Corte costituzionale

Ordinanza n. 41/1980

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/03/1980 · relatore Oronzo Reale

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80,

dodicesimo comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (T.U. delle norme

sulla circolazione stradale), modificato dall'art. 2 della legge 14

febbraio 1974, n. 62, promosso con ordinanza emessa l'8 novembre 1975

dal Pretore di Asiago, nel procedimento penale a carico di Dorrico Ivo

ed altra, iscritta al n. 1 del registro ordinanze 1976 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 del 10 marzo 1976.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 14 febbraio 1980 il Giudice

relatore Oronzo Reale.

Rilevato che con l'ordinanza citata in epigrafe è stata sollevata,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 80, dodicesimo comma, del T.U. delle norme

sulla circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n.

393, nel testo modificato dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1974, n.

62, nella parte in cui prevede una pena inferiore a quella comminata

per il reato di guida senza patente per chi consente la guida di un

proprio veicolo ad un terzo sprovvisto di patente di guida;

che si è avuto intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato;

ritenuto che la questione è stata sollevata sotto il profilo che

la previsione di una pena meno severa, nell'ipotesi anzidetta, rispetto

a quella comminata per la contravvenzione di guida senza patente appare

irragionevole, in quanto il fatto di colui che consapevolmente affidi

il proprio veicolo a persona sfornita di patente appare quanto meno di

pari gravità rispetto al reato di chi si ponga alla guida senza essere

fornito di patente;

considerato che, a parte il dubbio sulla rilevanza della

surriferita questione, decisive appaiono le argomentazioni che seguono;

considerato che questa Corte ha costantemente affermato che rientra

nella discrezionalità del legislatore statuire quali comportamenti

debbano essere puniti e quali debbano essere la qualità e la misura

della pena e che, ove siffatto potere non ecceda i limiti della

razionalità, non vi è violazione dell'art. 3 della Costituzione (cfr.

per tutte le sentenze nn. 161/1976 e 1/1975, oltreché l'ordinanza n.

77/1979);

considerato che questa Corte ha altresì affermato, con

giurisprudenza costante, che il legislatore ordinario può

legittimamente dettare normative diverse per regolare situazioni che

egli ritenga diverse, purché ubbidisca a criteri di ragionevolezza

(cfr. da ultimo sentenza n. 91/1979);

considerato che appare ictu oculi evidente la diversità delle

fattispecie normativamente delineate addotte in comparazione dal

giudice a quo, perché si tratterebbe, comunque, di una ipotesi atipica

di concorso, come tale discrezionalmente valutabile dal legislatore ai

fini della pena; che tale diversità giustifica, nell'ambito di una

discrezionalità legislativa che non appare usata in modo

irragionevole, la diversità della disciplina dettata, per cui va

manifestamente esclusa la violazione del principio di eguaglianza;

visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9

delle Norme integrative del 16 marzo 1956 per i giudizi avanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 80, dodicesimo comma, del T.U. delle norme

sulla circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n.

393, nel testo modificato dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1974, n.

62, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

Pretore di Asiago con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:41 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte