Corte costituzionale

Ordinanza n. 41/1981

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/03/1981 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma

primo, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del

concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della

liquidazione coatta amministrativa) promosso con ordinanza emessa il

22 maggio 1980 dal tribunale di Sondrio nel procedimento civile

vertente tra Davi Bruno e il curatore del suo fallimento rag. Necchi

Alberto ed altri, iscritta al n. 698 del registro ordinanze 1980 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 318 del 1980.

Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1981 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli.

Ritenuto che, con ordinanza 22 maggio 1980, debitamente comunicata

e notificata, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 318 del 19

novembre 1980 e iscritta al n. 698 R.O. 1980, il tribunale di Sondrio,

provvedendo sulla opposizione spiegata, con atto notificato l'8

ottobre 1979 al curatore dal debitore Davi Bruno avverso la sentenza

18 agosto 1979, affissa il 20 settembre 1979, con cui lo stesso

tribunale aveva dichiarato il fallimento della Ditta Mairim di Davi

Bruno, ha giudicato rilevante e non manifestamente infondata la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma primo,

r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in relazione all'art. 24 Cost., nella

parte in cui fa decorrere per il fallito il termine per proporre

opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento dall'affissione

ancorché la comunicazione, prevista dall'art. 17, comma primo, dello

stesso r.d., non sia, rispetto ad essa, anteriore o contemporanea

(comunicazione, che dagli atti non risulta se e quando eseguita); che

nessuna delle parti si è costituita in questa sede né ha spiegato

intervento il Presidente del Consiglio dei ministri; che nella camera

di consiglio del 19 febbraio 1981, alla quale la trattazione

dell'incidente è stata assegnata, il giudice Andrioli ha svolto la

relazione;

considerato che con sentenza 27 novembre 1980, n. 151, questa

Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18,

comma primo, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui prevede

che il termine di quindici giorni per fare opposizione decorra per il

debilore dalla affissione della sentenza che ne dichiara il

fallimento.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 18, comma primo, r.d. 16 marzo 1942, n. 267,

nella parte in cui prevede che il termine di quindici giorni per fare

opposizione decorra per il debitore dalla affissione della sentenza

che ne dichiara il fallimento; questione già dichiarata fondata con

sentenza n. 151 del 1980.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:41 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte