Sentenza n. 41/1964
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/05/1964 · relatore Aldo Sandulli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 4d.P.R. 1410/1951
- art. 76legge 230/1950
- art. 77legge 230/1950
usata come parametro
- art. 5legge 230/1950
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 18 dicembre
1951, n. 1410, promosso con ordinanza emessa il 10 aprile 1963 dal
Tribunale di Cosenza nel procedimento civile vertente tra Solima
Rosario, Luigi, Angela e Marco e l'Opera per la valorizzazione della
Sila, iscritta al n. 171 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 268 del 12 ottobre 1963.
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei signori Solima e
dell'Opera per la valorizzazione della sua;
udita nell'udienza pubblica del 15 aprile 1964 la relazione del
Giudice Aldo Sandulli;
uditi l'avv. Cesare Gabriele, per i Solima, e il sostituto avvocato
generale dello Stato Umberto Coronas, per l'Opera Sila.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza emessa in data 9 luglio 1958 nel giudizio civile
promosso dai sigg. Rosario e Luigi Solima fu Vincenzo contro l'Opera
per la valorizzazione della Sila il Tribunale di Cosenza rimise a
questa Corte varie questioni di legittimità costituzionale nei
confronti della legge 12 maggio 1950, n. 230, riguardante la riforma
fondiaria nell'Altipiano silano, nonché nei confronti di due decreti
legislativi di scorporo in data 18 dicembre 1951, emanati in attuazione
della delega conferita con l'anzidetta legge, e recanti i nn. 1410 e
1423.
2. - La Corte decise con la sentenza 7 luglio 1959, n. 41, le
questioni riguardanti la legge n. 230 e quelle riguardanti il decreto
legislativo n. 1423 - alcune delle quali erano comuni anche al decreto
n. 1410 -, dichiarandole tutte infondate. Con ordinanza n. 42 in pari
data dichiarò invece di non essere in grado, allo stato, di
pronunciare in ordine ai difetti denunciati nei confronti del decreto
n. 1410 - riflettente lo scorporo nei confronti di Solima Vincenzo fu
Rosalbino (padre e dante causa degli attori nel giudizio a quo) di Ha
166.01.10 siti nel Comune di Bisignano -, non risultando
sufficientemente accertati nell'ordinanza di rimessione, ai fini della
dimostrazione della rilevanza del giudizio di legittimità
costituzionale, taluni punti di fatto interessanti alcune delle
questioni proposte.
Le questioni comuni a entrambi i decreti di scorporo, che la Corte,
pronunciando in relazione al decreto n. 1423, ritenne infondate,
riguardavano: a) il fatto che con tali decreti erano state eseguite
delle espropriazioni in testa a un soggetto defunto (Vincenzo Solima,
deceduto il 26 aprile 1951, successivamente alla pubblicazione del
piano di scorporo, ma anteriormente ai decreti di scorporo); b) il
fatto che le espropriazioni eseguite in testa al defunto avevano in
realtà colpito i quattro figli di lui (tra i quali i due attori),
nonostante che a ciascuno dei figli fosse toccata una quota di terreno
inferiore a 300 ettari; c) il fatto che tutti i terreni colpiti erano
insuscettibili di miglioramenti fondiari.
Le questioni, riflettenti il solo decreto n. 1410, in relazione
alle quali la Corte ritenne necessari ulteriori accertamenti
riguardavano, invece, rispettivamente: a) il fatto che il piano
particolareggiato redatto dall'Opera Sila e posto in pubblicazione
indicava come intestatari dei terreni da espropriare i germani Vincenzo
e Francesco Solima (comproprietari pro indiviso dei fondi in questione,
congiuntamente - a quanto assumevano gli attori - a un cugino, Eugenio
Solima, non indicato affatto nel piano), mentre il decreto di scorporo
aveva come destinatario unicamente Vincenzo Solima; b) il fatto che
l'espropriazione avrebbe colpito in testa al solo Vincenzo Solima
terreni di proprietà comune a lui e ad altri.
In relazione a tali questioni la Corte ritenne necessario che fosse
chiarito: 1) se contenesse una intestazione e a chi fosse
effettivamente intestato il piano di scorporo a suo tempo redatto
dall'Opera Sila; 2) quali fossero le complessive consistenze terriere
al 15 novembre 1949 di ciascuno dei germani Vincenzo e Francesco
Solima; 3) a chi effettivamente appartenessero e a chi fossero
intestati in catasto al 15 novembre 1949 i terreni espropriati col
decreto n. 1410.
3. - Riassunto innanzi al Tribunale di Cosenza il giudizio civile -
nel quale si sono ora costituiti anche gli altri due figli di Vincenzo
Solima precedentemente rimasti estranei alla causa, i sigg. Angela e
Marco Solima - con ordinanza 10 aprile 1963 quel Tribunale ha rimesso a
questa Corte la "decisione sulle non risolte questioni di legittimità
costituzionale", precisando a tal fine: 1) che "è stata
documentalmente accertata la lamentata divergenza fra il piano di
scorporo, a suo tempo redatto dall'Ente di riforma e posto in
pubblicazione nel Comune di Bisignano, intestato ad entrambi i germani
Vincenzo e Francesco Solima, ed il decreto di espropriazione n. 1410,
emesso nei confronti del solo Vincenzo Solima"; 2) che "dalla espletata
consulenza tecnica è emerso poi che, al 15 novembre 1949, i germani
Vincenzo e Francesco Solima possedevano, rispettivamente, Ha 671.53.51
ed Ha 411.16.38"; 3) ed inoltre che alla stessa data "i terreni
espropriati col decreto 18 dicembre 1951, n. 1410, si appartenevano pro
indiviso ai germani Vincenzo e Francesco Solima fu Rosalbino e ad
Eugenio Solima fu Goffredo, ai quali erano anche intestati in catasto".
L'ordinanza è stata notificata alle parti in causa e al Presidente
del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del
Parlamento. Successivamente è stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale, n. 268 del 12 ottobre 1963.
4. - Innanzi a questa Corte si sono costituiti, in data 11 luglio
1963, l'ing. Luigi Solima, fu Vincenzo, in proprio e quale procuratore
generale dei fratelli Angela, Rosario e Marcantonio, e, in data 10
ottobre 1963, l'Opera per la valorizzazione della Sila, rappresentata
dall'Avvocatura generale dello Stato, portando entrambi l'attenzione
sulle sole questioni per cui è stata svolta la nuova istruttoria.
5. - Nelle proprie deduzioni i Solima sottolineano l'importanza
della costanza dell'elemento soggettivo correlato con la effettiva
consistenza patrimoniale in ogni fase del procedimento di scorporo
previsto dalla legge n. 230 del 1950, e sostengono che, persino quando
dovesse ritenersi applicabile alle espropriazioni ai sensi di tale
legge l'art. 8 della legge 18 maggio 1951, n. 333 (cosa che sarebbe da
negare), sarebbe stato necessario specificamente indicare nei piani
pubblicati ai fini dello scorporo il nome del singolo comproprietario
nei confronti del quale si intendevano espropriare terreni di
proprietà comune ad altri soggetti. La pubblicazione di un piano di
scorporo in testa a due comproprietari, entrambi soggetti a scorporo
stante la rispettiva consistenza patrimoniale, è da ritenere
effettuata pertanto in previsione di uno scorporo destinato a colpire
ciascuno di essi per la metà; in conseguenza la espropriazione
successivamente effettuata in testa a uno soltanto di essi viene a
creare una divergenza tra piano ed esproprio, che non può non esser
considerata in contrasto con la legge di delega. La difesa conclude nel
senso che, ove pur non dovesse esser dichiarato illegittimo per intero,
il decreto impugnato dovrebbe esserlo quanto meno limitatamente alla
parte in cui ha espropriato in testa a Vincenzo Solima una superficie
eccedente la metà di quella indicata nel piano in precedenza
pubblicato.
6. Nelle sue deduzioni l'Opera Sila osserva che la denunciata
illegittimità non sussiste, giacché l'art. 2 della legge n. 230
consentiva anche l'esproprio di quote indivise, e il soggetto che si
intendeva e si poteva espropriare, sino al limite della quota ideale,
era appunto Vincenzo Solima: se, prima di specificare definitivamente,
nel decreto di esproprio, il suo solo nome, fu pubblicato un piano
intestato congiuntamente a lui e al fratello Francesco, ciò avvenne
unicamente perché, per identificare i terreni da espropriare - che era
l'unica indicazione da fare nel piano -, occorreva indicare i soggetti
risultanti dal catasto. Tali argomentazioni vengono ribadite in una
memoria depositata il 6 febbraio 1964.
7. - Anche i Solima hanno depositato una memoria in questa stessa
data. In replica alle deduzioni avversarie si osserva in essa, innanzi
tutto, la inesattezza dell'affermazione secondo cui il piano pubblicato
si sarebbe limitato a indicare i soggetti cui in catasto erano
intestati i terreni che si intendevano espropriare: infatti nel piano
non risultava menzionato il nome del terzo comproprietario, Eugenio
Solima, anch'esso risultante dal catasto. Si aggiunge poi che nel piano
Francesco e Vincenzo Solima erano indicati come i soggetti "in
confronto" dei quali si faceva luogo alla procedura di esproprio; onde
anche e proprio nei confronti di entrambi avrebbero dovuto essere
emessi il parere della Commissione parlamentare, previsto dall'art. 5
della legge, e il decreto di scorporo, anziché modificare in pejus la
posizione di Vincenzo Solima. Si sottolinea infine che, mentre l'art. 8
della legge n. 333 del 1951 non riguardava le espropriazioni effettuate
ai sensi della legge n. 230 del 1950, l'art. 2 di quest'ultima non
autorizzava affatto ad operare nei confronti di un solo comproprietario
la espropriazione di terreni indivisi, bensì autorizzava ad
espropriare delle proprietà indivise unicamente quando
l'espropriazione - diversamente da quanto fu praticato (e poteva esser
praticato) nel caso in questione - si estendesse a tutti i
comproprietari dei fondi indivisi. Considerato in diritto :
1. - Il presente giudizio di legittimità costituzionale trae
origine da un'ordinanza del Tribunale di Cosenza emessa dopo la
riassunzione innanzi ad esso di un giudizio promosso da alcuni degli
eredi del sig. Vincenzo Solima e sospeso in attesa della pronuncia da
parte di questa Corte su alcune questioni di legittimità
costituzionale in esso sollevate. Quelle questioni investivano la legge
n. 230 del 1950 (c. d. "legge Sila"), e i decreti legislativi nn. 1410
e 1423 del 1951, coi quali erano stati scorporati in persona del
defunto sig. Vincenzo Solima terreni appartenenti a lui in
comproprietà alla data del 15 novembre 1949, ma nella cui
comproprietà gli erano succeduti gli eredi anteriormente alla
emanazione dei menzionati decreti.
Questa Corte risolse con la sentenza n. 41 del 1959 tutte le
questioni riflettenti la legge n. 230 e il decreto legislativo n. 1423
- riguardante terreni siti nel Comune di S. Sofia d'Epiro - mentre con
ordinanza n. 42 dello stesso anno, lasciando impregiudicate tutte le
questioni relative al decreto legislativo n. 1410 - riguardante terreni
siti nel Comune di Bisignano - restituì gli atti al Tribunale di
Cosenza perché questo approfondisse taluni punti di fatto non
sufficientemente chiari.
Dopo aver effettuato gli accertamenti richiesti, il Tribunale di
Cosenza ha ora rimesso alla Corte la "decisione sulle non risolte
questioni di legittimità costituzionale". Le quali non sono soltanto
quelle in ordine a cui questa Corte ritenne a suo tempo necessari
ulteriori accertamenti, bensì anche quelle - sulle quali nella attuale
fase le parti non hanno ritenuto di soffermarsi - comuni al giudizio
nei confronti del decreto legislativo n. 1423, ma risolte, con la
sentenza n. 41 del 1959, soltanto nei confronti di questo.
Tali questioni attengono: a) al fatto che il decreto n. 1410
(così come il n. 1423) ebbe per destinatario una persona che al
momento della emanazione di esso era defunta; b) al fatto che esso,
ancorché intestato al defunto, ebbe in realtà a colpire i figli di
lui, nessuno dei quali si trovava a possedere una quantità di terreno
tale da dover essere assoggettato a scorporo ai sensi della "legge
Sila"; c) al fatto che i terreni assoggettati allo scorporo erano
insuscettibili di ulteriori miglioramenti.
In ordine a tutte le anzidette questioni la Corte non ritiene di
doversi discostare dalle conclusioni cui pervenne nella sentenza n. 41
del 1959 in riferimento al decreto n. 1423. Esse vanno risolte perciò
tutte negativamente. Le prime due, perché la "legge Sila"imponeva al
Governo di prendere in considerazione le situazioni soggettive ed
oggettive esistenti al 15 novembre 1949: onde esattamente il piano di
scorporo fu intestato a Vincenzo Solima ancorché egli fosse
successivamente deceduto, ed ebbe conseguentemente riguardo alla
consistenza del suo patrimonio terriero, e non a quella dei singoli
suoi eredi. La terza perché - a parte la esclusione di ogni
possibilità di un sindacato di merito circa la idoneità dei terreni
espropriati a ricevere ulteriori miglioramenti agrari - è da tener
presente che la suscettibilità di "trasformazione" che l'art. 2 della
"legge Sila" poneva come condizione per lo scorporo dei terreni
privati, doveva essere intesa in un senso comprensivo della
realizzabilità di aziende contadine.
2. - Con riferimento alle questioni per le quali si sono resi
necessari i nuovi accertamenti ora compiuti dal Tribunale, l'ordinanza
di rimessione precisa che da questi è risultato che il piano a suo
tempo pubblicato a cura dell'Opera Sila nel Comune di Bisignano fu
effettivamente intestato ai germani Vincenzo e Francesco Solima, mentre
il decreto di scorporo ha colpito, nella proprietà comune, soltanto il
primo; che alla data del 15 novembre 1949 Vincenzo e Francesco Solima
possedevano un patrimonio terriero, rispettivamente, di Ha 671,53,51 ed
Ha 411,16,38 (onde sia l'uno che l'altro avrebbero potuto essere
legittimamente espropriati, non solo dei terreni scorporati
congiuntamente nel Comune di S. Sofia d'Epiro, ma anche di quelli
scorporati in testa al solo Vincenzo nel Comune di Bisignano); che i
terreni espropriati nel Comune di Bisignano si appartenevano pro
indiviso, oltre che ai germani Vincenzo e Francesco Solima (ai quali fu
intestato il piano posto in pubblicazione), anche al cugino Eugenio
Solima (mai menzionato nei piani) e a tutti e tre essi erano anche
intestati in catasto.
Sulla base di tali premesse, la questione se sia legittima
l'espropriazione in persona del solo Vincenzo Solima dei terreni siti
nel Comune di Bisignano (per i quali il piano di scorporo era stato
adottato e pubblicato in persona di lui e del fratello Francesco) è da
risolvere in senso negativo. I germani Vincenzo e Francesco Solima
erano entrambi legittimati a subire (congiuntamente o distintamente) lo
scorporo, e il piano era stato redatto e posto in pubblicazione nei
confronti di entrambi. Sulla base di esso, il patrimonio di Vincenzo
Solima appariva dunque destinato a esser colpito in una quota
corrispondente alla metà di quella poi effettivamente espropriata in
testa a lui, allorché il decreto di espropriazione delle proprietà in
Bisignano - per le quali lo scorporo era stato originariamente previsto
in testa a lui e al fratello Francesco - fu intestato a lui soltanto.
È chiara perciò la mancanza di quella puntuale corrispondenza tra
piano posto in pubblicazione e piano approvato che il sistema delle
leggi di riforma fondiaria (per la "legge Sila", v. gli artt. 2, 4 e
5) considerano - come questa Corte ha avuto altre volte occasione di
affermare (p. es., sentenze nn. 33 del 1961, 39 del 1962,126 del 1963 e
38 del 1964) - garanzia essenziale e inderogabile della legalità dei
decreti legislativi di Scorporo.
Nel delegare al Potere esecutivo la possibilità di emanare
provvedimenti particolari con valore di legge, ai fini della
realizzazione della riforma fondiaria, le anzidette leggi hanno voluto
circondare di notevoli garanzie tale eccezionale potestà, prescrivendo
a questo scopo l'osservanza di un procedimento legale ordinato alla
salvaguardia e alla certezza delle singole posizioni soggettive:
l'inosservanza del dovuto procedimento, tanto se si risolva, quanto se
non si risolva in un vizio di sostanza, non può quindi non viziare il
provvedimento con valore di legge emanato in base alla delega. E il
vizio - dato il criterio eminentemente "personale" delle procedure
espropriative previste dalle leggi di riforma fondiaria
(particolarmente sottolineata, a es., nelle sentenze di questa Corte
nn. 8,10, 34, 57 del 1959, n. 77 del 1961) - non è di minor peso
quando la discordanza investa, anziché i beni, i soggetti nei
confronti dei quali la procedura si svolge (v. la sentenza n. 77 del
1961).
3. - Infondati sono invece i dubbi di legittimità sollevati in
ordine al fatto che col decreto impugnato è stato espropriato non nei
confronti di tutti i comproprietari un corpo fondiario di proprietà
comune.
L'art. 2 della "legge Sila" - nella redazione della quale
evidentemente non si mancò di tener presente la frequenza con cui in
Calabria le proprietà terriere sogliono esser mantenute indivise
nonostante i successivi passaggi ereditari - dichiara infatti soggetti
ad espropriazione "i terreni di proprietà privata... appartenenti..
in comunione o pro-indiviso a singole persone o società". E l'art. 8
della legge 18 maggio 1951, n. 333, ne dà conferma. È vero che questa
legge appare dal titolo destinata a dettar norme interpretative e
integrative della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (c. d. "legge
stralcio"): il che è dovuto al fatto che la più gran parte delle sue
disposizioni furono dettate appunto con riguardo a questa sola legge
(v. le sentenze di questa Corte n. 66 e n. 74 del 1957). Ma l'art. 8,11
quale - come risulta anche dai lavori preparatori - è da considerare
operante altresì nei confronti degli espropri previsti dalla "legge
sua", precisa che, nel caso di espropriazione di quote di terreni
indivisi in testa a singoli condomini, "l'ente espropriante può
provvedere alla espropriazione dei terreni, oggetto della comunione,
fino ad esaurire il valore della quota ideale spettante a detto
condomino", salvo l'imputazione alla quota di quest'ultimo della
porzione espropriata.
Del resto, nel senso che anche in base alla "legge Sila", oltre che
in base alla "legge stralcio", fosse possibile espropriare in testa a
uno solo dei comproprietari quote di beni indivisi fu già affermato,
sia pure incidentalmente, da questa Corte, con la sentenza n. 82 del
1957.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale del decreto del Presidente
della Repubblica 18 dicembre 1951, n. 1410, in relazione agli artt. 4 e
5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e in riferimento agli artt. 76 e
77, comma primo, della Costituzione, in quanto, nel colpire beni di
proprietà comune a Vincenzo e Francesco Solima fu Rosalbino e ad
Eugenio Solima fu Goffredo, ha espropriato in testa a Vincenzo Solima
anche la quota di comproprietà di cui il piano pubblicato in vista
dello scorporo di tali beni aveva previsto l'espropriazione in testa a
Francesco Solima.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1964:41 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte