Sentenza n. 41/1997
Altra decisione · depositata il 10/02/1997 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
citata
- art. 16r.d. 12/1941
- art. 14d.P.R. 1063/1962
- art. 2Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale.
- art. 14legge 97/1979
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma,
della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di
referendum popolare per l'abrogazione del r.d. 30 gennaio 1941, n.
12, recante "Ordinamento giudiziario", limitatamente alle seguenti
parti: art. 16, comma 2, limitatamente alle parole: ", senza
l'autorizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura" e comma
3 ("In tal caso, possono assumere le funzioni di arbitro unico o di
presidente del collegio arbitrale ed esclusivamente negli arbitrati
nei quali è parte l'Amministrazione dello Stato ovvero aziende o
enti pubblici, salvo quanto previsto dal capitolato generale per le
opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063".),
come sostituiti dall'art. 14, commi 2 e 3, della legge 2 aprile
1979, n. 97", iscritto al n. 110 del registro referendum;
Vista l'ordinanza dell'11-13 dicembre 1996 con la quale l'Ufficio
centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha
dichiarato legittima la richiesta;
Udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1997 il giudice
relatore Fernanda Contri;
Udito l'avvocato Stefano Nespor per i presentatori Rita Bernardini
e Mauro Sabatano.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la
Corte di cassazione in applicazione della legge 25 maggio 1970, n.
352 e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di
referendum popolare depositata il 5 gennaio 1996 da Sergio Augusto
Stanzani Ghedini, Lorenzo Strik Lievers, Rita Bernardini, Mauro
Sabatano e Fiorella Mancuso sul seguente quesito: "Volete voi che sia
abrogato il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante
"Ordinamento giudiziario" , limitatamente alle seguenti parti: art.
16, comma 2, limitatamente alle parole: "senza l'autorizzazione del
Consiglio Superiore della Magistratura" e comma 3 ( "In tal caso,
possono assumere le funzioni di arbitro unico o di presidente del
collegio arbitrale ed esclusivamente negli arbitrati nei quali è
parte l'Amministrazione dello Stato ovvero aziende o enti pubblici,
salvo quanto previsto dal capitolato generale per le opere di
competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063." ), come
sostituiti dall'art. 14, commi 2 e 3 della legge 2 aprile 1979, n.
97?"
Con ordinanza dell'11-13 dicembre 1996 l'Ufficio centrale,
verificata la regolarità della richiesta, l'ha dichiarata legittima.
2. - Ricevuta la comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio
centrale, il Presidente di questa Corte ha fissato il giorno 9
gennaio 1997 per le conseguenti deliberazioni, dandone regolare
comunicazione.
Il Comitato promotore del referendum ha depositato memoria a
sostegno dell'ammissibilità del referendum.
3. - Nella camera di consiglio del 9 gennaio 1997 è stato udito
l'avvocato Stefano Nespor, che ha insistito per l'ammissibilità
della proposta referendaria. Considerato in diritto
1. - La richiesta di referendum abrogativo, sulla cui
ammissibilità questa Corte è chiamata a pronunciarsi, ha ad oggetto
l'ultima parte del secondo comma dell'art. 16 del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, limitatamente alle parole "senza
l'autorizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura", nonché
l'intero terzo comma del medesimo art. 16.
Il referendum si propone di abrogare le disposizioni che consentono
ai magistrati, previa autorizzazione del Consiglio Superiore della
Magistratura, di accettare "incarichi di qualsiasi specie" e di
"assumere le funzioni di arbitro".
2. - Il quesito è conforme ai requisiti di chiarezza e
omogeneità, in quanto la richiesta di abrogazione delle disposizioni
oggetto del referendum è diretta alla eliminazione di un principio
unitario, da individuarsi nella attuale possibilità per i magistrati
di assumere funzioni arbitrali e di accettare incarichi estranei al
loro ruolo istituzionale; e ciò è immediatamente percepibile
dall'elettore.
Il quesito referendario inoltre non incorre in alcuna delle ipotesi
di inammissibilità sancite dall'articolo 75, secondo comma, della
Costituzione, trattandosi di materia estranea al novero delle leggi
tributarie o di bilancio, di amnistia o di indulto, ovvero di
autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.
Non ravvisandosi poi altre ragioni di inammissibilità desumibili
dall'ordinamento costituzionale, deve dichiararsi ammissibile la
indicata richiesta di referendum.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per
l'abrogazione del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante
"Ordinamento giudiziario", limitatamente alle seguenti parti:
articolo 16, comma 2, limitatamente alle parole: ", senza
l'autorizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura", e comma
3 ("In tal caso, possono assumere le funzioni di arbitro unico o di
presidente del collegio arbitrale ed esclusivamente negli arbitrati
nei quali è parte l'Amministrazione dello Stato ovvero aziende o
enti pubblici, salvo quanto previsto dal capitolato generale per le
opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063."),
come sostituiti dall'articolo 14, commi 2 e 3, della legge 2 aprile
1979, n. 97; richiesta dichiarata legittima, con ordinanza dell'11-13
dicembre 1996, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito
presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:41 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte