Sentenza n. 41/1963
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 09/04/1963 · relatore Giuseppe Chiarelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 1085/1958
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge
19 dicembre 1958, n. 1085, promosso con ordinanza emessa il 5 settembre
1961 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani
nel procedimento penale a carico di Fazio Andrea, iscritta al n. 180
del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 287 del 18 novembre 1961.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 28 novembre 1962 la relazione del
Giudice Giuseppe Chiarelli;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel procedimento penale a carico di Fazio Andrea, imputato di
detenzione di sigarette estere di contrabbando, il P.M., in persona del
sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani,
ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della
legge 19 dicembre 1958, n. 1085, in relazione all'art. 23 della
Costituzione. Nel suo atto, emesso in corso di istruzione sommaria il 5
settembre 1961, il P.M., premesso che il fatto imputato al Fazio
integra gli estremi di un concorso formale di contrabbando, consistente
nell'evasione del dazio doganale e dell'imposta fiscale interna,
istituita dall'art. 1 della citata legge n. 1085 del 1958, sostiene la
illegittimità costituzionale di tale articolo in quanto,
nell'attribuire al potere esecutivo la formazione della tariffa di
vendita dei generi di monopolio, non ha posto i criteri e principi
direttivi, richiesti dall'art. 23 della Costituzione. Ritenuta la
pregiudizialità e la non manifesta infondatezza della questione da lui
stesso sollevata, il P.M. ha ordinato la sospensione del procedimento e
la trasmissione degli atti a questa Corte. L'ordinanza è stata
notificata alla parte pri vata e al Presidente del Consiglio dei
Ministri, comunicata ai Presidenti delle Camere e pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n. 287 dell'11 novembre 1961.
Il Presidente del Consiglio, rappresentato dall'Avvocatura generale
dello Stato, si è costituito con atto di intervento del 2 ottobre
1961. In esso si eccepisce, in via principale, l'inammissibilità della
questione, perché proposta dal Pubblico Ministero, il quale, per
l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, non è legittimato a
promuovere il giudizio di legittimità costituzionale; in via
subordinata, si rileva che, non potendosi riscontrare nel fatto
addebitato al Fazio una doppia violazione della legge 17 luglio 1942,
n. 907, la questione di legittimità costituzionale è irrilevante
rispetto all'unico reato di cui il Fazio è imputato, in quanto la pena
per esso prevista non è commisurata all'entità dei diritti evasi, e
la responsabilità penale sussisterebbe sempre, per l'evasione del
dazio doganale, anche se dovesse ritenersi non dovuta l'imposta fiscale
interna. Comunque, la questione di legittimità costituzionale è
infondata, in quanto le prestazioni pecuniarie previste dalla tariffa
dei prezzi dei generi di monopolio non corrispondono alla nozione di
prestazione patrimoniale imposta, a cui si riferisce l'art. 23 della
Costituzione. L'Avvocatura conclude perché sia dichiarata
inammissibile, o, in subordine, infondata la questione proposta.
Il Fazio non si è costituito dinanzi a questa Corte.
All'udienza di trattazione, il sostituito avvocato generale dello
Stato Franco Chiarotti ha insistito nelle predette conclusioni. Considerato in diritto :
L'eccezione sollevata dall'Avvocatura dello Stato, di
inammissibilità del giudizio, perché promosso con ordinanza del
Pubblico Ministero, è fondata. Nel procedimento incidentale di
legittimità costituzionale il P.M. e le parti possono sollevare la
questione di legittimità costituzionale, ma è di competenza
dell'autorità giurisdizionale davanti a cui pende il giudizio ordinare
la trasmissione degli atti a questa Corte, dopo aver valutato la
rilevanza della questione rispetto al giudizio principale e la sua non
manifesta infondatezza (art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio
1948, n. 1; art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87). Questa Corte ha
già avuto occasione di affermare (sentenza n. 109 del 1962), che tale
duplice valutazione non può essere compiuta che dall'autorità
giurisdizionale chiamata a pronunciare sulla causa. Ad essa non può,
quindi sostituirsi il P.M., in quanto non ha competenza a emettere
provvedimenti decisori.
Va, pertanto, dichiarata l'inammissibilità della questione per
mancanza di legittimazione a proporla nel Procuratore della Repubblica
che ha emesso l'ordinanza, mentre restano assorbite le questioni di
merito.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione proposta dal sostituto
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani con
ordinanza 5 settembre 1961.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO
MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE
BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -
GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:41 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte