Sentenza n. 41/1982
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 16/02/1982 · relatore Antonio La Pergola
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. un. della
legge della Regione Toscana 2 settembre 1974, n. 55 (Norme transitorie
per l'assunzione di mano d'opera ai fini dell'esecuzione in
amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica
idraulico-forestali, idraulico-agrarie e di forestazione), promosso con
ordinanza emessa il 30 giugno 1975 dal Pretore di Siena nel
procedimento civile vertente tra l'INAIL e il Comune di Castiglione
d'Orcia, con l'intervento della Regione Toscana, iscritta al n. 392 del
registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 268 del 29 ottobre 1975.
Visti gli atti di costituzione dell'INAIL e della Regione Toscana;
udito nell'udienza pubblica dell'11 novembre 1981 il Giudice
relatore Antonio La Pergola;
uditi l'avvocato Pasquale Napolitano, delegato dell'avvocato
Tommaso Fontana, per l'INAIL e l'avvocato Enzo Cheli, per la Regione
Toscana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza emessa il 30 giugno 1975 nel procedimento
pendente tra l'INAIL ed il Comune di Castiglione d'Orcia, e nel quale
era intervenuta la Regione Toscana, il Pretore di Siena ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della
legge Regione Toscana 2 settembre 1974, n. 55, in relazione all'art.
117 Cost. ed al d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11: detta norma è censurata
nella parte in cui essa prevede che i lavoratori assunti per le opere
di bonifica idraulico-forestali, idraulico-agrarie e di forestazione,
vadano assicurati con l'osservanza delle leggi previdenziali in
agricoltura. La norma denunziata toccherebbe l'oggetto delle funzioni
attribuite alle regioni solo per relationem, disponendo, in sostanza,
il trattamento delle attività di lavoro ivi previste, e cioè di una
materia, la quale non rientra fra quelle assegnate alle competenze
legislative della Regione dall'art. 117 della Costituzione: con il
risultato di eccedere i limiti posti alle funzioni, che la normativa
statale concernente boschi, foreste e rimboschimenti (d.P.R. 15 gennaio
1972, n. 11, art. 1, lettera n) demanda alle Regioni.
Nel presente giudizio si costituiscono l'INAIL, per sentir
dichiarare la fondatezza della proposta questione, e la Regione
Toscana, che invece ne eccepisce la inammissibilità e ne deduce nel
merito l'infondatezza. Dalla difesa della Regione si osserva,
anzitutto, che la questione non è rilevante ai fini della soluzione
del giudizio a quo. La legge regionale si limiterebbe a richiamare la
normazione statale in materia di assicurazione, senza derogarne il
regime, di guisa che, si soggiunge, la disciplina richiamata viene in
considerazione solo in quanto risulti "in concreto applicabile" alla
specie. La questione andrebbe quindi risolta sul piano
dell'interpretazione, spettando al giudice a quo stabilire se i lavori
di cui si tratta siano oggettivamente qualificabili come forestali od
agricoli, piuttosto che come industriali, e sussumere di conseguenza il
caso di cui egli è investito sotto il regime dell'assicurazione che
corrisponde all'una o all'altra classificazione. La sussistenza della
rilevanza andrebbe peraltro valutata in relazione allo ius
superveniens. Sotto questo riguardo, si deduce che una recente legge
toscana (la legge della Regione Toscana 4 settembre 1976, n. 64), è
successivamente intervenuta a disciplinare organicamente il patrimonio
agricolo-forestale della Regione e la programmazione e delega delle
funzioni in materia. Una volta sopravvenuta tale normativa, sarebbe
dubbia la vigenza della stessa norma impugnata, la quale era stata
posta "in via transitoria". È vero, prosegue la difesa della Regione,
che l'art. 15 della nuova legge contiene una norma del tutto simile a
quella oggetto di censura, ma questa circostanza non influirebbe sulla
rilevanza della presente questione. Si assume, peraltro, che due atti
normativi statali, anche essi sopravvenuti rispetto all'ordinanza di
remissione, incidano sulla materia in esame, in riferimento sia alla
norma impugnata, sia alla norma costituzionale di raffronto: gli artt.
66 e seguenti del decreto n. 616/1977, in quanto estendono la sfera di
competenza regionale nel campo dell'agricoltura e delle foreste
rispetto alle previsioni del d.P.R. n. 11 del 15 gennaio 1972; l'art. 6
della legge n. 92 del 31 marzo 1979, che, per aver individuato le
categorie di lavoratori soggetti al regime previdenziale nel settore
agricolo e forestale, avrebbe carattere interpretativo nei confronti
della norma posta nell'art. 1 del d.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965, e
consentirebbe al giudice a quo di risolvere la questione
indipendentemente dalla norma impugnata. La difesa della Regione
ritiene dunque opportuna quanto meno una restituzione degli atti al
giudice a quo. In ogni caso, la questione sarebbe infondata nel merito.
Il legislatore regionale non avrebbe regolato alcuna materia eccedente
l'ambito delle proprie attribuzioni, quale risulta definito dall'art.
117 Cost. Inconferente, poi, sarebbe il riferimento che il giudice a
quo ha fatto al d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, che non delimita in via
istituzionale la potestà legislativa della Regione, ma concerne
semplicemente le funzioni amministrative ad essa trasferite, sempre in
materia di agricoltura, dallo Stato.
In prossimità dell'udienza la difesa della Regione ha prodotto una
memoria aggiuntiva, nella quale si insiste nell'assunto che la norma in
questione non modifica né intacca la sfera di applicabilità della
legislazione statale in essa richiamata. Quanto al merito della
questione, si deduce che i lavori contemplati dalla norma censurata
hanno natura agricolo-forestale; il richiamo delle leggi previdenziali
dello Stato non avrebbe dunque in alcun caso consentito quell'indebito
od ultroneo esercizio della potestà legislativa regionale, che il
giudice a quo ravvisa nella censurata statuizione normativa. La
conclusione testé riferita è contestata dalla difesa dell'INAIL,
anche con le deduzioni prodotte per l'udienza pubblica. La norma
censurata, si deduce, nel prevedere la realizzazione di certe opere,
definisce le connesse attività lavorative come agricole ai fini
previdenziali; e questa statuizione vincolerebbe l'interprete a
prescindere da quel che in merito dispone la normativa statale, alla
quale lo stesso legislatore regionale ha rinviato.
Nell'udienza pubblica dell'11 novembre 1981 la difesa della Regione
Toscana e l'Avvocatura dello Stato hanno ribadito le conclusioni già
prese. Considerato in diritto :
1. - Nel presente giudizio è censurato l'articolo unico della
legge Regione Toscana 2 settembre 1974, n. 55 ("Norme transitorie per
l'assunzione di mano d'opera ai fini dell'esecuzione in amministrazione
diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica
idraulico-forestali, idraulico-agrarie e di forestazione"), così
testualmente formulato:
"In via transitoria, e comunque non oltre l'entrata in vigore delle
norme per la disciplina organica della gestione di beni agrari e
forestali della Regione e della delega riguardante le funzioni
amministrative in materia di foreste e bonifica di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, gli amministratori
incaricati della gestione dei suddetti beni e gli ispettori
ripartimentali e distrettuali delle foreste possono impiegare, per
l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere
di bonifica idraulico-forestali, idraulico-agrarie e di forestazione,
lavoratori assunti con contratto di diritto privato, nell'osservanza
delle norme sul collocamento e delle leggi previdenziali in agricoltura
e dei contratti ed accordi collettivi sindacali di categorie".
Il Pretore di Siena - investito, com'è detto in narrativa, di un
procedimento pendente fra l'INAIL ed il Comune di Castiglione d'Orcia,
nel quale è intervenuta la Regione Toscana - ritiene che la
disposizione in esame possa aver superato i limiti dettati dal d.P.R.
n. 11 del 15 gennaio 1972, sul trasferimento alle Regioni delle
funzioni concernenti boschi, rimboschimenti ed attività
silvo-pastorali. La questione è, precisamente, così prospettata: il
legislatore regionale - si dice - ha, in ordine al menzionato settore
delle proprie attribuzioni, previsto l'assunzione di mano d'opera con
contratto di diritto privato, e ha altresì stabilito quale debba
essere il regime previdenziale delle conseguenti attività lavorative,
richiamando le norme poste al riguardo dallo Stato; con il che ed è
qui il nucleo essenziale della censura - la disposizione in esame
toccherebbe una materia - i rapporti di lavoro e la relativa tutela
previdenziale - che non figura fra quelle attribuite alla competenza
del legislatore regionale ex art. 117 Cost., e perciò stesso ricade
nella sfera del potere legislativo dello Stato.
La difesa della Regione eccepisce l'inammissibilità della
questione. Nell'ordinanza di rinvio - viene al riguardo dedotto - non
si configura alcun problema di legittimità, che possa essere rimesso
alla Corte: la legge regionale richiamerebbe la legge previdenziale
dello Stato, senza tuttavia derogarne il disposto, e così
l'applicabilità della norma richiamata alla specie andrebbe, in sede
d'interpretazione, accertata dallo stesso giudice a quo. Su questo
primo e pregiudiziale profilo del presente caso va subito fermata
l'attenzione.
2. - L'inammissibilità della questione è eccepita sul presupposto
che il giudice a quo abbia errato nell'assumere la disposizione
denunziata come rilevante per la definizione della controversia
sottoposta al suo esame. Detta disposizione osserva infatti la difesa
della Regione - non costituisce il regolamento della specie, che
risulta, esclusivamente e direttamente, dalla legislazione statale in
essa richiamata (il T.U. delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali: d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124).
L'eccezione va disattesa. E ben vero che la normativa previdenziale
dello Stato avrebbe, nel silenzio del legislatore regionale, pur sempre
regolato il caso in esame. Ciò non toglie, tuttavia, che nel campo in
cui altrimenti opererebbe la previsione della legge statale s'incontri
la norma regionale, della quale la Corte è chiamata ad occuparsi. La
disposizione censurata rinvia, certo, alla legge dello Stato (e
propriamente, si deve precisare, alla fonte normativa statale: dunque,
non soltanto alle norme da questa prodotte, ma anche alle altre, che
possono per l'avvenire derivarne); ma ciò, con l'ulteriore
prescrizione che nell'assunzione della mano d'opera si osservino le
norme dettate dallo Stato con specifico riferimento al lavoro agricolo.
Tale ultima statuizione è appositamente posta per individuare - in
seno alla vigente o futura legislazione statale, oggetto del rinvio -
un certo regime normativo, al quale le attività lavorative,
contemplate dalla legge regionale, restano, quanto al trattamento
previdenziale, necessariamente assoggettate. Ai fini della disciplina
così adottata, la classificazione delle suddette attività quali
agricole o forestali, non va, come vorrebbe la difesa della Regione,
operata dall'interprete, alla stregua della legge statale richiamata;
essa si trova, invece, già testualmente fissata nella stessa legge
regionale: la quale ultima, proprio per aver disposto in questo senso,
è censurata davanti alla Corte.
3. - Nel merito, la questione è fondata. Si deve tuttavia
osservare che il puro e semplice richiamo della legge statale non
sarebbe bastato ad inficiare la legittimità dell'impugnata norma
regionale. La violazione dell'art. 117 Cost. sussiste, nella specie, in
quanto, come si è visto, il legislatore toscano ha configurato un
autonomo criterio di qualificazione delle attività protette, laddove
la disposizione rinviante avrebbe dovuto lasciarle, senza residui,
nell'ambito di applicazione delle norme previdenziali dello Stato: la
legge regionale viene per questa via sovrapposta alla legge dello
Stato, la quale però, secondo Costituzione, è la sola fonte
competente a dettare la disciplina della specie. Va infatti escluso che
il qui censurato regolamento dei profili previdenziali ed assicurativi
del lavoro agricolo possa, in virtù di alcuna connessione o
derivazione strumentale, ricondursi alla potestà legislativa garantita
alla Regione in materia di agricoltura e foreste, ex art. 117 Cost. E
non importa poi se, ai fini previdenziali, le attività lavorative,
delle quali si occupa la norma in esame, siano, oppur no,
oggettivamente attività agricolo-forestali: sempre ai suddetti fini,
la legge regionale non poteva, ad alcun titolo, classificarle come
tali, e farne comunque oggetto di proprie previsioni normative.
La disposizione censurata va, in conclusione, dichiarata
illegittima, per la parte in cui, nel richiamare la legge previdenziale
dello Stato, essa statuisce: "in agricoltura" il che, come si deduce
nell'ordinanza di rinvio, concreta, appunto, un'illegittima
interferenza nella sfera di produzione normativa della fonte
richiamata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo unico della
legge 2 settembre 1974, n. 55, della Regione Toscana, limitatamente
alle parole "in agricoltura".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:41 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte