Sentenza n. 41/1967
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 04/04/1967 · relatore Costantino Mortati
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 11d.P.R. 715/1961
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico del
D.P.R. 9 maggio 1961, n. 715, nella parte in cui attribuisce efficacia
erga omnes all'art. 11 del contratto collettivo di lavoro 2 ottobre
1959, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24
luglio 1959, da valere per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili
ed affini della provincia di La Spezia, nonché dell'accordo collettivo
provinciale del 30 settembre 1959, costitutivo della Cassa edile
spezzina di mutualità e di assistenza, e dell'accordo provinciale del
2 ottobre 1959 per la costituzione della Cassa edile e per la redazione
dello statuto e del regolamento della Cassa medesima, promosso con
ordinanza emessa il 25 ottobre 1965 dal Tribunale di La Spezia nel
procedimento civile vertente tra il Sindacato provinciale lavoratori
edili ed affini (S.L.E.A. - C.I.S.N.A.L.), l'Associazione degli
industriali della provincia di La Spezia, il Sindacato provinciale di
La Spezia della Federazione italiana lavoratori delle costruzioni ed
affini (F.I.L.C.A. - C.I.S.L.), il Sindacato provinciale di La Spezia
della federazione italiana lavoratori del legno, dell'edilizia ed
affini (F.I.L.E.A. - C.G.I.L.), la Cassa edilizia spezzina di
mutualità e assistenza ed il Sindacato provinciale edili (F.E.N.E.A.
- U.I.L.), iscritta al n. 39 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105 del 30 aprile 1966.
Udita nella camera di consiglio del 16 marzo 1967 la relazione del
Giudice Costantino Mortati.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del giudizio civile promosso dal sindacato provinciale
lavoratori edili ed affini (S.L.E.A - C.I.S.N.A.L.) contro
l'Associazione degli industriali della provincia di La Spezia, contro
il Sindacato provinciale di La Spezia della Federazione italiana
lavoratori delle costruzioni ed affini (F.I.L.C.A. - C.I.S.L.), contro
il Sindacato provinciale di La Spezia della Federazione italiana
lavoratori del legno, dell'edilizia ed affini (F.I.L.E.A. - C.G.I.L.),
contro la Cassa edile spezzina di mutualità ed assistenza, contro il
Sindacato provinciale edili (F.E.N.E.A. - U.I.L.) e contro altri
soggetti poi estromessi dal giudizio con sentenza parziale, il
Tribunale di La Spezia ha sollevato, con ordinanza in data 25 ottobre
1965, questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del
D.P.R. 9 maggio 1961, n. 715, nella parte in cui attribuisce efficacia
erga omnes alle norme indicate in epigrafe, istitutivo della Cassa
edile spezzina.
Nell'ordinanza si fa presente che la soluzione risulta già dalla
motivazione della sentenza di questa Corte n. 129 del 1963, ma che dal
momento che il dispositivo di tale pronuncia non investe espressamente
le norme del contratto collettivo relativo alla provincia di La Spezia,
limitandosi a dichiarare costituzionalmente illegittime quelle
corrispondenti contenute nel contratto collettivo nazionale e nel
contratto collettivo per la provincia di Salerno, è necessario che la
consequenziale illegittimità delle norme in questione sia dichiarata
mediante una nuova pronuncia della Corte (come già fu affermato, ad
esempio, nella sentenza n. 97 del 1964).
In considerazione di ciò, il Tribunale ha disposto la sospensione
del giudizio e la trasmissione degli atti a questa Corte. L'ordinanza,
notificata e comunicata a termini di legge, è stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 105 del 30 aprile 1966. Nessuna delle parti si è
costituita nel giudizio così promosso. Considerato in diritto :
La questione proposta con l'ordinanza del Tribunale di La Spezia si
presenta sotto ogni aspetto corrispondente a quella risolta con la
sentenza n. 129 del 1963 e, riguardando un complesso di norme che hanno
una portata distinta da quelle espressamente dichiarate illegittime con
tale pronuncia, anche se per il loro contenuto analoghe, deve essere
nuovamente decisa con sentenza.
Nel merito tuttavia non vi è che da ripetere quanto allora fu
detto e cioè che le disposizioni degli accordi o contratti collettivi
relative agli obblighi derivanti per gli addetti alle industrie
edilizie ed affini dalla costituzione delle casse edili non
corrispondono alle finalità per l'adempimento delle quali è stato
attribuito il potere legislativo delegato ai sensi della legge 14
luglio 1959, n. 741, e pertanto tali obblighi non possono essere fatti
valere obbligatoriamente anche nei confronti dei non iscritti alle
associazioni che li hanno stipulati. Donde l'illegittimità delle
disposizioni cui si riferisce la questione sollevata dal Tribunale di
La Spezia.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del
D.P.R. 9 maggio 1961, n. 715, nella parte in cui rende obbligatorie
erga omnes le clausole contenute nell'art. 11 del contratto collettivo
di lavoro 2 ottobre 1959, integrativo del contratto collettivo
nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per i lavoratori
dipendenti dalle imprese edili ed affini della provincia di La Spezia,
nonché nell'accordo collettivo provinciale 30 settembre 1959,
costitutivo della Cassa edile spezzina di mutualità e di assistenza, e
dell'accordo provinciale 2 ottobre 1959 per la costituzione della Cassa
edile e per la redazione dello statuto e del regolamento della Cassa
medesima, per violazione dell'articolo 76 della Costituzione, con
riferimento alla legge 14 luglio 1959, n. 741.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 marzo 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI.
ECLI:IT:COST:1967:41 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte