Corte costituzionale

Ordinanza n. 408/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/12/2001 · relatore Giovanni Maria Flick

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 409, comma 2,

del codice di procedura penale, e dell'art. 6, comma 3, del decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni

concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione

dello straniero), promosso con ordinanza emessa il 15 giugno 2000 dal

giudice per le indagini preliminari del tribunale di Venezia nel

procedimento penale a carico di X.X. ed altri, iscritta al n. 601 del

registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 44, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 2001 il giudice

relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale

di Venezia - chiamato a delibare una richiesta di archiviazione

avanzata in un procedimento penale nel quale risultavano indagati

alcuni cittadini extracomunitari, per la contravvenzione, tra

l'altro, di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo

25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello

straniero) - ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 409, comma 2, del codice di procedura penale in riferimento

agli artt. 3, 76, 97, 101, 111 e 112 della Costituzione; in

subordine, "dell'obbligo di applicazione dell'art. 409, comma 2,

anche per i reati previsti dall'art. 550 cod. proc. pen. in quanto

"non applicabile" (recte: in quanto "applicabile") ai sensi

dell'art. 549 cod. proc. pen.", in riferimento agli artt. 3, 24, 76,

97, 101 e 111 della Costituzione e, inoltre, dello stesso art. 6,

comma 3, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in riferimento agli

artt. 3, 27 e 97 della Costituzione;

che, secondo quanto premette il giudice rimettente, la

richiesta del pubblico ministero non risulterebbe nella specie

condivisibile, sicché occorrerebbe procedere alla fissazione di

un'apposita udienza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 409,

comma 2, cod. proc. pen. con la correlativa violazione di numerosi

parametri costituzionali;

che sarebbe violato, in primo luogo, l'art. 3 della

Costituzione, sotto il profilo di una irragionevole disparità di

trattamento rispetto alla disciplina assunta quale tertium

comparationis poiché ritenuta "sostanzialmente eguale" della

richiesta di proroga delle indagini preliminari avanzata dal pubblico

ministero, ai sensi dell'art. 406 cod. proc. pen., in quanto, non

prevedendo tale ultima disciplina l'obbligatoria fissazione di

un'udienza in camera di consiglio, ma solo la notifica della

richiesta alle parti interessate, con contestuale avviso della

facoltà di presentare memorie, essa consentirebbe al giudice di

provvedere "de plano e con ordinanza", sulla scorta di un semplice

"contraddittorio cartolare";

che ulteriore profilo di illegittimità costituzionale viene

ravvisato dal giudice a quo in relazione al principio della

ragionevole durata del processo sancito dall'art. 111 Cost., per la

dilatazione dei tempi del processo conseguente alla fissazione

dell'udienza ex art. 409 cod. proc. pen; sotto tale profilo,

risulterebbe altresì violato l'art. 97 Cost., in quanto il principio

di buon andamento della pubblica amministrazione risulterebbe leso

dalla "inutile lungaggine della procedura lamentata";

che, ulteriormente, l'art. 97 della Costituzione risulterebbe

violato sotto il profilo della lesione al principio di imparzialità

dell'amministrazione, poiché, nella pratica impossibilità di

approfondire, con la fissazione di apposita udienza, tutte le

richieste di archiviazione avanzate dall'organo della accusa,

verrebbero ad essere privilegiati solo taluni procedimenti, ritenuti

meritevoli di approfondimento per la loro "importanza", ad

insindacabile giudizio del giudice;

che da ciò discenderebbe altresì la violazione del

principio della soggezione del giudice esclusivamente alla legge, di

cui all'art. 101, secondo comma, della Costituzione, in quanto - in

presenza di un'inerzia investigativa del pubblico ministero - il

giudice obbedirebbe "alla convenienza o peggio ancora alla immotivata

discrezionalità" nella trattazione, con udienza, solo di talune

richieste di archiviazione: con conseguente lesione anche del

principio dell'obbligatorio esercizio dell'azione penale, di cui

all'art. 112 Cost., venendo comunque ad affermarsi la volontà del

pubblico ministero di non esercitare l'azione penale;

che, in via subordinata, il rimettente prospetta una

ulteriore serie di censure di legittimità costituzionale, relative

all'applicazione del meccanismo dell'archiviazione, proprio

dell'art. 409 cod. proc. pen., anche ai reati per i quali l'azione

penale è esercitata con citazione diretta a giudizio dinanzi al

giudice monocratico (art. 550 cod. proc. pen.), in forza del richiamo

operato dall'art. 549 cod. proc. pen., come novellato dalla legge

16 dicembre 1999, n. 479;

che in particolare, a parere del rimettente, tale disciplina

violerebbe l'art. 3 della Costituzione, risultando irragionevolmente

parificate, quanto alla procedura di archiviazione, tipologie di

reato molto diverse tra loro quanto ad intrinseca gravità ed a

previsione edittale di pena;

che sarebbe violato altresì il principio della generale

azionabilità in giudizio per la tutela dei diritti, espresso

nell'art. 24 Cost., risultando inevitabile - secondo il rimettente -

una selezione di rilevanza tra procedimenti penali "secondo

l'importanza" ad insindacabile discrezione del magistrato;

che l'estensione del meccanismo dell'archiviazione anche ai

reati "a citazione diretta", per l'impossibilità di fissazione

dell'udienza camerale in tempi brevi, si rifletterebbe anche sulla

"corretta gestione della stessa funzione giurisdizionale",

implicando, conseguentemente, la violazione dei principi di buon

andamento dell'amministrazione e di ragionevole durata del processo,

sanciti dagli artt. 97 e 111 della Costituzione;

che la stessa determinazione dei nuovi organici degli uffici

giudiziari a seguito dell'istituzione del giudice unico di primo

grado sarebbe peraltro avvenuta secondo il rimettente in assenza "di

principi e criteri direttivi", e dunque in violazione dell'art. 76

Cost;

che secondo il rimettente l'art. 6, comma 3, del decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286 norma che punisce lo straniero il

quale, a richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza,

non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro

documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di

soggiorno si porrebbe in contrasto con gli articoli 27 e 97 della

Costituzione, sotto il profilo della mancanza di effettività della

sanzione comminata, la quale non verrebbe di fatto inflitta ai

destinatari proprio perché irreperibili e comunque non

identificabili e della conseguente vanificazione dell'attività

spiegata dalle forze dell'ordine, dai magistrati e dal personale di

cancelleria per pervenire alla contestazione del reato;

che la norma censurata finirebbe anzi per costituire un

incentivo alla violazione di un precetto penalmente sanzionato, in

quanto lo straniero clandestino non avrebbe comunque interesse ad

esibire un qualunque documento, dato che la sua espulsione dal

territorio dello Stato diverrebbe possibile solo in esito

all'identificazione personale;

che sarebbe violato anche l'art. 3 della Costituzione sotto

il profilo di una manifesta disparità di trattamento, in quanto le

condotte di introduzione clandestina e di trattenimento nel

territorio dello Stato in mancanza di permesso di soggiorno condotte

preliminari e più gravi rispetto a quella sanzionata dalla norma

censurata non risultano penalmente rilevanti;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, il quale ha concluso per l'infondatezza della questione,

evidenziando: in via generale, che la questione proposta

comporterebbe esiti di tipo creativo, implicanti cioè "opzioni di

tipo legislativo"; e, con riferimento specifico alla pretesa

violazione dell'art. 3 della Costituzione, la disomogeneità delle

situazioni poste a confronto, risultando i meccanismi

dell'archiviazione ex art. 409 cod. proc. pen. e dell'autorizzazione

a continuare le indagini di cui all'art. 406 cod. proc. pen., diversi

per presupposti e finalità.

Considerato che il giudice rimettente, nel dubitare della

legittimità costituzionale dell'art. 409, comma 2, cod. proc.

pen. in riferimento ai vari parametri costituzionali evocati, fonda i

propri dubbi sull'assunto generale della superfluità della

fissazione di un'apposita udienza in camera di consiglio, prevista

dalla norma impugnata nell'ipotesi in cui il giudice dissenta dalla

richiesta di archiviazione, la quale, anche in rapporto ai

conseguenti avvisi ed adempimenti, si risolverebbe in intollerabile

aggravio nell'organizzazione degli uffici giudiziari ed in fattore di

dilatazione dei tempi di definizione dei procedimenti;

che tale premessa fondante appare, tuttavia, centrata più

che su di una intrinseca incompatibilità costituzionale del

dispositivo processuale censurato, sulle conseguenze di mero fatto

che esso è in grado di generare, sul piano dell'organizzazione del

lavoro;

che, in tale ottica, si rivelano manifestamente insussistenti

le dedotte violazioni: sia dell'art. 97 della Costituzione, poiché

il principio di buon andamento della pubblica amministrazione,

secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v. ordinanze

n. 204 del 2001 e n. 490 del 2000), pur essendo riferibile anche agli

organi dell'amministrazione della giustizia, attiene esclusivamente

alle leggi concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari ed il

loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, mentre è del

tutto estraneo all'esercizio della funzione giurisdizionale; sia

dell'art. 101 Cost., poiché il meccanismo procedurale conseguente al

mancato accoglimento della richiesta di archiviazione non implica, in

sé, alcuna elusione del principio di soggezione del giudice solo

alla legge, risultandone, anzi, piena espressione; sia, infine,

dell'art. 111 della Costituzione, poiché la pretesa violazione del

principio della ragionevole durata del processo appare dedotta non

quale conseguenza astratta e generale della normativa impugnata, ma

in quanto derivante dalla peculiare situazione dell'ufficio

giudiziario all'interno del quale il rimettente è chiamato ad

operare;

che priva di consistenza è, altresì, la denuncia di

violazione dell'art. 3 Cost., stante non solo la palese eterogeneità

dei due moduli posti a confronto, ma anche e soprattutto la mancanza

di quelle "divergenze" sulle quali il rimettente fonda le proprie

doglianze;

che, quanto al primo aspetto, basta infatti osservare che,

mentre nella procedura della proroga delle indagini preliminari la

verifica del giudice, concentrandosi sul tema della durata delle

indagini, è limitata ad un riscontro di legittimità dei presupposti

per autorizzare la proroga stessa; nel procedimento di archiviazione

il giudice, attraverso l'esame di profili di merito, è invece

chiamato ad una declaratoria che, previo controllo della richiesta

dell'accusa, chiude la fase delle indagini e lo stesso procedimento,

"evitando il processo superfluo senza eludere il principio di

obbligatorietà" (v. sentenza n. 88 del 1991);

che, quanto al secondo profilo, va rilevato che nel caso in

cui il giudice ritenga, allo stato degli atti, di non poter concedere

la proroga richiesta, il modello evocato quale tertium diviene, in

parte qua perfettamente sovrapponibile a quello oggetto della

censura, posto che per essa sono ugualmente previsti la fissazione

dell'udienza camerale e gli adempimenti degli avvisi a norma

dell'art. 406, comma 5, cod. proc. pen.;

che, in merito alla violazione dell'art. 3 della Costituzione

conseguente all'applicazione del "modello" delineato dall'art. 409

cod. proc. pen. - in forza del generale rinvio operato dall'art. 549

- anche per i reati per i quali è previsto, a norma dell'art. 550

dello stesso codice, che il pubblico ministero eserciti l'azione

mediante citazione diretta a giudizio, va evidenziato che -

nell'assenza di un vincolo, per il legislatore, a differenziare il

meccanismo di archiviazione in rapporto alla maggiore o minore

gravità dei reati presi in considerazione e trattandosi,

all'evidenza, di scelte ampiamente discrezionali - non può in alcun

modo ritenersi superata la soglia della ragionevolezza intrinseca del

sistema censurato, che assicura un adeguato spazio al contraddittorio

camerale;

che privo di pertinente motivazione sulla rilevanza, quanto

alla questione di specie, appare il riferimento alla violazione

dell'art. 76 Cost., non certamente riferibile alla norma di cui

all'art. 409 cod. proc. pen.;

che in ordine all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo

25 luglio 1998, n. 286, il rimettente prospetta censure del tutto

analoghe a quelle già scrutinate da questa Corte con la ordinanza

n. 68 del 2001, poiché anche esse si risolvono "in una critica alla

complessiva disciplina della materia, con valutazioni che investono

il piano delle scelte politiche del legislatore e che sono volte a

segnalare, in particolare, difficoltà di esecuzione della pena

inflitta" con riferimento alla disposizione denunziata;

che, tuttavia, "la configurazione delle fattispecie criminose

e la valutazione delle conseguenze penali appartengono alla politica

legislativa e, quindi, all'incensurabile discrezionalità del

legislatore, con l'unico limite della manifesta irragionevolezza"

(ordinanze n. 68 del 2001, n. 207 del 1999, n. 297 del 1998), e le

censure prospettate non sono tali da far risaltare, con riferimento

alla norma impugnata, una irragionevolezza delle opzioni del

legislatore: con conseguente esclusione della violazione dei

parametri invocati;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara:

1) la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 409, comma 2, del codice di procedura

penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 97, 101, 111

e 112 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del

tribunale di Venezia con l'ordinanza in epigrafe;

2) la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo

25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello

straniero), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27 e 97 della

Costituzione, con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Flick

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:408 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte