Corte costituzionale

Ordinanza n. 409/2001

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/12/2001 · relatore Giovanni Maria Flick

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 263 del codice

di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 14 novembre, il

15 dicembre e il 28 novembre 2000 (n. 2 ordinanze) dal Tribunale di

Palermo rispettivamente iscritte ai nn. 86, 255, 256 e 286 del

registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica nn. 7, 15 e 17, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 2001 il giudice

relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con quattro ordinanze di identico contenuto, il

Tribunale di Palermo - chiamato a pronunciarsi su altrettanti atti di

appello proposti avverso ordinanze con le quali, dopo la chiusura

delle indagini preliminari, erano state respinte dai giudici del

merito istanze di restituzione di beni sottoposti a sequestro

probatorio nel corso delle indagini - ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 263 cod. proc. pen., "nella parte in cui non

prevede che, dopo la chiusura delle indagini preliminari e fino al

passaggio in giudicato della sentenza o del decreto penale di

condanna, gli interessati non possono proporre opposizione avanti il

medesimo giudice avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di

restituzione delle cose sequestrate";

che a parere del giudice a quo all'interno dell'art. 263 cod.

proc. pen. si rinverrebbe una ingiustificata disparità di

trattamento tra il soggetto che chiede la restituzione nella fase

delle indagini e dopo il passaggio in giudicato della sentenza -

essendo a questi assicurato, sia pure con procedure diverse, un

tempestivo diritto di opposizione - ed il soggetto che veda respinta

l'istanza di restituzione dopo la chiusura delle indagini, giacché a

costui - secondo l'orientamento giurisprudenziale cui il rimettente

dichiara di aderire - non è consentito proporre alcuna opposizione;

che un siffatto epilogo si risolverebbe, ad avviso del

giudice a quo in una violazione del principio di ragionevolezza e del

diritto di difesa, "non potendo l'imputato dopo la chiusura delle

indagini preliminari difendere la propria istanza di restituzione

mediante adeguata e tempestiva facoltà di gravame, assicuratagli,

invece (...) sia nella fase delle indagini, sia dopo il passaggio in

giudicato della sentenza";

che la questione - conclude il rimettente - deve reputarsi

rilevante in quanto, ove accolta, l'impugnazione proposta dalla

difesa anziché essere dichiarata "meramente inammissibile, potrebbe

essere riqualificata e trasmessa, ai sensi del comma 5 dell'art. 568

c.p.p., al giudice competente, per il giudizio di opposizione da

esperire a norma dell'art. 127 c.p.p.";

che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo dichiararsi la questione inammissibile o infondata:

deduce, infatti, la difesa erariale che il giudice a quo non è

chiamato a fare applicazione della norma impugnata, sicché la

questione dovrebbe essere considerata irrilevante; nel merito,

l'interveniente osserva che la previsione di una opposizione davanti

allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento di rigetto della

istanza di restituzione, il quale, poi, è lo stesso giudice

competente a decidere sull'intero processo, "si risolverebbe in un

rimedio defatigatorio e superfluo rispetto al rimedio costituito

dalla impugnazione della sentenza".

Considerato che le ordinanze sollevano l'identica questione e

che, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti

con unica decisione;

che, come correttamente evidenziato dalla Avvocatura generale

dello Stato, la questione prospettata è del tutto irrilevante nei

procedimenti a quibus posto che nella specie il Tribunale rimettente

è chiamato a decidere su altrettanti atti di appello proposti

avverso ordinanze con le quali, dopo la chiusura delle indagini, i

vari giudici procedenti hanno respinto istanze di restituzione di

beni sottoposti a sequestro probatorio nel corso delle indagini

preliminari: sicché il Tribunale è stato (erroneamente) investito

quale giudice di appello de libertate secondo il modello stabilito

per il sequestro preventivo (misura cautelare reale)

dall'art. 322-bis cod. proc. pen.;

che, pertanto, gli appelli proposti sono comunque

inammissibili e nessuna conseguenza deriverebbe dall'eventuale

accoglimento del quesito di costituzionalità, posto che lo stesso si

riferisce a norma della quale il giudice a quo non è e non sarebbe

comunque chiamato a fare applicazione: infatti, la sentenza additiva

richiesta non devolverebbe la cognizione del gravame al tribunale,

quale giudice dell'appello sul tema coinvolto (mantenimento o meno

del vincolo cautelare in rem), ma "costruirebbe" una nuova figura

di "opposizione" davanti allo stesso giudice del procedimento che ha

adottato il provvedimento reiettivo della istanza di restituzione del

bene sottoposto a sequestro probatorio;

che, dunque, il totale difetto di competenza funzionale

dell'organo adito, tanto con riferimento al quadro normativo vigente

che in rapporto a quello che deriverebbe da una eventuale sentenza di

accoglimento (la competenza a celebrare l'eventuale giudizio di

"opposizione" spetterebbe sempre al giudice che procede, essendo

questi chiamato a decidere con ordinanza ex art. 127 cod. proc. pen.,

ricorribile per cassazione), rende il quesito privo di rilevanza;

che a quest'ultimo riguardo nessun rilievo può annettersi

alla motivazione offerta sul punto dal giudice rimettente (in caso di

accoglimento, in luogo della semplice declaratoria di

inammissibilità dell'appello, il Tribunale riqualificherebbe

l'impugnazione come "opposizione", trasmettendo gli atti al giudice

competente), giacché l'epilogo sarebbe comunque quello della

inapplicabilità della norma impugnata da parte dello stesso

Tribunale.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 263 del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dal Tribunale di Palermo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta il 3 dicembre 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Flik

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:409 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte