Sentenza n. 408/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/12/1996 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 32legge 223/1990
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1,
della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema
radiotelevisivo pubblico e privato), promosso con ordinanza emessa il
3 novembre 1995 dal pretore di Camerino nel procedimento penale a
carico di Orsini Gabriella ed altri iscritta al n. 943 del registro
ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1996;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 novembre 1996 il giudice
relatore Renato Granata.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza 3 novembre 1995 il pretore di Camerino - in un
giudizio penale a carico di soggetti, imputati del reato di cui
all'art. 195, terzo comma, del d.P.R. 29 marzo 1973, n.156 (codice
postale) per avere, nella loro qualità di Presidente o di membri del
Consiglio di amministrazione della emittente locale T.V.A.
Telecentro, installato ed esercitato un impianto di diffusione
televisiva senza il prescritto provvedimento concessorio - ha
sollevato, in riferimento all'art. 3, primo comma, della
Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale
dell'art. 32, primo comma, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nella
parte in cui esclude dalla sanatoria amministrativa e,
conseguentemente, penale, la situazione delle emittenti private che,
alla data di entrata in vigore della legge predetta, avevano
semplicemente installato impianti di radiodiffusione televisiva,
senza peraltro aver anche provveduto a rendere gli stessi
funzionanti.
Nel caso di specie - rileva il giudice rimettente - anteriormente
alla data di entrata in vigore della cit. legge n. 223 del 1990 la
suddetta emittente privata T.V.A. Telecentro, avente diffusione
locale, aveva provveduto, per il tramite del proprio personale
tecnico, ad installare, in zona Piano del Sasso di Fiuminata ed in
zona Rocchetta di Pioraco, apparecchiature che consentivano
l'irradiazione dei programmi trasmessi anche in tali zone ed in
quelle limitrofe; irradiazione che - dopo alcune prove tecniche - era
in realtà avvenuta soltanto in epoca successiva alla data suddetta.
Sicché gli imputati non potevano godere della sanatoria, di cui al
primo comma dell'art. 32 cit., ed i successivi atti di esercizio
degli impianti sarebbero dovuti ricadere nella sfera di operatività
dell'art. 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156.
In tal modo però - secondo il giudice rimettente - tale
interpretazione del disposto del primo comma dell'art. 32
confliggerebbe con il principio di eguaglianza sotto il profilo che,
mentre è sanata, in via amministrativa e, conseguentemente, anche
penale la situazione dell'emittente televisiva privata che abbia
esercitato ed eserciti (in maniera continuativa e funzionante)
impianti di radiodiffusione televisiva, non rimarrebbe invece
egualmente sanata la situazione del soggetto che alla data
dell'entrata in vigore della legge n. 223 del 1990 si sia soltanto
limitato, in assenza di qualsivoglia provvedimento autorizzatorio, a
predisporre le apparecchiature atte a consentire, in un secondo
momento, la messa in onda di programmi televisivi. Si determina così
- prosegue il giudice rimettente - una situazione di disparità di
trattamento, in ragione dell'ingiustificato maggior favore riservato
a chi, esercitando senza autorizzazione un impianto di
radiodiffusione televisiva, abbia posto in essere una condotta
astrattamente più grave di quella di colui che si sia limitato alla
mera installazione, in assenza di autorizzazione, di impianto di
radiodiffusione televisiva.
2. - Nel giudizio innanzi a questa Corte è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri a mezzo dell'Avvocatura
generale dello Stato ed ha concluso per la manifesta infondatezza
della questione sollevata.
Ritiene infatti l'Avvocatura dello Stato che l'effetto scriminante
della legge n. 223 del 1990 non sia limitato al solo funzionamento
degli impianti, ma comprenda tutte le attività presupposte dallo
stesso; invece il discrimine temporale voluto dal legislatore
riguarda la continuazione delle trasmissioni, che è consentita solo
a quanti già esercitavano effettivamente l'attività prima
dell'entrata in vigore della nuova legge.
Sostiene quindi l'Avvocatura che non vi è alcuna irragionevole
disparità di trattamento, dal momento che per il periodo antecedente
all'entrata in vigore della nuova legge la responsabilità per avere
installato è esclusa come quella per aver esercitato gli impianti,
mentre è con riguardo al periodo successivo che gli imputati hanno
tenuto un comportamento penalmente illecito, attivando impianti prima
non funzionanti, così alterando quell'assetto pregresso che il
legislatore voleva cristallizzare nella fase transitoria. Considerato in diritto
1. - È stata sollevata questione di legittimità costituzionale -
in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione -
dell'art. 32, primo comma, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nella
parte in cui esclude dalla "sanatoria amministrativa" le emittenti
private che alla data di entrata in vigore della legge stessa abbiano
semplicemente installato e non anche reso funzionanti impianti
televisivi - per la ricaduta che tale disposizione ha in materia
penale agli effetti della punibilità per il reato di indebita
installazione od esercizio di impianti televisivi di cui all'art. 195
del codice postale (d.P.R. n. 156 del 1973), come novellato
dall'art. 30 della medesima legge n. 223 del 1990, atteso che tale
punibilità resterebbe così di fatto irragionevolmente esclusa solo
a vantaggio di soggetti che, con la messa in funzione dell'impianto
entro la data indicata (che consente di fruire del regime transitorio
di autorizzazione alla prosecuzione dell'attività), hanno esaurito
la progressione criminosa (dall'installazione all'esercizio),
rimanendo viceversa punibili quanti, entro lo stesso termine, si
siano limitati, con la semplice messa in opera delle attrezzature,
alla sola fase iniziale dell'iter criminis.
2. - La questione non è fondata.
2.1. - Va premesso che l'art. 32 cit. prevede - nel contesto della
nuova disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato, ma
ripetendo un modulo di regime transitorio già sperimentato in
passato (art. 3, primo comma, del d.-l. n. 807 del 1984, convertito
in legge n. 10 del 1985) e al quale tra l'altro si salda senza
soluzione di continuità - un'autorizzazione temporanea ex lege
(destinata a cessare con il rilascio o con il diniego della
concessione) alla "prosecuzione>" nell'esercizio degli impianti per
la radiodiffusione sonora e televisiva condizionata al fatto che
prima dell'entrata in vigore della legge cit. l'impianto fosse già
"esercitato" e quindi attivo, ciò desumendosi dal riferimento
testuale alla "prosecuzione", e che fosse stata presentata la domanda
per il rilascio della concessione. Tale autorizzazione ex lege alla
prosecuzione aveva l'indiretto effetto di una sanatoria (seppur
limitata nel tempo al solo periodo transitorio) che comportava anche
- ritiene il pretore rimettente secondo un'interpretazione non
implausibile - il venire meno dell'(eventuale) reato commesso prima
della legge n. 223 del 1990 per aver "esercitato" senza
autorizzazione; sicché chi aveva "esercitato" senza autorizzazione
non solo era autorizzato ex lege a proseguire, ma non era neanche
punibile ex art. 195, comma primo, numero 3, del codice postale, cit.
Rimanevano fuori da tale autorizzazione ex lege coloro che alla
data suddetta avessero soltanto "installato" l'impianto, senza mai
esercitarlo o comunque senza esercitarlo alla data suddetta.
Tra tali due categorie di soggetti (quelli che già prima
esercitavano e dopo hanno continuato - autorizzati ex lege - ad
esercitare; e quelli che prima avevano solo installato e che dopo non
sono stati autorizzati ad iniziare ad esercitare in attesa di
ottenere la concessione) il pretore rimettente opera una comparazione
sotto il profilo penalistico allegando un'ingiustificata disparità
di trattamento. Ed è su questo specifico profilo penalistico che si
incentra la censura del giudice rimettente di violazione del
principio di eguaglianza, essenzialmente per l'ingiustificata
disciplina differenziata perché è stato riconosciuto il beneficio
della sanatoria a chi ha maggiormente violato la legge (per aver
esercitato senza autorizzazione) ed invece è stato negato a chi l'ha
violata in modo meno grave (per aver installato senza
autorizzazione).
2.2. - Con riguardo però proprio a tale sequenza costituita
dall'"installazione" prima della legge n. 223 del 1990, seguita
dall'"esercizio" dopo la legge medesima, può valutarsi come
giustificata la scelta del legislatore in ragione della particolare
finalità perseguita nel periodo transitorio (prima dell'assentimento
delle concessioni), finalità che è consistita nel temporaneo
congelamento della situazione esistente per porre un freno
all'indiscriminata occupazione dell'etere in attesa della piena
operatività a regime della nuova disciplina che, al fine della
stabile attribuzione delle frequenze, prevedeva (e prevede) un
procedimento concessorio con valutazione comparativa dei soggetti
richiedenti in un contesto di radicale riordino della materia e di
una nuova generale programmazione mediante il piano nazionale di
ripartizione delle frequenze stesse.
D'altra parte non può omettersi di considerare che, ove si fosse
esteso in via provvisoria il regime autorizzatorio (e la sanatoria)
anche a chi aveva soltanto installato l'impianto, si sarebbe dovuto
anche disciplinare in qualche modo la concreta assegnazione delle
frequenze ove alle stesse avessero aspirato (in numero eccedente
rispetto alle concrete disponibilità) sia coloro che già
"esercitavano" l'impianto, utilizzando le frequenze stesse, sia
coloro che avevano solo "installato" altro impianto, in tal modo
pregiudicando quell'esigenza, sottesa alla legge n. 223 del 1990, di
avviare la riforma senza l'interferenza di un possibile continuo (e
verosimilmente alterno) mutamento della situazione di fatto e quindi
con la garanzia di un riferimento fisso alla rilevazione
dell'esistente ad una data certa, quale appunto quella di entrata in
vigore della legge suddetta. Quindi le fattispecie poste a raffronto
non sono comparabili, sicché non irragionevolmente il legislatore ha
ritenuto di soddisfare l'esigenza di congelamento (e moratoria) della
situazione esistente limitandosi ad autorizzare (e sanare) in via
provvisoria solo le emittenti attive che già di fatto occupavano una
frequenza e che avevano inoltrato la domanda di concessione per
accedere, in caso di provvedimento favorevole, al nuovo regime
concessorio; domanda che peraltro parimenti potevano presentare (in
concorso con i primi) anche coloro che avevano soltanto installato
impianti senza ancora esercitarli, ma senza che ciò li autorizzasse
da subito a modificare la situazione qua ante.
La positiva valutazione del carattere differenziato della sanatoria
amministrativa non può che riflettersi anche (e allo stesso modo)
sulla sua ricaduta penale in termini di punibilità, o meno, dei
comportamenti posti in essere dai titolari degli impianti precedenti
alla legge n. 223 del 1990; tanto più che in realtà prima della
legge n. 223 del 1990 la mera installazione di un impianto idoneo a
trasmettere in ambito non già nazionale, bensì meramente locale
(che è l'ipotesi alla quale si riferisce l'ordinanza di rimessione),
si giovava della (transitoria e del tutto contingente)
liberalizzazione dell'emittenza locale fino all'introduzione di un
regime autorizzatorio o concessorio, avutasi solo con la riforma del
1990; liberalizzazione conseguente alla sentenza n. 202 del 1976 di
questa Corte (dichiarativa dell'illegittimità costituzionale degli
artt. 1, 2 e 45 della legge n.103 del 1975), richiamata, in parte
qua, dalla successiva sentenza n. 237 del 1984 che ha ulteriormente
chiarito che, seppur transitoriamente in una situazione di totale
carenza legislativa, "la trasmissione via etere su scala locale,
esercitata dai privati, ... è assolutamente libera". Sicché la
condotta penalmente rilevante si riduce a quella dell'esercizio (per
la prima volta) dell'impianto dopo la legge n.223 del 1990; ma - deve
ribadirsi - è giustificato (in ragione della rilevata esigenza di
non mutare, nella fase di avvio della riforma, la situazione
esistente di occupazione di fatto delle frequenze) che sia penalmente
perseguibile l'esercizio dell'impianto da parte di chi prima della
legge n. 223 del 1990 aveva solo provveduto all'installazione, e che
non costituisca invece reato l'esercizio dell'impianto da parte di
chi prima di tale epoca già di fatto esercitava l'impianto medesimo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina
del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), sollevata, in
riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal pretore
di Camerino con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, l'11 dicembre 1996.
Il Presidente e redattore: Granata
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 dicembre 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:408 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte