Corte costituzionale

Ordinanza n. 409/1997

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/12/1997 · relatore Massimo Vari

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 56 del d.P.R.

26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul

valore aggiunto), promosso con ordinanza emessa il 28 ottobre 1995

dalla Commissione tributaria di secondo grado di Ravenna, sul

giudizio di appello proposto dall'ufficio IVA di Ravenna contro Greco

Anna Adele, iscritta al n. 619 del registro ordinanze 1996 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima

serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 ottobre 1997 il giudice

relatore Massimo Vari;

Ritenuto che la Commissione tributaria di secondo grado di Ravenna,

con ordinanza del 28 ottobre 1995 (r.o. n. 619 del 1996), ha

sollevato - nel corso di un giudizio di appello proposto dall'ufficio

IVA di Ravenna contro Greco Anna Adele - questione di legittimità

costituzionale dell'art. 56 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), nella

parte in cui non prevede che l'amministrazione finanziaria debba

notificare l'avviso di accertamento o di rettifica personalmente al

contribuente fallito, oltre che al curatore, per contrasto con l'art.

24, secondo comma, della Costituzione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale se riferita, secondo la prospettazione

dell'ordinanza di rimessione, alla norma tributaria, e per la

infondatezza, ove ritenuta estesa alle norme sul fallimento ed, in

particolare, a quella sui poteri del curatore e sui rapporti

processuali.

Considerato che, secondo quanto si desume dall'ordinanza di

rimessione, la controversia di cui trattasi trova origine

nell'impugnazione, da parte della contribuente, delle cartelle

esattoriali con le quali l'ufficio aveva richiesto il pagamento di

somme per sanzioni relative agli anni 1982, 1983 e 1984, a seguito di

un avviso di rettifica, notificato al curatore del fallimento della

contribuente stessa e divenuto definitivo per mancata impugnazione da

parte del curatore medesimo;

che l'Amministrazione finanziaria, dopo essersi insinuata nel

passivo del fallimento, ha proseguito, stante la non capienza

dell'attivo, la propria azione nei confronti della Greco Anna Adele e

che quest'ultima ha adito il giudice tributario deducendo, tra

l'altro, l'illegittimità dell'avviso, per violazione del suo diritto

di difesa;

che dall'ordinanza stessa risulta che, successivamente,

l'Amministrazione medesima ha ritenuto di procedere a reiterare alla

contribuente la notifica dell'avviso impugnato, verso il quale è

pendente altro procedimento, presso lo stesso giudice, "peraltro già

deciso sulla base di diverse motivazioni di diritto";

che, con particolare riguardo a tale ultima circostanza, non

viene addotto alcun cenno di motivazione né qualsivoglia elemento di

valutazione circa la rilevanza, ai fini del decidere, della proposta

questione;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 56 del d.P.R. 26 ottobre 1972,

n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto),

sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della

Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 docembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:409 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte