Sentenza n. 41/1983
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/02/1983 · relatore Virgilio Andrioli
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 292, comma
primo, cod. proc. civ. (Notificazione e comunicazione di atti al
contumace) promosso con ordinanza emessa il 2 marzo 1976 dal Pretore di
Salerno nel procedimento civile vertente tra Lesen Aston d'Aston Enrico
e Telese Giuseppe Autotrasporti e Traslochi, iscritta al n. 389 del
registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 164 del 23 giugno 1976.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'11 gennaio 1983 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli;
udito l'avvocato dello Stato Benedetto Baccari per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con atto, notificato, per mezzo del servizio postale il 14
novembre 1975, a stare all'avviso di ricevimento, a mani di Telese
Luisa qualificatasi figlia del convenuto, Enrico Lesen Aston d'Aston,
premesso che il 26 maggio 1975 l'autocarro della ditta TELESE targato
NA 844201, nel far manovra nel piazzale antistante lo stabilimento
CO.NA.P.ASIC. S.p.A. in Salerno, aveva danneggiato l'autovettura
Mercedes 220/D targata SA 187502, di cui l'attore era proprietario,
convenne Telese Giuseppe Autotrasporti e Traslochi via S. Pietro,
Casoria (NA), avanti il Pretore di Salerno per la condanna del
convenuto al risarcimento dei danni con avvertenza che, in mancanza di
sua comparizione in giudizio, si procederebbe in contumacia chiedendo
"fin d'ora ammettersi interrogatorio formale e svolgere la più
completa istruttoria adeguata al comportamento processuale di
controparte". Alla udienza del 12 dicembre 1975 il Pretore designato
invitò l'attore ad esibire certificazione attestante la convivenza e
la capacità della persona che aveva ricevuto la notificazione per
conto del convenuto, riservato ogni provvedimento in ordine alla
dichiarazione della contumacia, ammise l'interrogatorio formale del
convenuto e rinviò per l'espletamento all'udienza del 1 marzo 1976
con termine fino al 15 febbraio 1976.
All'udienza del 1 marzo 1976 dopoché il difensore con procura
dell'attore aveva depositato l'originale dell'estratto
dell'interrogatorio formale notificato per mezzo del servizio postale
il 5 febbraio 1976, il Pretore, rilevato - trascorsa l'ora contumaciale
- che il convenuto non si era ancora costituito, ne dichiarò la
contumacia invitando l'attore ad esibire idonea documentazione per
stabilire la convivenza con il convenuto e la capacità di tal Telese
Luisa, qualificata figlia sull'avviso di ricevimento della
notificazione della citazione, riservato ogni altro provvedimento.
2. - Con ordinanza, emessa il 2 marzo 1976, comunicata il
successivo 12 e notificata il 26 aprile, pubblicata nella G.U. n. 164
del 23 giugno 1976 e iscritta al n. 389 R.O. 1976, con cui la riserva
venne sciolta, il Pretore, premesso che l'art. 102 disp. att. c.p.c.,
consente al giudice, nell'emettere l'ordinanza ammissiva
dell'interrogatorio formale, di richiamare, senza ripeterli, i capitoli
d'interrogatorio contenuti nell'atto di citazione e nella comparsa di
risposta o nei processi verbali di causa, sollevò d'ufficio questione
di legittimità costituzionale dell'art. 292 comma primo c.p.c., per
violazione dell'art. 24 comma secondo Cost., nella parte in cui non
prevede che con l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale siano
notificati alla parte contumace anche i capitoli dell'interrogatorio
stesso, sul riflesso che "allorquando, come nella fattispecie,
l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio sia emessa "per relationem"
nei termini consentiti dal menzionato art. 102 disp. att. c.p.c., la
notificazione di tale ordinanza al contumace non consente a
quest'ultimo di avere notizia completa ed esauriente del provvedimento
stesso e, soprattutto, dei fatti dei quali si sollecita la sua
confessione, o dai quali, in caso di mancata risposta, derivano le
conseguenze ammissive previste dall'art. 232 c.p.c.". Tale questione
reputò il Pretore rilevante "ai fini della definizione del presente
giudizio, nel quale l'attore ha richiesto l'interrogatorio formale del
convenuto", sui capi articolati in domanda "ed ha notificato al
convenuto stesso, contumace, l'ordinanza ammissiva non contenente la
specifica indicazione dei capitoli dell'interpello, mentre
l'interrogando non è comparso all'udienza fissata per l'espletamento
della prova".
3. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha
invece spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con
atto depositato il 13 luglio 1976, nel quale l'Avvocatura generale
dello Stato ha argomentato per l'infondatezza della proposta questione
nel senso che I) la norma denunziata pone il contumace in condizione di
conoscere che è stato ammesso l'interrogatorio e, quindi, di assumere,
costituendosi, esatta visione degli atti di causa e, II) l'art. 102
disp. att. c.p.c. consente di non riprodurre i capitoli nell'ordinanza
ammissiva del mezzo istruttorio, ma non vieta di riprodurli.
4. - Nella pubblica udienza dell'11 gennaio 1983, nella quale il
giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'Avv. dello Stato Baccari ha
illustrato la conclusione d'infondatezza della proposta questione. Considerato in diritto :
5.1. - Dai fascicoli di parte attrice e d'ufficio, pervenuti alla
cancelleria della Corte, risulta che dell'interrogatorio formale del
convenuto non sono articolati i capitoli in alcun atto e che oggetto
della notificazione per mezzo del servizio postale effettuata il 5
febbraio 1976 è stato non già l'estratto dell'interrogatorio formale,
sibbene la copia autentica del processo verbale dell'udienza
istruttoria del 12 dicembre 1975, nel quale - lo si ripete - non sono
stati articolati capitoli di interrogatorio formale.
5.2. - Tale essendo lo stato degli atti, s'impone la declaratoria
d'inammissibilità della proposta questione della quale difetta il
concreto presupposto: si vuol dire la articolazione dei capitoli sui
quali era stato chiamato a rispondere il convenuto, seppure non è
lecito aggiungere che lo stato di contumace di questo è indubbiato dal
Pretore il quale ha invano insistito nel chiedere all'attore la
esibizione di documentazione idonea a stabilire la convivenza con il
convenuto e la capacità della consegnataria degli atti (citazione e
processo verbale della udienza istruttoria del 12 dicembre 1975)
notificati per mezzo del servizio postale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 292 comma primo c.p.c., sollevata, in riferimento all'art. 24
comma secondo Cost., con ordinanza 2 marzo 1976 del Pretore di Salerno.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale Palazzo
della Consulta, il 28 gennaio 1983.
F.to: ANTONINO DE STEFANO - MICHELE
ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:41 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte