Sentenza n. 41/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/02/1989 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 12-quaterd.l. 23/1979
- art. 12-quaterlegge 91/1979
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12-quater,
della legge 29 marzo 1979, n. 91, in relazione al D.L. 30 gennaio
1979, n. 23 ("Modificazioni ed integrazioni alla vigente disciplina
in materia di agevolazioni al settore industriale"), promosso con
ordinanza emessa il 15 luglio 1987 dal Tribunale di Roma nel
procedimento civile vertente tra S.r.l. Calcestruzzi Guidetti e
l'Istituto Centrale per il Credito a Medio Termine, nonché il
Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, iscritta
al n. 54 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno
1988;
Visto l'atto di costituzione dell'Istituto Centrale per il Credito
a Medio Termine;
Udito nell'udienza pubblica dell'11 ottobre 1988 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Udito l'avv. Giuseppe Latone per l'Istituto Centrale;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio, instaurato dalla s.r.l. Calcestruzzi
Guidetti (nei confronti dell'Istituto centrale per il credito a medio
termine e del Ministero dell'industria) per l'accertamento del
diritto ad ottenere il contributo in conto interessi, previsto
dall'art. 12-quater della legge 29 marzo 1979, n. 91, in relazione ad
un contratto di finanziamento stipulato il 28 febbraio 1979, il
Tribunale di Roma, con ordinanza in data 15 luglio 1987, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale della predetta disposizione
in riferimento all'art. 3 Cost.
La norma impugnata, introdotta dalla legge di conversione del d.l.
30 gennaio 1979, n. 23 (recante modificazioni ed integrazioni alla
vigente disciplina in materia di agevolazioni al settore
industriale), prevede l'immediata concessione di un contributo in
conto interessi per le operazioni stipulate - a tasso pari o
superiore al tasso di riferimento - in epoca anteriore alla data di
entrata in vigore del decreto legge (1° febbraio 1979). Tale
limitazione temporale appare al giudice a quo irragionevole e fonte
di un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle
operazioni che, concluse successivamente e fino al momento di entrata
in vigore della legge di conversione (16 aprile 1979), non sarebbero
assistite dal medesimo beneficio.
Nonostante la ratio della disposizione denunciata consista nella
volontà di sanare le operazioni stipulate fino al momento di
operatività della nuova disciplina concernente i contributi in conto
interessi, e cioè fino all'entrata in vigore della legge di
conversione, trattandosi di disposizioni (artt. 12- ter e 12-quater)
che, essendo nuove e diverse rispetto a quelle contenute
nell'originario decreto-legge, hanno efficacia ex nunc, il tribunale
remittente esclude che l'art. 12-quater, atteso il suo inequivoco
tenore letterale, possa interpretarsi nel senso che il legislatore
abbia in realtà inteso aver riguardo alla data di entrata in vigore
della legge di conversione.
Osserva, invece, che alla stregua della norma in questione e
considerato il complessivo contenuto della l. n. 91 del 1979, le
agevolazioni al settore industriale, tramite il trattamento riservato
a talune operazioni di finanziamento, concernono tutte quelle
stipulate dal 16 aprile 1979 (data di entrata in vigore della legge
citata) in poi, ovvero, dal 1976 al 31 gennaio 1979 (giorno
precedente a quello dell'entrata in vigore del d.l. 30 gennaio 1979,
n. 23, poi convertito in legge). Risulterebbero pertanto escluse dai
benefici previsti dalla l. n. 91 del 1979 soltanto quelle operazioni
stipulate tra l'1 febbraio 1979 ed il 16 aprile 1979, dal momento che
gli interessati non possono usufruire né delle vecchie provvidenze,
per essere spirato ex post il relativo termine, né delle nuove. E
ciò senza alcuna individuabile giustificazione, posto che la ratio
della legge di conversione "era invece proprio quella di ammettere
alla c.d. sanatoria tutte le operazioni stipulate prima della sua
entrata in vigore". Lo stesso Ministero del tesoro, difatti, con nota
del 22 novembre 1979 indirizzata al Ministero dell'industria, aveva
attribuito il riferimento al decreto legge, anziché alla legge, ad
un mero errore materiale del legislatore.
2. - Si è costituito in giudizio l'Istituto centrale per il
credito a medio termine contestando che la legge di conversione n. 91
del 1979 abbia modificato o sostituito le preesistenti agevolazioni
creditizie (introdotte dal d.P.R. n. 902 del 1976), limitandosi
invece a snellire la procedura del prefinanziamento (art. 12- ter).
La disposizione impugnata, pertanto, prevedendo la sanatoria dei
finanziamenti stipulati, a tasso di mercato, in un periodo in cui la
normativa agevolativa (prevista dal d.P.R. n. 902 del 1976) non aveva
ancora trovato piena attuazione, non avrebbe alcuna attinenza con le
modifiche introdotte dalla legge di conversione n. 91 del 1979,
contenendo invece una norma a carattere transitorio e temporaneo che,
in base ad una insindacabile valutazione discrezionale del
legislatore, limita nel tempo la possibilità di sanatoria, creando
delle disparità di mero fatto, non ricollegabili a situazioni
giuridicamente rilevanti. Considerato in diritto
1. - È sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di
legittimità costituzionale dell'art. 12-quater del decreto legge 30
gennaio 1979, n. 23 ("Modificazioni ed integrazioni alla vigente
disciplina in materia di agevolazioni al settore industriale"),
modificato dalla legge 29 marzo 1979, n. 91 la quale ha introdotto,
con l'art. 12- ter, una particolare agevolazione rispetto al regime
precedente ed ha esteso, con il denunciato art. 12-quater, i relativi
benefici alle operazioni di finanziamento stipulate anteriormente
alla entrata in vigore del citato decreto-legge n. 23 del 1979.
Ad avviso del giudice a quo, l'articolo impugnato, introdotto con
la legge di conversione e contenente una disposizione aggiuntiva
rispetto a quelle del decreto legge convertito, sarebbe
ingiustificatamente discriminatoria perché, pur essendo diretto a
disciplinare retroattivamente situazioni pregresse allo stesso
decreto-legge, priverebbe irragionevolmente del beneficio da esso
previsto le operazioni stipulate nel periodo intercorrente tra la
data di entrata in vigore del decreto-legge e quella di entrata in
vigore della legge di conversione.
2. - Ritiene la Corte che la prospettata questione di legittimità
costituzionale possa essere superata mediante l'interpretazione
logico-sistematica della norma denunciata.
Va in proposito precisato che con il decreto legge 30 gennaio
1979, n. 23, entrato in vigore il 1° febbraio 1979, vennero apportate
varie modifiche al d.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, recante norme sul
credito agevolato al settore industriale. La legge n. 91 del 1979
convertì il suddetto decreto con modifiche ed integrazioni
introducendo, in particolare l'art. 12-quater, il quale stabilisce
che, per le operazioni stipulate dagli istituti di credito a medio
termine con riferimento al d.P.R. n. 902 del 1976 "prima della data
di entrata in vigore del presente decreto legge" a tasso pari o
superiore al tasso di riferimento vigente al momento della stipula
del contratto di finanziamento, il contributo in conto interessi
possa essere concesso con decorrenza dalla data della stipula ed in
misura pari alla differenza tra il tasso di riferimento vigente al
momento della stipula ed il tasso che per ciascuna operazione sia
applicabile ai sensi degli artt. 5, 6 e 8 del citato d.P.R. n. 902
del 1976.
Ciò premesso, va chiarito che, riguardo alla questione in esame,
esula del tutto il profilo che solitamente viene in evidenza con
riferimento alla irretroattività delle disposizioni integrative o
modificative di un decreto-legge contenute nella legge di
conversione. Difatti la norma denunciata introdotta da detta legge di
conversione, ha per sua natura efficacia retroattiva perché prevede
determinate agevolazioni proprio per le operazioni di finanziamento
compiute anteriormente (all'entrata in vigore del decreto legge
convertito).
Il problema consiste invece nell'interpretare il significato della
formula adoperata nell'articolo introdotto con la legge di
conversione e cioè dell'espressione riferita alle operazioni
compiute "prima della data di entrata in vigore del presente
decreto-legge".
Orbene, tenuto conto della ratio della modificazione introdotta
con la legge di conversione - chiaramente diretta a rendere omogenee,
mediante la estensione dei benefici innanzi descritti, le operazioni
già stipulate con il nuovo regime introdotto dal decreto legge n. 23
del 1979 e relative modifiche contenute nella legge di conversione n.
91 del 1979 - l'espressione adoperata dalla norma denunciata non può
essere letta che in un significato comprensivo di tutte le operazioni
di finanziamento compiute anteriormente all'entrata in vigore della
nuova disciplina costituita dal complesso delle disposizioni dettate
da ambedue gli anzidetti testi normativi.
Difatti, la legge di conversione, disponendo espressamente "dopo
l'art. 12 sono aggiunti i seguenti: art.12-bis - omissis -; 12-ter -
omissis -; 12-quater - omissis -" ed aggiungendo così altri articoli
numerati progressivamente dopo il 12 del decreto-legge, è nel caso
di specie chiaramente indicativa dell'intenzione, sottesa nella legge
di conversione, di non voler differenziare tra la data della propria
entrata in vigore rispetto a quella del decreto-legge, convertito con
modificazioni, onde l'espressione adoperata nella disposizione
aggiuntiva contenuta nell'art. 12-quater
"operazioni...stipulate...prima della entrata in vigore del presente
decreto-legge" si riferisce chiaramente, sulla base della ratio in
tal modo individuata, a tutte le operazioni precedenti alla data in
cui la disposizione aggiuntiva entrava in vigore.
Da ciò la conseguenza che, poiché con l'art. 12-quater la legge
di conversione ha introdotto una disciplina dichiaratamente
retroattiva, diretta cioè ad adeguare le operazioni pregresse al
nuovo regime, non sarebbe certamente possibile ipotizzare una
soluzione di continuità nel senso di considerare non coperte dalla
disposizione retroattiva le operazioni stipulate nel periodo
intermedio, cioè in quello intercorrente fra la data di entrata in
vigore del decreto-legge e quella di entrata in vigore della legge di
conversione.
Tale soluzione di continuità sarebbe chiaramente in contrasto con
l'intento del legislatore - confermato, nel caso di specie, come si
è chiarito, dalla tecnica adoperata in sede di conversione mediante
l'aggiunta di articoli (dei quali fa parte quello oggetto della
questione di legittimità costituzionale) progressivamente numerati
in ordine successivo rispetto a quelli del decreto legge - diretto ad
operare, con una disposizione transitoria riguardante tutte le
operazioni pregresse, la saldatura fra il vecchio ed il nuovo regime.
A tale soluzione, sia pure sulla base di una diversa
argomentazione, era peraltro pervenuto anche il Ministero del Tesoro,
che, con nota del 22 novembre 1979 diretta al Ministero
dell'Industria, aveva ritenuto che la norma denunciata dovesse essere
oggetto di un'interpretazione logica più che letterale.
3. - Attribuendo alla norma impugnata il significato fatto palese
dalla sua connessione con il complesso normativo in cui si colloca e
dalla intenzione del legislatore, la questione di legittimità
costituzionale prospettata nell'ordinanza di rimessione, non può
perciò ritenersi fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 12-quater del decreto legge
30 gennaio 1979, n. 23 ("Modificazioni ed integrazioni alla vigente
disciplina in materia di agevolazioni al settore industriale")
convertito con modifiche nella legge 29 marzo 1979, n. 91, sollevata,
in riferimento all'art. 3 Cost., con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 febbraio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:41 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte