Sentenza n. 409/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/10/1992 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2503 e 2504
del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 6 giugno 1991 dal
Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra la s.r.l.
TAE-Aeroservizi Consorziati ed altro e Canessa Stefano ed altro,
iscritta al n. 176 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale,
dell'anno 1992;
Visti l'atto di costituzione di Baldassarre Giuseppe, nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 6 ottobre 1992 il Giudice relatore
Renato Granata;
Uditi l'avv. Giovanni Marcangeli per Baldassarre Giuseppe e
l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale di Genova - adito dalla società TAE S.r.l. e
dal Consorzio Aereo Servizi Consorziati che chiedevano dichiararsi
l'estensione del fallimento della società AIR.MA.ST. S.r.l. alla
società in nome collettivo AIR.MA.ST. ed ai suoi soci
illimitatamente responsabili Canessa Stefano e Baldassarri Giuseppe -
ha sollevato, con ordinanza del 6 giugno 1991, questione di
legittimità costituzionale in via incidentale degli artt. 2503 e
2504 c. c. in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.
Premette in fatto il giudice rimettente che i ricorrenti
assumevano di essere creditori della società in nome collettivo AIR.
MA. ST. per il pagamento di noli maturati e di aver appreso (soltanto
nell'agosto del 1990) che tale società (con atto del 19 luglio
1990), si era fusa, mediante incorporazione, nella società a
responsabilità limitata AIR. MA. ST., la quale subito dopo
presentava istanza per la dichiarazione del proprio fallimento avendo
una situazione debitoria molto pesante. Avverso tale fusione i
ricorrenti, ancorché ormai tardivamente, avevano presentato
opposizione.
Alla domanda di estensione della dichiarazione di fallimento
resistevano i convenuti Canessa e Baldassarre sostenendo la loro non
assoggettabilità al fallimento essendo la loro (illimitata)
responsabilità patrimoniale venuta meno con l'estinzione, per
effetto dell'intervenuta fusione, della società di persone di cui
essi erano soci.
Ciò premesso in fatto, osserva in diritto il giudice rimettente
che in caso di fusione c.d. eterogenea (ossia tra società di persone
e società di capitali) la nuova società assume tutti gli obblighi
delle società estinte, senza che sopravviva la responsabilità
patrimoniale dei soci illimitatamente responsabili della prima per
debiti sociali anteriori alla fusione, ove i creditori non abbiano
proposto tempestiva opposizione ai sensi dell'art. 2503 c.c.; né
può farsi applicazione analogica dell'art. 2499 c.c. che viceversa,
in caso di trasformazione di società, prevede il venir meno di tale
illimitata responsabilità patrimoniale solo in caso di mancato
consenso (espresso o tacito) alla liberazione da parte dei creditori.
Tale normativa - secondo il giudice rimettente - si pone in
contrasto con l'art. 24 Cost. perché, prevedendo la liberazione dei
soci illimitatamente responsabili in mancanza di opposizione dei
terzi creditori nel termine di tre mesi dalla iscrizione delle
deliberazioni di fusione, contempla un termine che decorre
prescindendo dall'effettiva conoscenza della volontà societaria di
dar corso alla fusione stessa. Pertanto la grave conseguenza (per il
terzo creditore) del venir meno della responsabilità illimitata del
socio è fatta dipendere da un'astratta presunzione di conoscibilità
e non già dall'effettiva conoscenza della fusione.
È denunciata altresì una disparità di trattamento (art. 3
Cost.) tra la fattispecie della fusione eterogenea (quale prevista
dagli artt. 2503 e 2504 c.c.) e quella disciplinata dall'art. 2499
c.c. nell'ipotesi di trasformazione di una società di persone in una
di capitali atteso che in quest'ultimo caso la liberazione dei soci
illimitatamente responsabili è subordinata ad un diretto interpello
dei creditori mediante comunicazione con raccomandata della
deliberazione di trasferimento, sicché lo stesso identico interesse
dei terzi creditori risulterebbe tutelato maggiormente nel caso di
trasformazione di società di persone in società di capitali che non
nel caso di fusione eterogenea.
2. - Si è costituita la parte privata Baldassarre Giuseppe
chiedendo che la questione di costituzionalità sia dichiarata
inammissibile od infondata.
3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato eccependo
in via pregiudiziale il difetto di rilevanza delle questioni di
costituzionalità atteso che queste sono state sollevate, non già
nel giudizio di opposizione (ancorché tardiva) alla fusione da parte
dei creditori, bensì nel giudizio avente ad oggetto l'estensione
della dichiarazione di fallimento ai soci della società di persone
incorporata in società di capitali.
Manca quindi il carattere di pregiudizialità delle questioni di
costituzionalità (che attengono alla decorrenza del termine per
l'opposizione alla fusione) rispetto alla decisione che il giudice
rimettente è chiamato ad adottare (che riguarda il profilo
dell'avvenuta liberazione, per effetto della fusione, dei soci
illimitatamente responsabili).
Nel merito l'Avvocatura dello Stato ritiene non fondate le
questioni di costituzionalità atteso che, da una parte, il termine
per proporre l'opposizione è congruo e, d'altra parte, non è
irragionevole che il dies a quo decorra dalla realizzazione della
tipica forma di pubblicità legale della delibera di fusione, qual è
l'iscrizione nel registro delle imprese. Sotto altro profilo poi non
sussiste disparità di trattamento rispetto alla disciplina della
trasformazione atteso che fusione e trasformazione sono istituti
profondamente diversi tra loro, conducendo l'una all'estinzione delle
società fuse od incorporate e ad un fenomeno successorio per quanto
riguarda i rapporti patrimoniali già facenti capo alle medesime e
l'altra ad una modifica dell'atto costitutivo che presuppone la
conservazione e la continuazione della società trasformata. Considerato in diritto
1. - È stata sollevata questione incidentale di legittimità
costituzionale degli artt. 2503 e 2504 c.c. (nel regime anteriore al
decreto legislativo 16 gennaio 1991 n.22 che ne ha novellato il
testo) nella parte in cui prevedono che il termine di tre mesi, entro
il quale il creditore può proporre opposizione alla fusione di una
società di persone in una società di capitale, decorra
dall'iscrizione delle relative delibere nel registro delle imprese e
non già dall'effettiva conoscenza delle stesse.
In particolare è denunciata la violazione del diritto di difesa
(art. 24 Cost.) perché il terzo creditore deve nel breve termine
suddetto non solo effettuare (periodicamente) la ricerca presso il
registro delle imprese, ma anche (eventualmente) predisporre l'atto
di opposizione. Inoltre sarebbe vulnerato anche il principio di
parità di trattamento (art. 3 Cost.) perché nel caso di
trasformazione di una società di persone in società di capitali i
soci illimitatamente responsabili della prima sono liberati (oltre
che per espresso consenso dei terzi creditori) soltanto in caso di
inerzia degli stessi protrattasi per un termine di trenta giorni
decorrente dalla diretta comunicazione della trasformazione fatta con
lettera raccomandata.
Le censure così formulate attengono quindi ad un particolare
profilo della disciplina del procedimento che segue alle
deliberazioni di fusione adottate da ciascuna società e che sfocia
nell'atto di fusione; è il profilo della speciale tutela accordata
ai creditori delle società che partecipano alla fusione, ai quali
l'art. 2503 riconosce la facoltà di paralizzare il procedimento
medesimo proponendo opposizione nel termine di tre mesi
dall'iscrizione delle deliberazioni suddette nel registro delle
imprese (attualmente nel registro presso la Cancelleria del Tribunale
ex art. 100 disp. att. c.c.), termine ridotto a due mesi dalla
novella n. 22 del 1991 (che peraltro ha previsto che il medesimo
termine possa decorrere alternativamente dalla pubblicazione delle
delibere per estratto nella Gazzetta Ufficiale).
2. - Va pregiudizialmente esaminata l'eccezione, sollevata
dall'Avvocatura di Stato, di inammissibilità della questione per
difetto di rilevanza.
Il giudice rimettente - muovendo dalla premessa che, ove una
società di persone (nella specie, una società in nome collettivo)
si fonda in una società di capitali (c.d. fusione eterogenea), la
mancata tempestiva opposizione da parte dei creditori non solo
rimuove un potenziale ostacolo alla fusione stessa, ma anche
determina la liberazione dei soci illimitatamente responsabili della
società di persone - dubita della legittimità costituzionale della
identificazione del dies a quo del termine per proporre l'opposizione
suddetta nel mero adempimento di un onere di pubblicità legale delle
delibere di fusione.
La censura così formulata investe direttamente la valutazione
della tempestività, o meno, dell'opposizione dei creditori, che
nella specie, alla stregua della normativa censurata, sarebbe
altrimenti tardiva, essendo pacifico che essa è stata proposta dopo
il decorso di tre mesi dalle iscrizioni delle delibere di fusione
(come risulta dall'ordinanza di rimessione, che però null'altro
aggiunge in proposito limitandosi a dar atto che si tratta di
opposizione tardiva senza peraltro precisare se giudiziale o
stragiudiziale); invece l'oggetto del giudizio a quo è costituito -
non già dalla legittimità, o meno, della fusione - ma dalla
possibilità di estendere la dichiarazione di fallimento alla
società in nome collettivo e ai soci illimitatamente responsabili.
Il presupposto della rilevanza della censura di
incostituzionalità, che all'evidenza attiene esclusivamente alla
prima questione, postula che la cognizione del giudice a quo, che
invece investe la seconda questione, debba non di meno estendersi
(seppur incidenter tantum) alla prima; sicché nell'ordinanza di
rimessione avrebbe dovuto rinvenirsi la ragione per cui la pronuncia
in ordine alla estensibilità, o meno, della dichiarazione di
fallimento, richiedesse preliminarmente la valutazione della
tempestività dell'opposizione alla fusione.
Tale motivazione in ordine alla rilevanza della censura è del
tutto carente e quindi è inammissibile la questione di
costituzionalità.
3. - Ed infatti, ove l'opposizione alla fusione sia stata proposta
in sede giudiziaria - come in effetti ritengono che debba essere
proposta sia la giurisprudenza della Corte di cassazione (che
parifica tale opposizione alle impugnative delle delibere assembleari
ex art. 2378 c.c.), sia una parte della dottrina -, non può
dubitarsi che sarebbe il giudice dell'opposizione - in quanto
chiamato a fare applicazione degli artt. 2503 e 2504 c.c. - a poter
sollevare la questione incidentale di legittimità costituzionale in
esame. La questione, invece, difetterebbe di rilevanza ove sollevata
dal giudice chiamato ad estendere la dichiarazione di fallimento il
quale, in mancanza dell'opposizione (giudiziale), non potrebbe
accertare, neppure incidenter tantum, la illegittimità della
fusione: tale giudice, cioè, non sarebbe mai chiamato a fare
applicazione della norma denunziata, ma dovrebbe limitarsi a prendere
atto della applicazione fattane dal diverso giudice dell'altro
processo.
Ove invece l'opposizione in concreto sia stata proposta soltanto
in forma stragiudiziale, un'ipotetica rilevanza della questione di
costituzionalità potrebbe scaturire soltanto dalla ritenuta
idoneità della stessa (anche in mancanza di una tempestiva
iniziativa giudiziaria) ad inficiare l'atto di fusione e quindi ad
incidere - impedendo l'effetto liberatorio derivante, in tesi, dalla
fusione - sulla richiesta estensione della dichiarazione di
fallimento. Ma in ordine a tale idoneità il giudice rimettente non
articola alcuna motivazione; tanto più, invece, necessaria perché
tale ipotizzata idoneità dell'opposizione stragiudiziale appare
assai dubbia in ragione sia del citato orientamento giurisprudenziale
e dottrinale, sia della formulazione dell'art. 2503 c.c. che - prevedendo all'ultimo comma che il tribunale, nonostante l'opposizione,
possa disporre che la fusione abbia luogo previa prestazione da parte
della società (risultante) di idonea garanzia - sembra deporre per
il carattere giudiziale (oltre che preventivo) dell'opposizione
stessa.
Tra queste due possibili prospettazioni (inevitabilmente alternative non risultando dall'ordinanza di rimessione quale opposizione
sia stata nella specie proposta) si colloca quindi un snodo
essenziale, che invece è rimasto privo di alcuna opzione e
motivazione da parte del giudice rimettente.
Da ciò consegue la dichiarazione di inammissibilità della
questione di costituzionalità per difetto di motivazione sulla
rilevanza.
4. - Può aggiungersi che la questione di costituzionalità
difetterebbe egualmente del requisito della rilevanza anche quando si
abbandonasse la premessa interpretativa da cui muove il giudice
rimettente, che si fonda, sì, su una pronuncia della Corte di
cassazione (Cass. 25 ottobre 1977 n.4564), ma che è contrastata
dalla dottrina e non è seguita da parte della giurisprudenza di
merito. Infatti, ove si accedesse all'apposta tesi, secondo cui
l'opposizione di cui all'art. 2503 c.c. riguarda esclusivamente
l'atto di fusione (che - a prescindere dalla liberazione, o meno, dei
soci illimitatamente responsabili - potrebbe pregiudicare i creditori
in ragione del concorso con nuovi e ulteriori creditori), mentre
resta invariata la posizione dei soci illimitatamente responsabili
della società fusa (i quali non sarebbero toccati dalla disciplina
posta dalla citata norma e quindi non sarebbero liberati neppure in
caso di fusione non opposta), l'eventuale tardività dell'opposizione
rileverebbe unicamente al fine dell'efficacia e della validità
dell'atto di fusione, ma non anche al fine della responsabilità dei
soci illimitatamente responsabili (che persisterebbe in ogni caso) e
quindi della possibilità di estendere a loro la dichiarazione di
fallimento della società fusa.
Al fine, pertanto, della definizione del processo a quo,
l'autorità rimettente non sarebbe tenuta affatto a valutare la
tempestività, o meno, dell'opposizione alla fusione, ma dovrebbe
giudicare soltanto in merito alla estensibilità, o meno, della
dichiarazione di fallimento, onde risulterebbe del tutto priva di
rilevanza la questione di costituzionalità che investe il dies a quo
del termine per proporre l'opposizione stessa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 2503 e 2504 codice civile, sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione, del Tribunale di Genova con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1992
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:409 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte