Sentenza n. 41/1970
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/03/1970 · relatore Paolo Rossi
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 1legge 741/1959
- art. 8legge 741/1959
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 2 gennaio
1962, n. 481, nella parte in cui rende obbligatorie erga omnes le
clausole 91, 96 e 97 del contratto collettivo nazionale di lavoro 28
giugno 1958 per i dipendenti delle imprese commerciali, promosso con
ordinanza emessa il 19 giugno 1968 dal pretore di Arezzo nel
procedimento penale a carico di Prati Aldo, iscritta al n. 208 del
registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 261 del 12 ottobre 1968.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udito nell'udienza pubblica del 25 febbraio 1970 il Giudice
relatore Paolo Rossi;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Gastone Dallari,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
In sede di opposizione a decreto penale di condanna, tale Aldo
Prati, imputato della contravvenzione prevista e punita dall'art. 8
della legge 14 luglio 1959, n. 741, per non aver corrisposto, nella
qualità di amministratore delegato della I.M.A. S.r.l., l'indennità
di anzianità all'ex impiegato dimissionario Pietro Fabrizi, eccepiva
l'illegittimità costituzionale, per eccesso di delega, del d.P.R. 2
gennaio 1962, n. 481, nella parte in cui aveva reso obbligatorie erga
omnes le clausole 91, 96, 97 del contratto collettivo nazionale di
lavoro 28 giugno 1958 per i dipendenti da aziende commerciali.
Il Pretore procedente ritenendo rilevante e non manifestamente
infondata l'eccezione sollevata, sospendeva il giudizio in corso e
rimetteva gli atti a questa Corte, prospettando il dubbio che gli artt.
91, 96, 97 del citato contratto collettivo - che stabiliscono,
rispettivamente, la misura dell'indennità di liquidazione in relazione
alle mansioni esplicate ed all'anzianità di servizio, il momento in
cui deve essere versata, e l'obbligo di corresponsione anche in caso di
dimissioni volontarie - esorbitino dai limiti stabiliti dalla norma
delegante, che fa riferimento al solo fine "di assicurare minimi
inderogabili di trattamento economico e normativo" (art. 1 legge 14
luglio 1959, n. 741).
È intervenuto in giudizio, con atto depositato il 31 ottobre 1968,
il Presidente del Consiglio dei Ministri.
L'Avvocatura generale dello Stato ha rilevato che il riconoscimento
di un diritto all'indennità di anzianità in caso di recesso
costituisce un istituto inderogabile nel trattamento economico dei
lavoratori, e come tale è legittimamente disciplinato dai contratti
collettivi, ed ha concluso negando che le norme impugnate eccedano dai
ricordati limiti stabiliti dalla legge delegante (art. 1 citata legge
741 del 1959).
Con successiva memoria l'Avvocatura ha insistito nelle conclusioni
prese. Considerato in diritto :
La Corte costituzionale è chiamata a decidere se contrasti o meno
con l'art. 76 della Costituzione, in relazione alla norma delegante che
mira "ad assicurare minimi inderogabili di trattamento economico e
normativo" (art. 1 legge 14 luglio 1959, n. 741), il D.P.R. 2 gennaio
1962, n. 481, nella parte in cui ha reso obbligatorie erga omnes le
clausole 91, 96, 97 del contratto collettivo nazionale di lavoro 28
giugno 1958, che disciplinano rispettivamente la misura dell'indennità
di anzianità spettante ai dipendenti delle imprese commerciali, il
momento in cui dev'esser versata, e l'obbligo di corrisponderla in caso
di dimissioni del lavoratore.
La questione proposta è infondata.
La legge di delegazione 14 luglio 1959, n. 741, autorizzava il
Governo ad estendere erga omnes, con norme delegate, tutte le clausole
dei contratti collettivi indicati nell'art. 3 - con esclusione di
quelle contrarie a norme imperative di legge - al fine di "assicurare
minimi inderogabili di trattamento economico e normativo nei confronti
di tutti gli appartenenti ad una medesima categoria" (art. 1).
Per giurisprudenza costante della Corte costituzionale rientra
nella delega anzidetta la disciplina "della formazione, dello
svolgimento ed estinzione del rapporto di lavoro, e dei correlativi
diritti e doveri delle parti che in esso intervengono" (sentenza n. 45
del 1966; conformi sentenze n. 129 del 1963 e 26 del 1967). È noto
altresì che con altre decisioni questa Corte ha delineato la nozione
di trattamento normativo "nel senso più comprensivo di ogni specie di
pattuizione, anche a carattere non economico patrimoniale, necessaria
ad assicurare ai lavoratori un'esistenza degna della persona umana"
(sentenza n. 12 del 1969).
Dimostrata così l'ampia portata della delega contenuta nella legge
di delegazione in esame, risulta evidente che la norma impugnata, con
l'estendere erga omnes le clausole 91, 96, 97 del citato c.c.n.l., ha
provveduto propriamente ad integrare la disciplina legislativa dei
diritti e dei doveri nascenti dalla cessazione del rapporto di lavoro,
rimanendo puntualmente nell'ambito della norma delegante, senza violare
affatto l'art. 76 della Costituzione: in realtà anche quei benefici
che si realizzano solo alla cessazione del rapporto di lavoro rientrano
nel "trattamento economico e normativo", di cui alla legge di
delegazione, proprio perché essi maturano gradualmente durante lo
svolgimento del rapporto stesso; non a caso questa Corte ha
riconosciuto la natura retributiva dell'indennità di anzianità
(sentenza n. 75 del 1968).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
del D.P.R. 2 gennaio 1962, n. 481, nella parte in cui ha reso
obbligatorie erga omnes le clausole 91, 96, 97 del contratto collettivo
nazionale di lavoro 28 giugno 1958 per i dipendenti delle imprese
commerciali, sollevata, in relazione agli artt. 1 e 8 della legge 14
luglio 1959, n. 741, ed in riferimento all'art. 76 della Costituzione,
dal pretore di Arezzo con ordinanza del 19 giugno 1968.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1970:41 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte