Sentenza n. 41/1971
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/03/1971 · relatore Angelo de Marco
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 121 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18
giugno 1931, n. 773, promosso con ordinanza emessa il 12 febbraio 1969
dal tribunale di Venezia nel procedimento penale a carico di Gulmini
Orfeo, iscritta al n. 274 del registro ordinanze 1969 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 200 del 6 agosto 1969.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 28 gennaio 1971 il Giudice relatore
Angelo De Marco;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza 12 febbraio 1969, emessa nel corso del procedimento
penale a carico di Orfeo Gulmini, imputato, fra l'altro, di
contravvenzione all'art. 121; primo e secondo comma del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 maggio 1931,
n. 773; per avere esercitato il mestiere di barcaiuolo, senza
l'iscrizione nell'apposito registro, il tribunale di Venezia, ad
istanza del p.m., dichiarava rilevante e non manifestamente infondata
la questione di legittimità costituzionale di detto articolo, per
contrasto con l'art. 4, primo comma, della Costituzione.
Osservava, al riguardo, il tribunale che la questione appariva non
manifestamente infondata, "in quanto, ponendo la norma denunciata dei
limiti non legati ad alcun criterio obbiettivo di giudizio, contrasta
col principio di diritto al lavoro, inteso come libertà, sancito
dall'art. 4 della Costituzione".
Dopo gli adempimenti di legge, la questione così sollevata, è
venuta ora alla cognizione della Corte.
E, intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato,
che, con la memoria di intervento, in base ai principi affermati da
talune sentenze di questa Corte, chiede che la questione venga
dichiarata infondata. Considerato in diritto :
1. - L'art. 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
sotto il titolo "Dei mestieri girovaghi e di alcune classi di
rivenditori", dispone testualmente: " Salve le disposizioni di questo
testo unico circa la vendita ambulante delle armi, degli strumenti atti
ad offendere e delle bevande alcoliche, non può essere esercitato il
mestiere ambulante di venditore o di distributore di merci, generi
alimentari o bevande, di scritti o disegni, di cenciaiuolo,
saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino,
cocchiere, conduttore di autoveicoli di piazza, barcaiuolo,
lustrascarpe e mestieri analoghi, senza previa iscrizione in un
registro apposito presso l'autorità locale di pubblica sicurezza.
Questa rilascia certificato dell'avvenuta iscrizione.
L'iscrizione non è subordinata alle condizioni prevedute dall'art.
11 né a quella preveduta dal capoverso dell'art: 12, salva sempre la
facoltà dell'autorità di pubblica sicurezza di negarla alle persone
che ritiene capaci di abusarne.
È vietato il mestiere di ciarlatano".
La legittimità costituzionale di questa norma, con l'ordinanza di
rinvio, viene posta in dubbio per asserito contrasto con l'art. 4,
comma primo, della Costituzione, peraltro sotto il limitato profilo "
dell'apposizione di limiti non collegati ad alcun criterio obbiettivo
di giudizio", con evidente riferimento alla potestà discrezionale
dell'autorità di pubblica sicurezza di negare l'iscrizione alle
persone che ritiene capaci di abusarne.
2. - Questa Corte ha avuto più volte occasione di identificare il
contenuto ed il significato dell'art. 4 della Costituzione e,
sopratutto, per quanto può interessare nel presente giudizio, ha
affermato taluni principi, in base ai quali può ben ritenersi, in
linea generale, che il principio della libertà di scegliere
un'attività di lavoro non è leso né compresso in modo tale da essere
annullato per effetto di limitazioni poste dalla legge a tutela di
altri interessi e di altre esigenze sociali, come l'iscrizione in albi
professionali, la determinazione di requisiti particolari, per
l'ammissione a posti di lavoro, la determinazione di modi e condizioni
per l'assunzione di lavoratori (sentenze 5 giugno 1956, n. 1; 26
gennaio 1957, n. 33; 7 aprile 1957, n. 53; 7 aprile 1958, n. 30; 13
febbraio 1960, n. 6; 15 marzo 1960, n. 12; 7 giugno 1963, n. 105).
In particolare, poi, con la sentenza n. 33 del 1957, pronunciata
proprio in un giudizio nel quale si contestava la legittimità
costituzionale dello stesso art. 121 della legge di pubblica sicurezza,
di cui si contende in questa sede, in riferimento all'art. 21 della
Costituzione (per la parte in cui si richiede l'iscrizione
nell'apposito registro anche dei venditori ambulanti di scritti o
disegni), questa Corte dichiarava la questione infondata, considerando
che la norma impugnata, come si rileva dal successivo art. 122, è di
carattere generale, ispirata alla tutela dell'adolescenza e ad esigenze
preventive di pubblica sicurezza, per le quali la legge ritiene
opportuno che non manchi un certo controllo delle persone che
esercitano mestieri girovaghi.
3. - Sulla base dei richiamati precedenti giurisprudenziali, anche
sotto il limitato profilo come sopra prospettato, la questione risulta
infondata.
Come questa Corte ha più volte affermato (da ultimo sentenza n. 32
del 1969), discrezionalità non significa arbitrio, in quanto
l'amministrazione deve sempre indirizzare la sua azione e la sua
volontà all'esatta osservanza della legge che le conferisce la
relativa potestà.
Risulta dalla sopra richiamata sentenza n. 33 del 1957 che questa
Corte ha esclusa la illegittimità costituzionale della norma in cui si
prevede un certo controllo sulle persone che esercitano i mestieri
girovaghi, giustificato dalla tutela della adolescenza e dalle esigenze
preventive di pubblica sicurezza, cui la norma dell'art. 121 si ispira,
come si evince dal successivo art. 122.
I limiti di questo controllo, quindi, ben lungi dal non essere
collegati ad alcun criterio obbiettivo di giudizio, risultano ben
chiari dalle finalità sopra enunciate che ispirano la norma, finalità
alle quali, attenendosi al citato art. 122, deve adeguarsi la
discrezionalità dell'apprezzamento, in base al quale si può pervenire
al diniego della iscrizione.
Che se poi di questa potestà, in concreto, si facesse cattivo uso,
sarebbe sempre aperta al cittadino, che se ne ritenesse leso, la via
della tutela giurisdizionale amministrativa, sotto il profilo
dell'eccesso di potere.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sollevata, con
l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento all'art. 4; primo comma,
della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1971:41 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte