Corte costituzionale

Ordinanza n. 409/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/07/2000 · relatore Giovanni Maria Flick

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 260 del codice

penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 12 gennaio

1999 dal Tribunale militare di Torino nei procedimenti penali riuniti

a carico di Martino Walter, iscritta al n. 246 del registro ordinanze

1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19,

prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio del

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 maggio 2000 il giudice

relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 12 gennaio 1999 nel corso

di un procedimento nei confronti di persona imputata del reato di

allontanamento illecito, previsto dall'art. 147 del codice penale

militare di pace, il Tribunale militare di Torino ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'articolo 260 del codice penale

militare di pace, nella parte in cui non prevede che la richiesta di

procedimento del comandante del corpo o di altro ente superiore, da

cui dipende il militare colpevole - alla quale è subordinata la

perseguibilità dei reati puniti con la reclusione militare non

superiore a sei mesi - debba essere motivata;

che il rimettente premette che, nel giudizio a quo l'azione

penale è stata promossa - così come consentito, allo stato, dalla

norma denunciata - sulla base di due richieste di procedimento del

tutto prive di motivazione;

che, ad avviso del rimettente, la richiesta di procedimento

del comandante del corpo non potrebbe essere assimilata alla querela

- in quanto volta alla tutela di interessi pubblicistici, e non

privatistici - ma andrebbe qualificata come atto oggettivamente

amministrativo, concretandosi in una manifestazione di volontà

proveniente da un organo della pubblica amministrazione, avente

rilevanza esterna, riferita ad un caso concreto ed indirizzata ad un

destinatario determinato;

che, in tale ottica, la norma impugnata violerebbe, in parte

qua i principi di imparzialità e di buon andamento dell'azione

amministrativa, giacché la mancata previsione dell'obbligo di

motivazione impedirebbe il controllo giurisdizionale sul corretto

esercizio del potere discrezionale attribuito al comandante e

l'eventuale disapplicazione della richiesta, ai sensi dell'art. 5

della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, nel caso di accertata

insussistenza dell'interesse pubblico alla punizione del reo nello

specifico frangente;

che risulterebbe altresì compromesso il principio di

uguaglianza, sia a fronte del diverso regime riservato alla richiesta

di procedimento rispetto alla generalità degli atti amministrativi,

per i quali l'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prescrive la

motivazione e che, attraverso la stessa, possono essere sottoposti a

controllo giurisdizionale; sia in rapporto alle disparità di

trattamento che, in conseguenza delle insindacabili determinazioni

del comandante del corpo, sono suscettive di verificarsi tra soggetti

responsabili di identici fatti (ad esempio, nel caso di ingiurie

reciproche, il comandante potrebbe proporre la richiesta nei

confronti di uno soltanto dei militari coinvolti, in quanto legato

all'altro da vincoli di amicizia);

che la rilevanza della questione si lega, nella contingenza,

alla circostanza che, in caso di suo accoglimento, l'imputato

potrebbe essere prosciolto dal reato contestatogli, previa

disapplicazione delle due richieste di procedimento proposte nei suoi

confronti, in quanto affatto immotivate;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale

ha concluso per la declaratoria di inammissibilità e infondatezza

della questione;

che l'Avvocatura erariale rileva segnatamente, in primo

luogo, che la violazione dell'art. 3 Cost., dedotta dal rimettente,

è già stata esclusa da questa Corte con sentenza n. 114 del 1982;

in secondo luogo, che il precetto dell'art. 97, primo comma, della

Costituzione attiene alla materia dell'organizzazione dei pubblici

uffici, e non anche all'attività amministrativa incidente sulla

sfera soggettiva dei privati; e, da ultimo, che l'obbligo di

motivazione non costituisce, per gli atti amministrativi, a

differenza che per quelli giurisdizionali, un principio

costituzionalmente garantito.

Considerato che, secondo quanto più volte affermato da questa

Corte, l'istituto della richiesta di procedimento del comandante del

corpo, previsto dall'art. 260 del codice penale militare di pace,

trova la sua giustificazione nell'opportunità di affidare al

comandante, di fronte a condotte prive di rilevante attitudine

offensiva, una facoltà di scelta tra l'adozione di provvedimenti di

natura esclusivamente disciplinare ed il ricorso all'ordinaria azione

penale, evitando che l'esercizio incondizionato di quest'ultima

determini un pregiudizio - in termini di menomazione del prestigio e

della dignità delle forze armate - proporzionalmente maggiore di

quello prodotto dal reato (cfr. sentenze nn. 449 del 1991 e 42 del

1975, nonché ordinanze nn. 396 del 1996 e 189 del 1976): e ciò

anche in correlazione all'estraneità al diritto penale militare

dell'istituto della querela, incompatibile con le caratteristiche dei

reati militari, nei quali è sempre insita "un'offesa alla disciplina

e al servizio, una lesione quindi di un interesse eminentemente

pubblico che non tollera subordinazione all'interesse privato

caratteristico della querela" (cfr. sentenze nn. 449 del 1991 e 42

del 1975, nonché ordinanza n. 229 del 1988);

che, tanto ribadito, la premessa interpretativa da cui muove

il giudice a quo - in forza della quale la richiesta di procedimento

del comandante del corpo andrebbe qualificata come atto

oggettivamente amministrativo - si pone in aperto contrasto con

l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, che cataloga per

converso la richiesta (pur concretante un atto amministrativo a parte

subiecti) fra i veri e propri atti processuali, stante il suo

inserimento nell'iter del processo penale, necessariamente sfociante

nella valutazione giurisdizionale, non solo della sussistenza e della

attribuibilità del fatto oggetto della richiesta stessa, ma anche

della ritualità di tutta la relativa attività procedimentale;

che il ricordato orientamento giurisprudenziale è, d'altro

canto, in sintonia con le indicazioni di questa Corte, la quale - sia

pure nella cornice della risoluzione di questioni di legittimità

costituzionale di diverso taglio - ha costantemente riconosciuto

natura processuale all'atto in parola (cfr. ordinanze nn. 467 del

1995; 238, 293 e 295 del 1992; 397 del 1987);

che l'esclusione dell'obbligo di motivazione, censurata dal

giudice a quo, rappresenta proprio un corollario, di ordine

interpretativo, della classificazione della richiesta come atto

processuale; classificazione la quale - al lume dell'accennato

indirizzo della Corte di cassazione, peraltro apprezzabile in termini

di diritto vivente - vale a sottrarla all'applicazione del generale

disposto dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990: e ciò in coerenza

con la funzione dell'istituto, che da un lato si sovrappone,

escludendola, alla querela prevista dal diritto penale comune e,

dall'altro lato, rientra nella generale categoria delle richieste di

procedimento di competenza dell'autorità amministrativa, cui è

riferimento nell'art. 342 cod. proc. pen., caratterizzate da un'ampia

e non vincolata discrezionalità;

che tale ricostruzione del quadro normativo è avvalorata -

sempre alla stregua del ricordato orientamento giurisprudenziale -

anche dalla concreta disciplina dell'istituto, caratterizzata dal

regime di irrevocabilità della richiesta (art. 129 cod. pen.) e

dalla mancanza (incompatibile con la pretesa natura di atto

oggettivamente amministrativo) di qualsiasi forma di autotutela

dell'amministrazione o di reclamo da parte dell'interessato; una

prospettiva nella quale il sindacato del giudice penale resta quindi

circoscritto alla verifica della competenza del richiedente, dei

requisiti formali e della tempestività dell'atto, senza che ne sia

ammessa la disapplicazione, ad esempio, per la mancata astensione in

presenza di un interesse personale dell'autore della richiesta: ed è

proprio per tale ragione che si è reso necessario l'intervento di

questa Corte (con sentenza n. 449 del 1991) al fine di escludere

(trasferendola al comandante di ente superiore) la competenza del

comandante del corpo allorché questi sia la persona offesa dal

reato;

che, peraltro, anche a prescindere da tali ultimi rilievi,

risulta in ogni caso evidente il vizio logico che affetta la

prospettazione del giudice a quo allorché dalla qualificazione della

richiesta come atto oggettivamente amministrativo fa discendere

l'illegittimità costituzionale della norma denunciata, sotto il

profilo del "trattamento privilegiato" da essa riservato all'atto in

discorso - in punto di esonero dall'obbligo di motivazione - rispetto

alla generalità degli altri atti amministrativi;

che, infatti, se l'accennata premessa ermeneutica fosse

corretta, cadrebbe eo ipso anche il corollario cui il dubbio di

costituzionalità si connette; laddove, al contrario, è dalla

differente classificazione dell'atto che discendono, ad un tempo, il

corollario stesso e l'esclusione della ipotizzata frizione con il

principio di uguaglianza e di ragionevolezza, risultando la

diversità di regime conseguenziale alle peculiari connotazioni

dell'atto avuto di mira;

che, quanto al resto, le censure del rimettente ripropongono

- traslate dal piano della legittimità dell'istituto in sé a quello

del controllo sulla motivazione - dubbi di costituzionalità già

più volte esaminati e disattesi da questa Corte, senza che risultino

addotti argomenti nuovi atti a giustificare un eventuale mutamento di

indirizzo;

che, in particolare, la Corte ha chiarito che la possibile

disparità di trattamento tra i colpevoli di reati militari, come

conseguenza delle insindacabili determinazioni del comandante del

corpo, non pone la norma denunciata in contrasto con l'art. 3 Cost.,

in quanto la discrezionalità nell'applicazione della legge,

attribuita al comandante - al quale, peraltro, è doveroso

accreditare doti di imparzialità e distacco (cfr. sentenza n. 449

del 1991, nonché ordinanze nn. 396 del 1996 e 467 del 1995) - "non

può dar luogo a violazioni apprezzabili sotto il profilo della

violazione del principio di uguaglianza" (cfr. sentenza n. 114 del

1982, nonché ordinanze nn. 112 del 1981 e 60 del 1978);

che, del pari, si è escluso che l'istituto della richiesta

di procedimento, risolvendosi nell'attribuzione al comandante del

corpo di un potere svincolato da ogni controllo, leda il principio

del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica

amministrazione, stante la non arbitrarietà della disciplina dettata

dal legislatore ordinario in rapporto agli obiettivi perseguiti dalla

previsione normativa (cfr. ordinanze nn. 112 del 1981 e 60 del 1978).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 260 del codice penale militare

di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della

Costituzione, dal Tribunale militare di Torino con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Flick

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 31 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:409 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte