Sentenza n. 408/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/07/2000 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 11legge 745/1938
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 11 della
legge 10 maggio 1938, n. 745 (Ordinamento dei Monti di credito su
pegno) e 47 del regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279 (Attuazione
della legge 10 maggio 1938, n. 745 sull'ordinamento dei Monti di
credito su pegno), promosso con ordinanza emessa il 18 maggio 1999
dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Torino
nel procedimento penale a carico di Dragutinovic Veselin, iscritta al
n. 719 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno
2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 giugno 2000 il giudice
relatore Fernando Santosuosso.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nell'ambito di un procedimento penale per i reati di
ricettazione e di falsità materiale (artt. 648 e 482 cod. pen.), a
carico di un soggetto che aveva dato in pegno vari monili ed altri
beni presso il Monte dei pegni di Torino, il giudice per le indagini
preliminari presso la Pretura circondariale di Torino ha sollevato
questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, degli artt. 11 della legge 10 maggio 1938, n. 745
(Ordinamento dei Monti di credito su pegno) e 47 del regio decreto 25
maggio 1939, n. 1279 (Attuazione della legge 10 maggio 1938, n. 745
sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno), che vietano
all'autorità giudiziaria di ordinare la restituzione delle cose
smarrite, rubate o provenienti da reato, costituite in pegno presso
un Monte, se il proprietario non fornisce la prova di aver rimborsato
al Monte stesso la somma data in prestito, con gli interessi e gli
eventuali diritti accessori.
Secondo il giudice per le indagini preliminari la questione è
rilevante nel giudizio a quo in quanto, ai sensi delle norme
impugnate, non potrebbe ordinarsi la restituzione ad una delle
persone offese dal reato di un anello in oro sottrattole e collocato
dall'indagato al Monte dei pegni.
Inoltre, la questione non sarebbe manifestamente infondata,
poiché le norme impugnate riserverebbero un ingiustificato
privilegio ai Monti dei pegni rispetto ad altri terzi possessori di
beni mobili, "in particolare in confronto a coloro che detengono un
bene a titolo di garanzia". Diversamente dai Monti dei pegni, alla
generalità di detti terzi l'autorità giudiziaria potrebbe sottrarre
il bene, restituendolo al legittimo proprietario, se ritenga che
abbiano agito non in buona fede o anche solo senza la normale
diligenza nell'accertamento dell'origine del bene.
Nel caso di specie, secondo il giudice per le indagini
preliminari, il Monte dei pegni di Torino non si sarebbe comportato
con diligenza, ed anzi avrebbe violato anche l'art. 38 del r.d.
n. 1279 del 1939 (che gli consentiva di rifiutare la concessione del
prestito qualora avesse avuto fondato motivo di ritenere che le cose
offerte in pegno fossero di illegittima provenienza), in quanto
avrebbe ritirato da persona - quanto meno all'apparenza - non
facoltosa un rilevante numero di monili che, per le loro
caratteristiche, si potevano fondatamente sospettare di provenienza
delittuosa.
Il giudice a quo sostiene, inoltre, che il privilegio concesso ai
Monti dei pegni colliderebbe con qualsiasi principio di razionalità,
anche perché tali istituti non sarebbero vincolati ad un particolare
facere oneroso, né sarebbero tenuti a ricevere in ogni caso il bene,
né infine rischierebbero di perdere somme rilevanti, dato che
l'art. 39 del citato r.d. n. 1279 stabilisce il tetto massimo, e non
quello minimo, del rapporto tra il valore del bene impegnato e
l'entità del prestito concesso.
2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o
comunque infondata.
La difesa erariale richiama la precedente decisione della Corte
costituzionale avente ad oggetto le stesse norme oggi impugnate, sia
pure in riferimento al diverso parametro dell'art. 42 della
Costituzione (sentenza n. 702 del 1988), nella quale si affermava che
dette norme prevedono un caso di affidamento incolpevole e si
presentano come applicazione specifica della generale disciplina di
cui all'art. 1153, terzo comma, del codice civile, secondo cui "il
possesso in buona fede vale titolo". In tale pronuncia, secondo
l'Avvocatura, si richiamava l'innovazione introdotta dal codice
civile del 1942 rispetto a quello del 1865, che ha fatto venir meno
la distinzione tra perdita volontaria e perdita involontaria del
possesso di un bene.
Non sussisterebbe, quindi, la dedotta disparità di trattamento
rispetto alle altre forme di garanzia reale.
Per quanto riguarda, poi, la denunciata scarsa diligenza
dell'istituto creditizio che, nel caso specifico, avrebbe concesso il
prestito su pegno a persona non affidabile, non verrebbe in
considerazione la disparità di trattamento con situazioni simili, ma
si verterebbe in un caso di responsabilità civile sia contrattuale
che extracontrattuale. Considerato in diritto
1. - Il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura
circondariale di Torino ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, degli
articoli 11 della legge 10 maggio 1938, n. 745 (Ordinamento dei Monti
di credito su pegno) e 47 del regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279
(Attuazione della legge 10 maggio 1938, n. 745 sull'ordinamento dei
Monti di credito su pegno), che vietano all'autorità giudiziaria di
ordinare la restituzione delle cose smarrite, rubate o provenienti da
reato, costituite in pegno presso un Monte, se il proprietario non
fornisce la prova di aver rimborsato al Monte stesso la somma data in
prestito, con gli interessi e gli eventuali diritti accessori.
Il giudice a quo ritiene che tale previsione riservi ai Monti di
credito su pegno un ingiustificato privilegio, nella ipotesi in cui
gli organi dell'istituto di credito abbiano agito senza la normale
diligenza nel valutare se le cose offerte in pegno fossero di
illegittima provenienza.
La questione è infondata nei termini di seguito precisati.
2. - La legge n. 745 del 1938 ed il r.d. n. 1279 del 1939
stabiliscono una disciplina speciale di favore per i Monti e gli
altri istituti che effettuano crediti su pegno, al fine di consentire
loro di concedere prestiti di importo anche minimo, a miti
condizioni, alle persone che si trovino in difficoltà economica e
non possano fornire le ordinarie garanzie patrimoniali richieste
dalle aziende di credito.
Così il prestito non può eccedere i due terzi del valore di
stima del bene impegnato (o i quattro quinti, in caso di preziosi):
tale valore è fissato da un perito, "il quale deve garantire
all'ente mutuante, in caso di vendita all'asta della cosa costituita
in pegno, l'integrale recupero dell'importo del prestito e dei
relativi interessi ed accessori" (art. 12 della legge n. 745 e
art. 39 del r.d. n. 1279, citati), per cui, se non vi sono offerte
adeguate, la cosa è aggiudicata al perito medesimo, per l'importo da
lui stimato. Inoltre si limita la responsabilità del Monte in caso
di perdita del bene ed è vietato far valere preventivamente nei suoi
confronti eventuali pretese sulle cose impegnate, da chiunque
avanzate, che potranno indirizzarsi unicamente sull'eccedenza che
dovesse conseguire alla vendita all'asta dei beni stessi.
In questo quadro di garanzie per l'istituto si collocano le norme
impugnate, che, come detto, impediscono all'autorità giudiziaria di
ordinare la restituzione delle cose smarrite, rubate o provenienti da
reato, costituite in pegno, se il proprietario non fornisce la prova
di aver rimborsato al Monte stesso la somma data in prestito, con gli
interessi e gli eventuali diritti accessori.
3. - Tale ultima previsione è già stata impugnata davanti a
questa Corte, ma con riferimento al diverso parametro dell'art. 42
della Costituzione.
Nel dichiarare infondata la questione allora sollevata, la
sentenza n. 702 del 1988 ha precisato che, mentre nell'ordinamento
del codice civile del 1865 le norme denunziate (già stabilite dalla
legge n. 169 del 1898 e dal r.d. n. 185 del 1899) avevano carattere
eccezionale, in quello del nuovo codice - che ha soppresso la
distinzione tra perdita volontaria ed involontaria del possesso da
parte del rivendicante ed ha ammesso la tutela immediata della buona
fede del terzo anche nel caso di provenienza delle cose da furto
(salvo l'art. 1154) - tali norme sono divenute una applicazione
specifica della regola generale (fissata dall'art. 1153, terzo comma,
codice civile) secondo cui il "possesso in buona fede vale titolo".
Pertanto, nel conflitto tra l'interesse individuale del
proprietario e l'interesse collettivo alla sicurezza del commercio
mobiliare prevale il secondo, in ragione della tutela
dell'affidamento incolpevole dei terzi acquirenti: ciò sia in caso
di pegno ordinario, sia in caso di credito pignoratizio concesso da
un istituto abilitato. Infatti - soggiunge la citata sentenza - "il
Monte di Pietà che, nell'esercizio della sua attività istituzionale
di prestito su pegno, riceve in buona fede cose mobili altrui a
titolo di garanzia reale, acquista il diritto di pegno e, con esso,
le facoltà previste dagli artt. 2794 e 2796 codice civile".
4. - Questa complessiva disciplina deve tuttavia operare entro
limiti ben precisi, convertendosi altrimenti in un privilegio
ingiustificato a favore di alcuni operatori economici: tanto più che
l'evoluzione normativa ha portato a sopprimere la peculiare figura
dei Monti dei pegni (ad opera dell'art. 161 del testo unico delle
leggi in materia creditizia, di cui al d.lgs. 1 settembre 1993,
n. 385, che ha abrogato tutte le disposizioni previgenti relative a
tali istituti, salvo quelle regolanti l'operazione di prestito e
quindi anche le norme in questa sede impugnate) ed a consentire a
qualunque azienda bancaria di esercitare il credito su pegno,
parallelamente alle altre attività (art. 48).
Tra i limiti in esame vanno innanzitutto annoverati quelli
previsti da norme penali, nel caso in cui gli operatori del Monte si
rendano colpevoli dei reati di ricettazione o di incauto acquisto. A
tal proposito, occorre anche rilevare la tendenza legislativa ad
accrescere i possibili controlli dell'autorità giudiziaria
sull'attività di prestito su pegno: in particolare, la legge 4
febbraio 1977, n. 20 ha abolito l'anonimato che tradizionalmente
contrassegnava i prestiti su pegno, prescrivendo l'annotazione in un
apposito registro, esaminabile da parte degli agenti di polizia
giudiziaria a ciò delegati dal giudice, di tutti gli elementi
dell'operazione (generalità e domicilio del cliente, estremi del
documento di identificazione, data dell'operazione, descrizione
dettagliata degli oggetti ricevuti in pegno, numero della polizza).
5. - Inoltre, i diritti sanciti dalle norme impugnate non possono
essere attribuiti agli istituti creditizi che esercitano il prestito
su pegno nel caso in cui risultino, a carico dei loro operatori,
comprovati elementi di dolo o di colpa. Ciò è ravvisabile anche
quando essi agiscano con accertata violazione della diligenza
richiesta non solo - come a qualunque altro possessore - dalle norme
civili e penali, ma specificamente dall'art. 38 del r.d. n. 1279 del
1939, in base al quale "i Monti possono sempre rifiutare la
concessione di prestiti quando hanno fondato motivo di ritenere che
le cose offerte in pegno sono di illegittima provenienza".
Diversamente opinando, si dovrebbe affermare che, nel caso
specifico, l'ordinamento configura come assoluta la presunzione di
buona fede prevista dall'art. 1147, terzo comma, codice civile:
soluzione invece esclusa, sia dalla lettura dei principi in materia
di possesso, sia dalla necessità di scegliere, fra più
interpretazioni possibili, quella conforme alla Costituzione.
Così interpretata, la disciplina censurata consente alla
autorità giudiziaria penale di provvedere alla restituzione del bene
impegnato, eventualmente rimettendo, ai sensi dell'art. 263, terzo
comma, cod. proc. pen., al giudice civile la risoluzione della
"controversia sulla proprietà delle cose sequestrate".
Pertanto le norme impugnate, se correttamente interpretate,
sfuggono alla sollevata censura di legittimità costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 11 della legge
10 maggio 1938, n. 745 (Ordinamento dei Monti di credito su pegno) e
47 del regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279 (Attuazione della legge
10 maggio 1938, n. 745 sull'ordinamento dei Monti di credito su
pegno), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal
giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale
di Torino, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 31 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:408 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte