Sentenza n. 41/1957
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/03/1957 · relatore Giuseppe Castelli Avolio
Epigrafe
ha pronunziato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli articoli
dal 22 al 32 del D.L. 7 agosto 1936, n. 1639, e dal l al 10 del R.D. 8
luglio 1937, n. 1516, promossi con due ordinanze, emesse il 18 giugno
1956 dalla Commissione distrettuale delle imposte dirette ed indirette
di Como su ricorsi di Gerosa Mario e di Gavardini Andrea contro
l'Ufficio delle imposte di Como, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 266 del 20 ottobre 1956 ed iscritte rispettivamente
ai nn. 301 e 302 del Reg. ord. 1956.
Viste le dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 13 febbraio 1957 la relazione del
Giudice Giuseppe Castelli Avolio;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Achille Salerni.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
La Commissione distrettuale delle imposte di Como, davanti alla
quale dovevano discutersi i ricorsi proposti dai signori Mario Gerosa e
Andrea Gavardini avverso accertamenti tributari per imposta di
ricchezza mobile e complementare, avendo il ricorrente sollevato
eccezione di illegittimità costituzionale delle norme che disciplinano
l'attività delle Commissioni tributarie, sospese ogni pronuncia e, con
due ordinanze in data 18 giugno 1956, disponeva la trasmissione degli
atti a questa Corte per la decisione della questione di legittimità
costituzionale degli articoli dal 22 al 32 del D.L. 7 agosto 1936, n.
1639, e dal 1 al 10 del R.D. 8 luglio 1937, n. 1516, in riferimento
all'art. 102 e alla VI disposizione transitoria della Costituzione,
riguardante le giurisdizioni speciali.
Le ordinanze furono regolarmente notificate al Presidente del
Consiglio dei Ministri, comunicate ai Presidenti dei due rami del
Parlamento e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
Si osserva, nelle ordinanze stesse, che la questione di
legittimità costituzionale delle norme sopra citate, è rilevante per
la risoluzione delle controversie; che la questione non può ritenersi
manifestamente infondata, tanto che la relazione illustrativa al
disegno di legge costituzionale n. 2824, presentato al Senato della
Repubblica in data 24 febbraio 1953, riconosce la necessità di una
legge costituzionale per affidare al legislatore ordinario il potere di
deferire ad organi speciali di giurisdizione le controversie
tributarie; concetto questo che trovasi ribadito nella relazione che
accompagna il disegno di legge n. 1944 del 13 luglio 1955 sulla riforma
del contenzioso tributario.
Rispettivamente, in data 8 agosto e 22 settembre 1956 si sono
costituiti in giudizio, con il patrocinio dell'Avvocatura generale
dello Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri e
l'Amministrazione delle finanze. Nessuno dei due ricorrenti davanti
alla Commissione delle imposte si è invece costituito.
Nell'atto di intervento del Presidente dei Consiglio dei Ministri,
l'Avvocatura generale dello Stato contesta innanzi tutto la rilevanza
dell'argomento che la Commissione distrettuale ha creduto di poter
ricavare dalla presentazione, da parte del Governo, di disegni di legge
in materia di contenzioso tributario, in quanto tale iniziativa
legislativa rientra nel più ampio quadro dei problemi di politica
governativa. Sulla questione specifica, sulla quale la Corte
costituzionale è chiamata a pronunciarsi, osserva che, nonostante il
decorso del quinquennio dalla data di entrata in vigore della
Costituzione, entro il quale ai sensi della VI disposizione transitoria
si sarebbe dovuto procedere alla revisione degli attuali organi
speciali di giuridizione, le giurisdizioni speciali hanno
legittimamente continuato a funzionare. Ciò perché, per un verso, il
termine della disposizione transitoria deve considerarsi ordinatorio e
non perentorio, e, per altro verso, perché, trattandosi di norma la
quale ha come destinatario il legislatore ordinario, in difetto di un
precetto costituzionale sanzionatorio di decadenza, non si potrebbe
giungere alla conclusione di considerare inesistenti le decisioni rese
dalle Commissioni tributarie successivamente al 31 dicembre 1952.
Pertanto l'Avvocatura dello Stato conclude chiedendo che sia
dichiarata legittima l'attuale attività giurisdizionale delle
Commissioni tributarie e, conseguenzialmente, che sia dichiarata la
compatibilità costituzionale tra le norme denunciate e l'art. 102 e
la VI disposizione transitoria della Costituzione.
Dal suo canto l'Amministrazione delle finanze, sempre col
patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, premette, nelle sue
deduzioni, che la questione di legittimità costituzionale è stata
ritualmente proposta con ordinanze di un organo di giurisdizione, quale
la Commissione distrettuale delle imposte, e ribadisce, sul merito, le
ragioni sopra esposte, osservando, inoltre, che se la incompatibilità
costituzionale denunciata realmente vi fosse, essa, come questione di
abrogazione di leggi, dovrebbe formare oggetto di giudizio ordinario e
non di legittimità costituzionale.
Conclude chiedendo che si dichiari, in via principale, non essere
luogo a giudizio di legittimità costituzionale e, in via subordinata,
che non sussiste l'illegittimità delle norme denunziate, e, per
l'effetto, che si dichiari legittima l'attività delle Commissioni
tributarie fino alla loro "revisione" da effettuarsi con legge
ordinaria.
Il Presidente, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 15
delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte, ha
disposto che le due cause promosse con le sopra indicate ordinanze e
chiamate alla stessa udienza siano congiuntamente discusse. Considerato in diritto :
Data la identità della controversia, i giudizi cui han dato luogo
le menzionate ordinanze devono essere riuniti e su di essi può
emettersi un'unica sentenza.
L'Avvocatura dello Stato, nelle deduzioni presentate in difesa
dell'Amministrazione delle finanze, ha rilevato - pur senza insistervi
in occasione della discussione orale - che se la incompatibilità
costituzionale delle denunciate norme del D.L. 7 agosto 1936, n. 1639,
e del R.D.L. 8 luglio 1937, n. 1516, vi fosse, essa non dovrebbe
formare oggetto di giudizio di legittimità costituzionale, bensì di
giudizio ordinario, come questione di abrogazione di leggi. La Corte
non può accedere a tale tesi, data la natura propria del giudizio di
legittimità costituzionale, l'oggetto e gli speciali effetti di esso,
così come fu precisato nella sentenza 5 giugno 1956, n. 1, di questa
Corte, con argomenti che non è il caso qui di ripetere od illustrare.
La questione di legittimità costituzionale delle sopra ricordate
norme, che determinano la competenza e il funzionamento delle
Commissioni per la risoluzione delle controversie in materia di imposte
dirette e di imposte indirette sugli affari, è stata a questa Corte
proposta sul riflesso dell'avvenuto decorso del termine di cinque anni,
dall'entrata in vigore della Costituzione, fissato dalla VI
disposizione transitoria della Costituzione stessa, entro il quale si
sarebbe dovuto procedere alla "revisione" degli organi speciali di
giurisdizione esistenti. Questo termine - è stato osservato - dovrebbe
considerarsi perentorio, sicché, alla sua scadenza, le Commissioni
tributarie, quali organi di giurisdizione speciale, avrebbero dovuto
cessare di funzionare.
Nonostante ogni contraria apparenza, la Corte non ritiene che
questa tesi sia fondata.
Quale premessa di carattere generale, giova osservare che il
principio della unità della giurisdizione, tradotto in formula
legilastiva nell'art. 102, primo comma, della Costituzione, sta ad
indicare, secondo la lettera e lo spirito della disposizione, che la
funzione giurisdizionale dev'essere esercitata, salve le eccezioni
introdotte nella stessa Costituzione, dai magistrati ordinari.
Al lume di questo principio dev'essere inteso anche l'altro, di cui
al secondo comma dell'art. 102, in virtù del quale non possono essere
istituiti giudici straordinari o speciali, ma solo, per determinate
materie, sezioni specializzate presso gli organi giudiziari ordinari.
Di fronte alla lamentata molteplicità di organi di giurisdizione
speciale, quali si erano venuti creando nel tempo, questo è il
principio direttivo che chiaramente si desume dalla norma
costituzionale.
Da quei principi sarebbe sicuramente derivata la cessazione del
funzionamento delle giurisdizioni speciali se altrimenti non fosse
stato precisato che non alla automatica soppressione doveva
addivenirsi, sibbene alla loro "revisione", ad opera del legislatore
ordinario. La precisa volontà di procedere gradualmente, in tempi
diversi, a questa opera di revisione delle giurisdizioni speciali
esistenti, si ricava infatti, indirettamente, dagli articoli 103 e 111
della Costituzione nei quali si fa espresso riferimento ad organi di
giurisdizione speciale e quindi alla loro sussistenza: l'art. 103, che
mantiene il Consiglio di Stato, parla di "altri organi di giurisdizione
amministrativa", che sono anch'essi mantenuti; l'art. 111, che
stabilisce il principio che, contro tutte le sentenze, anche quelle
pronunciate da organi di giurisdizione speciale, è sempre ammesso il
ricorso in Cassazione "per violazione di legge". Quella precisa
volontà di procedere gradualmente a revisione, si ricava poi,
direttamente, dalla VI disposizione transitoria.
Da queste norme risulta, per un verso, la sopravvivenza delle
giurisdizioni speciali all'entrata in vigore della Costituzione; per
altro verso, l'obbligo del Parlamento di provvedere in conformità dei
principi costituzionali innanzi ricordati, nel termine di cinque anni
dall'entrata in vigore della Costituzione.
Ciò premesso, sorge la questione circa la natura, se perentoria od
ordinatoria, del termine in parola.
Ai fini della dimostrazione della non perentorietà del termine,
devesi osservare che al differimento dell'entrata in vigore del
principio della unità della giurisdizione, rispetto alle giurisdizioni
speciali, non ha corrisposto, nella Costituzione, un espressa
comminatoria di cessazione del funzionamento delle giurisdizioni
speciali. In difetto di una tale norma sanzionatoria, per sostenere
l'avvenuta soppressione delle giurisdizioni speciali esistenti,
bisognerebbe dimostrare, per altra via, l'esistenza di una prescrizione
del genere, implicita nel sistema. E però questa una dimostrazione che
non si riesce a dare in modo convincente.
Non è possibile, in primo luogo, argomentare dal termine in sé e
per sé preso. La diversa natura del termine - se perentorio o soltanto
ordinatorio - assume importanza nel campo del diritto privato e in
quello processuale, specialmente nel senso che, in questi campi,
decorso un termine perentorio, non possono più compiersi gli atti che
entro quel termine dovevano essere compiuti. Diverso invece è
l'effetto del termine nei più vasti campi dell'attività
amministrativa e di quella costituzionale, nei quali non si tratta di
tutelare soltanto interessi privati, ma interessi pubblici, ed anche
gli interessi privati sono tutelati sotto la sfera del pubblico
interesse. In tali campi, anche se si tratti di termini che appaiano
perentori, non cessa, dopo il loro decorso, salvo i casi in cui il
termine sia in modo tassativo stabilito dalla legge, il potere - che
nello stesso tempo è dovere - della pubblica autorità di dare
adempimento alle prescrizioni di legge. Nel campo dell'attività
amministrativa, il decorso del tempo può solo facultare l'organo
gerarchico superiore a sostituirsi a quello inferiore che non abbia
adempiuto a quelle prescrizioni, salvo eventuali responsabilità
amministrative o disciplinari a carico dell'organo oscitante o
inadempiente. Nel campo costituzionale ciò è ancora più evidente,
giacché non vi è alcun dubbio che permanga quel potere-dovere anche
dopo il decorso del termine, con conseguente responsabilità -
sopratutto di natura politica - qualora l'organo cui ne spettava
l'esercizio non abbia provveduto in tempo.
Termini di natura simile a quello in questione - ed anche brevi -
si trovano in varie disposizioni transitorie della Costituzione: nella
stessa disposizione VI per quanto attiene al riordinamento del
Tribunale supremo militare in relazione all'art. 111; nella disposizone
IX, riguardante l'adeguamento delle leggi alle esigenze delle autonomie
locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni; nella
disposizione VIII, circa le elezioni dei Consigli regionali; nella
disposizione XVI - di cui non va trascurata l'importanza - che fissava
il termine di un anno dall'entrata in vigore della Costituzione per la
revisione ed il coordinamento con essa delle precedenti leggi
costituzionali. Orbene a questi termini non si è mai pensato di
riconoscere carattere perentorio, onde la conseguenza che, in mancanza
di quella "revisione", siano cessate le funzioni delle Commissioni
tributarie e che sia cessata nel Parlamento la facoltà di provvedere a
quanto era stato prescritto. Di vero, è la particolare natura e la
posizione del destinatario dell'obbligo - e cioè il Parlamento - che
deve senz'altro convincere della non perentorietà di quei termini,
data la valutazione squisitamente discrezionale, perché di carattere
politico, della scelta del momento in cui il Parlamento ritiene di
dovere provvedere, e in considerazione ancora della singolare
complessità dell'opera legislativa.
Non vale, infine a dimostrare la tesi contraria, l'argomento che il
Governo, per mantenere le Commissioni tributarie, pur dando ad esse un
nuovo ordinamento, si sia premunito col presentare un disegno di legge
costituzionale, subordinando appunto all'approvazione di questo disegno
il mantenimento delle dette Commissioni. Giacché è una valutazione di
carattere politico - che esula dalla presente indagine ed è di
competenza del Governo e del Parlamento - giudicare se sia più
opportuno rimettere le controversie tributarie alla giurisdizione
ordinaria secondo le regole del processo comune; oppure, in aderenza al
principio dell'unità della giurisdizione, introdurre un regime
differenziato, istituendo apposite sezioni specializzate; o, piuttosto,
conservare le Commissioni, in base al disposto di una legge
costituzionale che deroghi al principio dell'art. 102, disciplinando ex
novo la materia del contenzioso tributario. Quest'ultima scelta è
stata fatta dal Governo con la presentazione alla Camera dei deputati,
nella seduta del 13 dicembre 1955, del disegno di legge costituzionale
n. 1942, concernente la facoltà di istituire, con legge ordinaria,
giudici in materia tributaria, e con la presentazione, alla Camera
stessa, nella medesima seduta, del disegno n. 1944, riguardante la
legge ordinaria sulla riforma del contenzioso tributario. È il
Parlamento che dovrà dare il suo giudizio, sia sulla forma prescelta,
sia nel merito dei provvedimenti proposti, approvandoli o
modificandoli; ma la presentazione di quei progetti non implica
certamente, per le regioni innanzi esposte, riconoscimento di una
illegittimità costituzionale nel mantenimento delle funzioni delle
Commissioni tributarie nel periodo di tempo intercorrente fra la
scadenza del termine di cui alla VI disposizione transitoria e la loro
revisione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con unica sentenza sui due procedimenti riuniti
indicati in epigrafe: dichiara non fondata la questione proposta con
le ordinanze in data 18 giugno 1956 della Commissione distrettuale
delle imposte di Como sulla legittimità costituzionale delle norme
contenute negli articoli dal 22 al 32 del D.L. 7 agosto 1936, n. 1639,
concernente la riforma degli ordinamenti tributari, e degli articoli
dal 1 al 10 del R.D. 8 luglio 1937, n. 1516, recante le norme relative
alla costituzione ed al funzionamento delle Commissioni amministrative
per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari, in
riferimento all'art. 102 ed alla VI disposizione transitoria della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale Palazzo
della Consulta, il 1 marzo 1957.
ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -
GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI.
ECLI:IT:COST:1957:41 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte