Sentenza n. 41/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/03/1975 · relatore Nicola Reale
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 122d.P.R. 18/1971
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dei decreti del
Presidente della Repubblica 2 febbraio 1970, n. 62, e 18 febbraio 1971,
n. 18, recanti modifica e aggiornamento di disposizioni legislative in
materia doganale, promosso con ordinanza emessa il 27 gennaio 1972 dal
pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Bondi Bettina e
Bonazzi Cesare, iscritta al n. 157 del registro ordinanze 1972 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 del 28
giugno 1972.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 18 dicembre 1974 il Giudice
relatore Nicola Reale;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con atto notificato in data 29 novembre 1971 la signora
Bettina Bondi, premesso di aver svolto per oltre un anno l'attività
tipica dei procuratori doganali nell'interesse del dott. Cesare
Bonazzi, spedizioniere autorizzato, senza peraltro essere stata da lui
accreditata in dogana, lo conveniva in giudizio innanzi al pretore di
Bologna e ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni subiti per
non aver potuto beneficiare, a causa del mancato accreditamento,
dell'applicazione dell'art. 126, comma primo, del d.P.R. 18 febbraio
1971, n. 18, emesso in attuazione della delega conferita al governo con
legge 23 gennaio 1968, n. 29, per la modifica e l'aggiornamento delle
disposizioni legislative in materia doganale. L'articolo suddetto
prevede particolari agevolazioni per l'acquisto della qualità di
spedizioniere doganale da parte dei procuratori doganali che al 30
giugno 1971 risultino ammessi da almeno un anno ad operare in dogana in
qualità di speciali procuratori di commercianti o di spedizionieri
doganali ai sensi dell'articolo 38, primo comma, del r.d. 13 febbraio
1896, n. 65.
Il pretore, accogliendo un'eccezione del convenuto, ha sollevato,
in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, questioni di
legittimità costituzionale del già citato d.P.R. 18 febbraio 1971, n.
18, nel suo complesso ed, in particolare, degli artt. 122,123 e 126
nonché del d.P.R. 2 febbraio 1970, n. 62, contenente, al pari del
primo, modificazioni e aggiornamento di disposizioni legislative in
materia doganale in attuazione della legge delega 23 gennaio 1968, n.
29.
2. - Nel giudizio non vi è stata costituzione di parte ma è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con foglio di deduzioni
depositato il 10 luglio 1972, le cui conclusioni si precisano in una
richiesta di declaratoria di infondatezza di tutte le questioni
sollevate. Considerato in diritto :
1. - Nell'ordinanza di rimessione l'incostituzionalità in toto del
d.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18, e del d.P.R. 2 febbraio 1970, n. 62, è
prospettata sotto un duplice profilo. Si afferma infatti che il
Governo, nell'esercizio del potere legislativo delegato conferitogli
con la legge 23 gennaio 1968, n. 29, avrebbe violato i principi di cui
agli artt. 76 e 77 Cost. sia perché l'esercizio della delega sarebbe
stato frazionato in più provvedimenti legislativi (e cioè nei due
suddetti decreti) senza che il legislatore delegato avesse conferito,
nella materia in questione, poteri delegati distinti, e sia perché nel
d.P.R. n. 18 del 1971 non si sarebbe data attuazione ai punti 13,25,
seconda parte, e 26 dell'art. 2 della legge di delegazione.
2. - La prima questione è evidentemente infondata, ben potendo il
Governo dare attuazione alla delega conferitagli attraverso una
pluralità di distinti decreti legislativi purché emanati, come nella
specie è avvenuto, entro i limiti di tempo stabiliti.
Nemmeno sono fondate le censure per l'attuazione soltanto parziale
della delega, da tale circostanza potendo semmai derivare una
responsabilità politica del Governo verso il Parlamento, quando la
delega abbia carattere imperativo, ma non anche la illegittimità
costituzionale delle norme frattanto emanate, sempre che, per il loro
contenuto, non siano tali da porsi in contrasto con i principi ed i
fini della legge di delegazione.
Ma non è questo il caso di specie. Invero, quanto all'omessa
attuazione, nel decreto n. 18 del 1971, dei punti 13 e 25 seconda parte
(concernenti, rispettivamente, agevolazioni a favore dell'attività
peschereccia nazionale e l'emissione di documenti doganali e relativi
duplicati in caso di smarrimento e di distruzione), può osservarsi che
trattasi di oggetti che (come si riconosce nell'ordinanza di
rimessione) riguardano la disciplina di settori specifici e secondari,
non incidenti sulla organicità del sistema risultante dai principi e
dai criteri direttivi della legge di delegazione.
Pertanto la mancata attuazione della delega, in ordine ad essi, non
potrebbe mai comportare l'invalidazione di tutta la legge delegata.
E ciò a prescindere dal rilievo, non privo di valore, che le
materie cui essi si riferiscono sono state oggetto recentemente di
apposita disciplina, per quanto riguarda l'attività peschereccia, con
il regolamento CEE n. 802 del 1968 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della CEE n. 148 del 1968) e, per quanto attiene alla emissione di
documenti doganali e dei relativi duplicati, con la legge 4 gennaio
1968, n. 15, il che ha indotto il legislatore delegato a non adottare
altri provvedimenti in materia com'è chiarito nella relazione di cui
si farà cenno nel numero seguente.
3. - Né a diversa conclusione può giungersi per ciò che concerne
la mancata attuazione del punto 26 che prevede un organico
riordinamento della materia relativa alle sanzioni doganali. Anche in
tal caso la non attuazione della delega, pur avendo riferimento ad un
settore certamente non secondario della legge di delegazione, non è
tuttavia tale da compromettere la riforma dell'ordinamento doganale di
cui la legge in parola ha inteso promuovere l'attuazione e da
determinare, conseguentemente, l'invalidazione dell'intera legge
delegata, salvo eventuali disarmonie tra le leggi stralcio e la
superstite normativa sanzionatoria; disarmonie di carattere parziale e
costituenti lacune al caso eliminabili nei modi previsti
dall'ordinamento, senza sacrificio dell'intera normativa.
Invero la materia doganale è assai vasta e complessa (come può
desumersi anche dall'esame, sia pure sommario, dei ventotto punti in
cui sono enunciati dall'art. 2 della legge in questione i principi e
criteri direttivi cui avrebbe dovuto attenersi il legislatore delegato)
ed abbraccia una serie di istituti, di prevalente carattere
amministrativo, dei quali solo con evidente forzatura potrebbe
sostenersi l'inscindibilità rispetto al settore concernente le
violazioni doganali: basti pensare alle disposizioni
sull'organizzazione dei servizi doganali, a quello sulla rappresentanza
in dogana e, più in generale, sulla obbligazione tributaria doganale.
Ed in effetti tale complessa materia è stata solo di recente riunita
in un solo testo normativo (e precisamente nel d.P.R. 23 gennaio 1973,
n. 43, che ha approvato il testo unico delle disposizioni legislative
in materia doganale, trasferendo, fra l'altro, nel suo titolo VII
"Delle violazioni doganali", il titolo IX "Dei reati doganali", che
faceva parte della legge doganale 24 settembre 1940, n. 1424,
integralmente abrogata dall'art. 352 del t.u.) mentre per il passato
numerosi settori, e non certo secondari, quale ad esempio, quello
concernente le controversie doganali, trovavano la propria disciplina
in appositi testi normativi (r.d. 9 aprile 1911, n. 330, e successive
modificazioni).
Del resto la stessa legge delega n. 29 del 1968 non esaurisce
l'intera materia doganale, com'è fatto palese dal secondo comma
dell'art. 1 (che esclude dalla delega alcune materie) e dal primo comma
dell'art. 2 (che fa salve le disposizioni relative al regime daziario
stabilito dalla tariffa dei dazi doganali di importazione) e com'è
comprovato, altresì, dalla circostanza che la riforma abbia trovato
svolgimento anche attraverso altri provvedimenti normativi, quali ad
es. il d.P.R. 27 dicembre 1969, n. 1130, ed il d.P.R. 30 dicembre 1969,
n. 1133, emanati in attuazione della legge delega 13 ottobre 1969, n.
740, ed il cui contenuto è stato poi in un secondo momento
sostanzialmente trasfuso nel già citato t.u. n. 43 del 1973.
Resta così confermata, anche sotto tale ulteriore profilo,
l'infondatezza dell'assunto dell'ordinanza di rimessione secondo cui la
mancata attuazione del punto 26 avrebbe determinato lo sviamento della
legge delegata dal suo fine istituzionale e ne avrebbe provocato,
conseguentemente, la totale invalidazione.
Non è inopportuno comunque osservare che l'omissione è stata
determinata, fra l'altro, secondo quanto si legge nella relazione
ufficiale illustrativa al d.P.R. n. 18 del 1971, dalla esigenza di
coordinare la futura disciplina con i principi della riforma tributaria
in itinere e di attendere l'esito degli studi e delle iniziative
legislative in corso nel campo del diritto penale sostanziale e
processuale.
La questione è quindi infondata sotto ogni riflesso.
4. - Per ragioni analoghe a quelle di cui ai nn. 2 e 3 vanno
dichiarate infondate le censure, a detta del pretore subordinate,
riguardanti il d.P.R. n. 62 del 1970.
5. - E quanto già rilevato vale a negare ogni fondamento anche a
quelle concernenti l'art. 123, formulate sotto il profilo che detta
norma - abrogando solo in parte la legge doganale n. 1424 del 1940 -
si sarebbe posta in contrasto con la finalità, cui si ispira la legge
delega, di dare un'organica e completa ristrutturazione di tutta la
disciplina della materia doganale, laddove tale finalità è limitata
alla sola materia delle sanzioni per la quale il legislatore delegato
non ha provveduto.
6. - Le censure rivolte all'art. 122 in quanto esso avrebbe
previsto, in mancanza di una specifica autorizzazione dell'autorità
delegante, una vacatio legis più ampia di quella ordinaria sono prive
di rilevanza poiché hanno riferimento ad una disposizione la cui
applicazione non viene in considerazione nel caso di specie.
7. - In ordine, infine, al preteso vizio dell'art. 126 non può non
essere ritenuta infondata la tesi del giudice a quo secondo cui il
legislatore delegato, nel dettare una disciplina transitoria per i
procuratori doganali avrebbe ecceduto dai confini della legge delega
che al punto 5 dell'art. 2 sembrerebbe prevedere l'emanazione di norme
transitorie solo a favore degli spedizionieri e non anche dei
procuratori doganali.
L'art. 126 non può infatti essere considerato isolatamente ma va
ricollegato agli artt. 20 e seguenti del d.P.R. n. 18 del 1971 (il cui
contenuto è stato ora riprodotto senza varianti negli artt. 40 e segg.
del t.u. n. 43 del 1973) che, in attuazione dei punti 5 e 6 dell'art. 2
della legge delega, hanno profondamente innovato la disciplina della
rappresentanza in dogana.
Nell'ordinamento abrogato (art. 17 legge n. 1424 del 1940) la
rappresentanza poteva essere conferita o a spedizionieri autorizzati ad
agire in dogana o a persone munite di apposito mandato (procuratori).
Secondo le nuove disposizioni, invece, la rappresentanza per il
compimento delle operazioni doganali può essere conferita
esclusivamente ad uno spedizioniere doganale iscritto all'albo
professionale e solo eccezionalmente può essere conferita ad uno
spedizioniere doganale non iscritto nell'albo professionale, purché si
tratti di un dipendente del proprietario della merce.
La figura del procuratore doganale, quale soggetto diverso dal
titolare dei diritti e delle obbligazioni doganali e a lui legato da un
rapporto di mandato, è così scomparsa nel nuovo ordinamento. Donde
l'opportunità di dettare norme transitorie per far salve posizioni
acquisite dai procuratori doganali che fossero accreditati in dogana
prima della entrata in vigore della nuova disciplina.
D'altro canto non va dimenticato che il limite dei principi e dei
criteri direttivi se serve a circoscrivere il campo della delegazione,
sì da evitare che essa possa essere esercitata in modo divergente
dalle finalità che la ispirarono, non esclude che il legislatore
delegato possa valutare le particolari situazioni giuridiche della
legislazione precedente che nella legge delegata devono trovare una
nuova regolamentazione (Corte cost. 16 gennaio 1957, n. 3).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 122 del d.P.R. 18 febbraio
1971, n. 18 sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 della
Costituzione, dal pretore di Bologna con l'ordinanza in epigrafe;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
del d.P.R. 2 febbraio 1970, n. 62, e del d.P.R. 18 febbraio 1971, n.
18, contenenti entrambi modifica e aggiornamento di disposizioni
legislative in materia doganale in attuazione della legge di
delegazione 23 gennaio 1968, n. 29, quanto al primo d.P.R. per intero,
e quanto al secondo decreto, sia per intero sia con particolare
riferimento agli artt. 123 e 126; questioni sollevate, in riferimento
agli artt. 76 e 77 della Costituzione, dal pretore di Bologna con
l'ordinanza in epigrafe.
Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 20 febbraio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI
- ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:41 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte