoneo a

trasmettere in ambito non già nazionale, bensì meramente locale

(che è l'ipotesi alla quale si riferisce l'ordinanza di rimessione),

si giovava della (transitoria e del tutto contingente)

liberalizzazione dell'emittenza locale fino all'introduzione di un

regime autorizzatorio o concessorio, avutasi solo con la riforma del

1990; liberalizzazione conseguente alla sentenza n. 202 del 1976 di

questa Corte (dichiarativa dell'illegittimità costituzionale degli

artt. 1, 2 e 45 della legge n.103 del 1975), richiamata, in parte

qua, dalla successiva sentenza n. 237 del 1984 che ha ulteriormente

chiarito che, seppur transitoriamente in una situazione di totale

carenza legislativa, "la trasmissione via etere su scala locale,

esercitata dai privati, ... è assolutamente libera". Sicché la

condotta penalmente rilevante si riduce a quella dell'esercizio (per

la prima volta) dell'impianto dopo la legge n.223 del 1990; ma - deve

ribadirsi - è giustificato (in ragione della rilevata esigenza di

non mutare, nella fase di avvio della riforma, la situazione

esistente di occupazione di fatto delle frequenze) che sia penalmente

perseguibile l'esercizio dell'impianto da parte di chi prima della

legge n. 223 del 1990 aveva solo provveduto all'installazione, e che

non costituisca invece reato l'esercizio dell'impianto da parte di

chi prima di tale epoca già di fatto esercitava l'impianto medesimo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina

del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), sollevata, in

riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal pretore

di Camerino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo

della Consulta, l'11 dicembre 1996.

Il Presidente e redattore: Granata

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 dicembre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:408 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte