Sentenza n. 409/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/07/1990 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 415 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 30 dicembre
1989 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Venezia nel procedimento penale a carico di ignoti, iscritta al n.146
del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n.14, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1990 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Venezia, di fronte ad una denuncia anonima trasmessagli in copia
conforme e per competenza dal Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Tolmezzo, riteneva - senza aver esperito alcuna indagine
- di dover rubricare il fatto come calunnia e, quindi, di dover
chiedere l'archiviazione per essere ignoti gli autori del reato.
Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Venezia, investito della richiesta di archiviazione, sul presupposto
di non avere alcuna alternativa rispetto all'accoglimento della
stessa, data l'impossibilità, allo stato degli atti, di indicare
l'autore del reato, ha, con ordinanza del 30 dicembre 1989,
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione,
questione di legittimità dell'art. 415 del codice di procedura
penale "nella parte in cui non consente al G.I.P. di indicare
ulteriori indagini al Pubblico ministero".
L'art. 409 del codice di procedura penale - argomenta il giudice
remittente - "consente ed anzi impone" al giudice per le indagini
preliminari "un controllo, oltre che di legittimità, anche di merito
sull'operato del Pubblico Ministero, proprio nell'ottica di quel
bilanciamento e reciproco controllo di potestà che anche nel nuovo
ordinamento processuale penale è stato ribadito come fondamentale";
per contro, nel caso di cui all'art. 415, al Giudice per le indagini
preliminari "viene sottratto il potere di controllare non solo il
merito dell'ipotesi delittuosa sottoposta al suo esame, ma anche se
tale ipotesi sia stata giuridicamente e di fatto esattamente
configurata"; di qui la lamentata violazione sia dell'obbligo di
esercitare l'azione penale sia del principio di eguaglianza "che
impone di trattare nella stessa maniera fatti e situazioni che
presentino aspetti similari".
2. - L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n.14, prima serie speciale, del
4 aprile 1990.
3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, in quanto
non viene esplicitato in alcun modo quale tipo di indagini il
pubblico ministero avrebbe potuto espletare proficuamente, o,
comunque, infondata, in quanto l'art. 409 del nuovo codice sarebbe
applicabile a tutte le ipotesi di archiviazione, compresa quella
all'esame del giudice remittente. Considerato in diritto
1. - Il giudice a quo mette in discussione la legittimità
costituzionale dell'art. 415 del codice di procedura penale "nella
parte in cui non consente al G.I.P. di indicare ulteriori indagini al
Pubblico Ministero", una volta che questi gli abbia presentato
richiesta di archiviazione per essere ignoti gli autori del reato,
diversamente da "quanto invece disposto dall'art. 409" dello stesso
codice, allorché la richiesta di archiviazione sia stata presentata
per infondatezza della notizia di reato. La norma denunciata si
troverebbe in contrasto sia con l'art. 3 della Costituzione, "che
impone di trattare nella stessa maniera fatti e situazioni che
presentino aspetti similari", sia con l'art. 112 della Costituzione,
che, nel prevedere "l'obbligo per il Pubblico Ministero di esercitare
l'azione penale", non può prescindere dall'imporre "al G.I.P. un
controllo sull'operato del Pubblico Ministero, proprio nell'ottica di
quel bilanciamento e reciproco controllo di potestà che anche nel
nuovo ordinamento processuale penale è stato ribadito come
fondamentale".
2. - Ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, prima ancora che
"infondata", la questione proposta "deve essere dichiarata
inammissibile per difetto di rilevanza", in quanto "il giudice
remittente non esplicita in alcun modo quale tipo di indagini nella
specie il pubblico ministero avrebbe" da "proficuamente espletare".
Tale eccezione non è, però, suscettibile di accoglimento, non
potendosi pretendere che ad esplicitare le indagini da compiere sia
un giudice che ritiene a sé preclusa dal legislatore qualsiasi
indicazione al riguardo e che, appunto per questa ragione, denuncia
l'illegittimità costituzionale della norma fonte della preclusione.
La questione va, pertanto, esaminata nel merito.
3. - Secondo l'ordinanza di rimessione, l'impossibilità di
indicare ulteriori indagini al pubblico ministero nell'ipotesi di
archiviazione richiesta ai sensi dell'art. 415, primo comma, del
codice di procedura penale, quando, cioè, "è ignoto l'autore del
reato", sarebbe una conseguenza del fatto che tale articolo - se si
eccettua il caso in cui il giudice "ritiene che il reato sia da
attribuire a persona già individuata", così da dover ordinare "che
il nome di questa sia iscritto nel registro delle notizie di reato"
(art. 415, secondo comma, seconda parte), caso "evidentemente" non
riscontrabile nella specie - non lascerebbe spazio ad altra soluzione
all'infuori di quella consistente nell'accoglimento della richiesta
di archiviazione. Da ciò l'assoluta necessità di addivenire alla
pronuncia del relativo decreto motivato da parte del giudice per le
indagini preliminari ed alla restituzione degli atti al pubblico
ministero (art. 415, secondo comma, prima parte).
Ben altrimenti articolata si presenta, al confronto, la disciplina
che gli artt. 408-410 dedicano all'ipotesi in cui il pubblico
ministero presenti richiesta di archiviazione per infondatezza della
notizia di reato. Qui le alternative sono svariate, e tutte descritte
in modo minuzioso. Ecco la prima: o il giudice accoglie subito la
richiesta di archiviazione, nel qual caso "pronuncia decreto motivato
e restituisce gli atti al pubblico ministero" (art. 409, primo
comma), oppure "fissa la data dell'udienza in camera di consiglio",
procedendo "nelle forme previste dall'articolo 127" (art. 409,
secondo e terzo comma). A seguito di tale udienza, ecco le altre
possibili scelte: o il giudice "ritiene necessarie ulteriori
indagini", nel qual caso "le indica con ordinanza al pubblico
ministero, fissando il termine indispensabile per il compimento di
esse" (art. 409, quarto comma); fuori di tale evenienza, o "accoglie
la richiesta di archiviazione" o "dispone con ordinanza che, entro
dieci giorni, il pubblico ministero formuli l'imputazione", in vista
della fissazione dell'udienza preliminare entro i due giorni
successivi (art. 409, quinto comma), il che, ovviamente, potrà poi
avvenire anche dopo il compimento delle ulteriori indagini indicate
al pubblico ministero.
4. - Certo, nell'ipotesi in cui l'archiviazione sia stata
richiesta per essere "ignoto l'autore del reato" non possono trovare
posto, per insuperabili ragioni sistematiche, né la formulazione
dell'imputazione né la fissazione dell'udienza preliminare, momenti
che presuppongono entrambi l'attribuzione del reato a persona già
individuata.
L'unica alternativa all'archiviazione resterebbe, pertanto, quella
dell'indicazione di ulteriori indagini al pubblico ministero da parte
del giudice per le indagini preliminari. Ma proprio il silenzio
serbato sul punto dall'art. 415 induce il giudice a quo a trarre la
conclusione che nel caso di richiesta di archiviazione ex art. 415
non possa trovare applicazione il quarto comma dell'art. 409, ove è,
appunto, contemplata l'ipotesi che il giudice per le indagini
preliminari indichi con ordinanza ulteriori indagini al pubblico
ministero. Ne consegue la denuncia d'illegittimità qui in esame con
riguardo agli artt. 3 e 112 della Costituzione.
5. - Come osserva l'Avvocatura dello Stato, gli ostacoli che si
oppongono ad un'estensione dell'art. 409, quarto comma, all'art. 415
non sono, però, insuperabili.
L'essersi il legislatore astenuto dall'operare per l'ipotesi di
archiviazione prevista dall'art. 415 un rinvio "globale" alle
"disposizioni degli articoli 408, 409 e 410" - a differenza di quanto
disposto per gli "altri casi di archiviazione" disciplinati dall'art.
411 (mancanza di una condizione di procedibilità, estinzione del
reato, non previsione del fatto come reato) - non comporta di per sé
che l'art. 409, quarto comma, non debba trovare applicazione in sede
di art. 415, ben potendo l'assenza di un rinvio del genere trovare
sufficiente spiegazione nella già rilevata sicura inapplicabilità
all'archiviazione per essere ignoto l'autore del reato di altre
previsioni concernenti l'archiviazione per infondatezza della notizia
di reato, quali, ad esempio, già lo si è rilevato, la pronuncia
dell'ordinanza per la formulazione dell'imputazione e la fissazione
dell'udienza preliminare. La mancanza di un rinvio "globale" non
significa, infatti, che anche le prescrizioni compatibili seguano la
sorte di quelle incompatibili. Anzi, è proprio la finalità che
accomuna tutte le varie ipotesi di archiviazione a giustificare
l'estensione, dall'ipotesi-base (archiviazione per infondatezza della
notizia di reato) all'ipotesi dell'art. 415 (archiviazione perché
ignoto l'autore del reato), di quanto risulta compatibile con
quest'ultima, correlativamente alla non estensibilità di quanto si
appalesa, invece, incompatibile con essa.
Una volta così inquadrati i rapporti fra l'art. 409 e l'art. 415,
diventa possibile un'interpretazione del comma impugnato tale da far
emergere una figura di giudice per le indagini preliminari in grado
di indicare al pubblico ministero gli approfondimenti non ancora
compiuti e, quindi, non vincolato alla pronuncia del decreto di
archiviazione nemmeno quando non gli sia possibile ordinare
l'iscrizione nel registro delle notizie di reato del nome di una
persona già individuata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 415, secondo comma, del
codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e
112 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Venezia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1990:409 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte