Sentenza n. 41/1966
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 14/05/1966 · relatore Antonino Papaldo
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata
dall'Assemblea regionale siciliana il 21 ottobre 1965 contenente
"Estensione delle norme delle leggi regionali 28 novembre 1952, n. 54,
e 26 aprile 1955, n. 38, rispettivamente ai sanitari dipendenti dalle
Amministrazioni comunali e al personale dei Laboratori provinciali di
igiene e profilassi della Sicilia", promosso con ricorso del
Commissario dello Stato per la Regione siciliana notificato il 28
ottobre 1965, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale
il 6 novembre successivo ed iscritto al n. 28 del Registro ricorsi
1965.
Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;
udita nell'udienza pubblica del 30 marzo 1966 la relazione del
Giudice Antonino Papaldo;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Raffaello
Bronzini, per il Commissario dello Stato.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ricorso notificato al Presidente della Regione siciliana il 28
ottobre 1965, il Commissario dello Stato ha impugnato la legge
regionale approvata nella seduta del 21 ottobre 1965 contenente
"Estensione delle norme delle leggi regionali 28 novembre 1952, n. 54,
e 26 aprile 1955, n. 38, rispettivamente ai sanitari dipendenti dalle
Amministrazioni comunali e al personale dei Laboratori provinciali di
igiene e profilassi della Sicilia".
Con l'art. 1 di detta legge si dispone il passaggio, in pianta
stabile, nei ruoli organici delle Amministrazioni comunali, ed
eventualmente in soprannumero, dei medici, dei veterinari e delle
ostetriche, comunque assunti o denominati dalle Amministrazioni
comunali alla data di entrata in vigore della legge regionale 28
novembre 1952, n. 54, e tuttora in servizio, previo esito favorevole di
un concorso interno per titoli da bandirsi per ciascun Comune entro 90
giorni dall'entrata in vigore della legge. Con l'art. 3 si stabilisce
che le Amministrazioni provinciali della Regione, entro 90 giorni
dall'entrata in vigore della legge bandiranno concorsi interni per la
copertura dei posti di ruolo in atto vacanti presso i reparti chimico e
medico-micrografico dei Laboratori provinciali di igiene e profilassi.
Riguardo alla norma contenuta nell'art. 1 si deduce il contrasto
con i principi delle leggi statali, ispirate al criterio
dell'assunzione mediante pubblico concorso dei sanitari comunali come
si desume dagli artt. 34 e 68 del T.U. delle leggi sanitarie e
dall'art. 223 della legge comunale e provinciale. All'uopo il
Commissario dello Stato ha aggiunto che nemmeno di D.L. del 5 febbraio
1948, n. 61, riguardante gli impiegati civili dello Stato ed applicato
anche al personale dei Comuni e delle Provincie con la legge 1 marzo
1949, n. 55, venne esteso ai medici e veterinari e chimici dipendenti
dai Comuni e dalle Provincie. Quanto all'art. 3, l'illegittimità
costituzionale della norma si rappresenta oltre che in base al motivo
dianzi esposto, ossia del contrasto con il principio della legge
statale (art. 84 del T.U. leggi sanitarie) anche in base alla
considerazione che la norma protrae nel tempo, a distanza di circa
dieci anni, un beneficio (concorso interno nei riguardi del personale
dei predetti Laboratori provinciali) già concesso dalla legge
regionale 26 aprile 1955, n. 38.
Da ciò la violazione dell'art. 17, lett. b, dello Statuto
regionale per il quale la potestà legislativa regionale deve
esplicarsi entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si
informa la legislazione statale.
Si fa, poi, considerare che nella specie non sussisterebbero
condizioni particolari e interessi propri della Regione atti a
giustificare l'esercizio della predetta potestà legislativa in
materia, anche per quanto riguarda il principio organizzativo che
presiede alle condotte sanitarie. Tali condotte, come è noto, -
afferma il Commissario - sono dirette da un unico titolare con pienezza
di poteri e di responsabilità.
Si denunzia, infine, la violazione dell'art. 81 della Costituzione
e dell'art. 15 dello Statuto speciale, nel rilievo che l'imposizione
dell'onere del pagamento degli assegni al personale in soprannumero
prescinde dalla previsione dei mezzi necessari a far fronte alle nuove
spese, con conseguente lesione dell'autonomia degli Enti locali.
Il ricorso, depositato il 6 novembre 1965, è stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 284 del 13 novembre 1965
e nella Gazzetta Ufficiale della Regione n. 51 del 20 dello stesso mese
ed anno.
Il Presidente della Regione siciliana si è costituito in giudizio
con atto depositato il 24 novembre 1965.
Si eccepisce che il Commissario dello Stato ha basato la sua
impugnativa sull'art. 17, lett. b, dello Statuto siciliano, come se la
legge avesse per oggetto la materia dell'igiene e della sanità
pubblica, mentre in effetti essa ha per oggetto il regime degli Enti
locali e lo stato giuridico del personale relativo di cui all'art. 14,
lett. o e q dello Statuto, sulla quale materia la Regione ha competenza
esclusiva.
In subordine si rileva che il criterio dell'assunzione mediante
pubblico concorso non ha carattere assoluto e quotidianamente subisce
deroghe. In ogni caso, poi, si tratterebbe di un criterio generico nel
senso che vale per tutte le categorie di impiegati e funzionari,
"tendenziale" nel senso che esso cede di fronte a necessità e
contingenze straordinarie, e infine, di un criterio normale, la cui
applicazione abbastanza frequentemente viene associata al criterio
sostanziale del "periodo di prova", unico criterio capace di offrire
serie garanzie in ordine all'idoneità e alla preparazione
dell'aspirante a un determinato posto.
Pertanto non si può in alcun modo affermare l'inderogabilità al
criterio dell'assunzione del personale mediante pubblico concorso, né,
tanto meno, il criterio di cui trattasi potrebbe valere per il
personale sanitario, in vista della peculiarità della funzione ed in
relazione alla specifica rilevanza dell'interesse pubblico che sta a
base di essa: l'igiene e la sanità pubblica.
In effetti si tratterebbe di regolarizzare formalmente la posizione
di impiegati e funzionari che, assunti senza garanzia formale del
pubblico concorso, hanno offerto la maggiore garanzia, cioè quella
sostanziale per un lungo periodo di tempo. Infatti il motivo del
ricorso che si contesta avrebbe potuto giustificare il rifiuto
dell'assunzione ma non può giustificare la mancanza della
regolarizzazione.
Inoltre sarebbe ingiusto, e violerebbe il principio di eguaglianza
(art. 3 della Costituzione) il non estendere il beneficio della
regolarizzazione alle categorie dei sanitari e del personale affine.
Infine le norme del T.U. delle leggi sanitarie non costituirebbero
espressioni di principi e di interessi generali e tanto meno quelli
della legge comunale e provinciale che non hanno vigore nel territorio
della Regione siciliana.
Quanto al secondo motivo di ricorso, e cioè alla violazione
dell'art. 81 della Costituzione e dell'art. 15 dello Statuto regionale,
si deduce l'insostenibilità di una siffatta violazione in quanto
l'attribuzione di una portata così vasta e assoluta dell'autonomia
degli Enti locali, nell'ambito della Regione, avrebbe come risultato la
paralisi di ogni attività legislativa regionale in materia di stato
giuridico degli impiegati e funzionari dell'Isola, perché le
disposizioni relative a tale materia implicano necessariamente
conseguenze di natura finanziaria, e si assume, inoltre, che l'onere
finanziario non riguarda l'esercizio in corso, che l'art. 81 non si
applica alle spese concernenti esercizi futuri e che nella specie si
tratta di oneri incerti poiché la legge riguarda una serie di
condizioni che non è certo che si realizzeranno.
Pertanto si chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o,
in tutto o in parte, rigettato.
Con atto depositato il 6 novembre 1965 l'Avvocatura generale dello
Stato si è costituita in giudizio in difesa del Commissario dello
Stato per la Regione siciliana e con memoria presentata il 17 marzo
1966, ha dedotto che l'impugnazione della legge regionale è
principalmente fondata sulla violazione del principio dell'assunzione
mediante pubblico concorso sancito dall'art. 97 della Costituzione, a
cui è ispirata la legislazione statale, sia con riferimento agli
impiegati amministrativi e tecnici dei Comuni e delle Provincie (art.
223 legge comunale e provinciale) sia al personale sanitario presso gli
Enti medesimi (artt. 34, 68, 84 T.U. leggi sanitarie). Ha soggiunto
che se per l'art. 97 della Costituzione sono previste eccezioni al
suddetto principio, queste sono possibili solo ad opera del legislatore
nazionale; il che del resto non è avvenuto per il personale sanitario
perché è certo che tutte le norme che concernono l'assunzione degli
ufficiali sanitari, dei sanitari condotti e del personale addetto ai
Laboratori provinciali di igiene e profilassi prevedono l'assunzione di
detto personale mediante pubblico concorso.
Né, a parere dell'Avvocatura, merita accoglimento la tesi della
Regione per cui non della materia prevista nell'art. 17 dello Statuto
speciale, lett. b (igiene e sanità) si tratterebbe, bensì di quella
prevista nell'art. 14, lett. o e q, riguardante il regime degli Enti
locali e lo stato giuridico del personale relativo in cui la Regione ha
competenza legislativa esclusiva.
Tale assunto sarebbe infondato in considerazione della specialità
della materia (igiene e sanità) trattata dagli uffici alla cui
organizzazione è preordinata la legge impugnata, nonché dal rilievo
che le norme regionali devono trovare riscontro nella corrispondente
legge statale sanitaria che detta anche i principi generali per
l'assunzione del personale sanitario.
Infine, il principio dell'inderogabilità dell'assunzione del
personale sanitario per pubblico concorso si desumerebbe anche dalla
circostanza, verificatasi in passato, che quando il legislatore
nazionale ha previsto la sistemazione nei ruoli del personale
avventizio presso gli Enti locali mediante concorsi interni (D.L. 5
febbraio 1948, n. 61), ed ha poi esteso tale beneficio al personale
sanitario presso gli Enti medesimi (legge 1 marzo 1949, n. 55), ha
escluso dal beneficio stesso i medici e i chimici dipendenti dai Comuni
e dalle Provincie. Nei confronti di questi si sarebbero dovute
applicare le norme vigenti per la loro assunzione.
Né sarebbe possibile ravvisare nella propria tesi, che poi è
quella del Commissario dello Stato, una violazione del principio di
eguaglianza, come sostiene la Regione, trattandosi di categorie diverse
di personale che giustificano un diverso trattamento.
L'Avvocatura nega poi che nella specie sussisterebbero particolari
condizioni e interessi propri della Regione e, per quanto riguarda il
personale dei laboratori di igiene e profilassi, osserva, come già il
Commissario dello Stato aveva rilevato, che detto personale si sarebbe
già avvalso dei benefici contenuti nella precedente legge regionale 26
aprile 1955, n. 38.
Per ciò che attiene alla violazione dell'art. 81 della
Costituzione l'Avvocatura ritiene sussistente la violazione sia perché
la sistemazione in pianta stabile, anche in soprannumero, comporta a
carico degli Enti locali l'imposizione di oneri e la legge impugnata
non prevede i necessari mezzi di copertura, sia perché, ammesso che la
legge riguardi esercizi futuri, anche con riguardo a detti esercizi la
Corte ha affermato la necessità dell'osservanza dell'art. 81, e cita
in proposito le sentenze un. 30 e 47 del 1959 e nn. 16 e 37 del 1961.
Conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso del Commissario dello
Stato per la Regione siciliana e la conseguente dichiarazione di
illegittimità costituzionale della legge impugnata. Considerato in diritto
1. - Il punto dal quale si deve partire per risolvere la questione
sottoposta alla Corte è quello di accertare se la potestà legislativa
esercitata dalla Regione nel caso in esame sia fondata sull'art. 14,
lett. o e q, dello Statuto speciale, come assume la Regione, o
sull'art. 17, lett. b, dello stesso Statuto, come sostiene il
Commissario dello Stato.
La Corte osserva che, a parte ogni questione in ordine alla portata
ed ai limiti delle disposizioni contenute nelle lettere o e q dell'art.
14, in relazione ai poteri della Regione sullo stato giuridico ed
economico del personale degli enti territoriali nel quadro
dell'autonomia amministrativa e finanziaria di tali enti riconosciuta
dal successivo art. 15, le disposizioni contenute nella legge impugnata
rientrano nella materia prevista dall'art. 17, lett. b.
È tradizionale nel sistema della nostra legislazione che le norme
riguardanti lo stato giuridico ed economico del personale sanitario
addetto ai servizi dei Comuni e delle Provincie appartengano alla
materia sanitaria.
Il T.U. delle leggi sanitarie, che, pur rielaborandole, riproduce
sostanzialmente le disposizioni anteriori, disciplina integralmente lo
stato giuridico ed economico degli ufficiali sanitari, dei sanitari
addetti agli uffici sanitari comunali, dei sanitari condotti, degli
addetti ai Laboratori provinciali di igiene e profilassi; anche i
poteri regolamentari dei Comuni e delle Provincie ed i relativi
controlli nei riguardi di questo personale sono autonomamente previsti
e disciplinati (si vedano, fra gli altri, gli artt. 33, 34, 66, 68 e 84
del citato T.U. ed il corpo delle norme regolamentari statali nella
stessa materia).
Questa disciplina, oltre che essere integrale, è autonoma rispetto
alla legge comunale e provinciale, anche se qualcuna delle norme
fondamentali di questa si applichi al personale sanitario in quanto
esprima principi generali valevoli per tutti i dipendenti.
La legislazione successiva al 1934 non si è discostata da questo
criterio; anzi, con la istituzione del Ministero della sanità, ha
accentuato l'aspetto autonomo di questo ramo della legislazione e per
qualche categoria di dipendenti comunali (per esempio, gli ufficiali
sanitari) ha messo in rilievo il carattere di organo periferico
dell'Amministrazione sanitaria statale (si veda la sentenza di questa
Corte n. 61 del 1960).
Tutto ciò significa che la disciplina legislativa riguardante il
personale sanitario fa parte integrante della materia sanitaria.
2. - Posto che la materia in cui rientra la legge impugnata è
compresa nell'art. 17 dello Statuto siciliano, la questione si riduce a
vedere se tale legge è nei limiti segnati da detta norma. E la Corte
ritiene che questi limiti siano stati oltrepassati.
Ai fini del decidere, basterà rilevare l'aspetto più appariscente
di tale violazione. Seguendo la giurisprudenza di questo Collegio, che
si è formata precipuamente nel campo della potestà legislativa
tributaria, ed adeguando tale giurisprudenza ai campi estranei a quello
tributario, può dirsi che il criterio circa la conformità della legge
regionale ai principi della legislazione dello Stato è questo: la
legge regionale, al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed
agli interessi propri della Regione, non dovrebbe discostarsi dal tipo
di disciplina dato dalle leggi statali intervenute nella stessa
materia.
Ora, la legge impugnata non rispetta questa condizione, anzi è in
contrasto con tutto l'indirizzo della legislazione dello Stato, la
quale ha escluso il personale sanitario dall'ammissione in pianta
stabile per via dei concorsi interni (legge 1 marzo 1949, n. 55). E la
ragione di questa esclusione sta nella delicatezza delle mansioni
affidate ai sanitari ed ai chimici nel campo della tutela della salute
e nella conseguente necessità di effettuare, prima dell'assunzione in
ruolo, rigorosi accertamenti attraverso il pubblico concorso; e ciò
anche in relazione all'organizzazione degli uffici sanitari, che non
ammettono titolari in soprannumero. Del resto, nessuna particolare
esigenza della Regione vale a giustificare una deviazione da tali
principi.
Queste ragioni sono sufficienti per procedere alla dichiarazione di
illegittimità della legge senza che occorra esaminare le altre
argomentazioni addotte dalla difesa dello Stato, non esclusa quella
fondata sulla violazione dell'art. 97 della Costituzione, che,
peraltro, non risulta richiamato nel ricorso.
3. - Poiché per le ragioni esposte si deve dichiarare
l'illegittimità costituzionale della intera legge impugnata, non è
necessario prendere in esame la doglianza relativa alla violazione
dell'art. 81 della Costituzione e dell'art. 15 dello Statuto speciale,
pur essendo opportuno ricordare, in linea di principio, i canoni già
enunciati, e di recente riaffermati e precisati, da questa Corte nel
senso che l'art. 81 è applicabile anche per le spese delle Regioni e
per quelle afferenti ai futuri anni finanziari. Giova anche ricordare
la riserva fatta dalla stessa Corte circa il rispetto dell'autonomia
finanziaria degli enti territoriali, riconosciuta dall'art. 15 dello
Statuto siciliano (si veda la recente decisione n. 23 del 1966).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale della legge approvata
dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 21 ottobre 1965,
recante: "Estensione delle norme delle leggi regionali 28 novembre
1952, n. 54, e 26 aprile 1955, n. 38, rispettivamente ai sanitari
dipendenti dalle Amministrazioni comunali ed al personale dei
Laboratori di igiene e profilassi della Sicilia".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1966.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1966:41 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte