Sentenza n. 410/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/04/1988 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3d.P.R. 643/1972
- art. 25d.P.R. 643/1972
usata come parametro
- art. 77Costituzione
- art. 3Costituzione
- art. 6legge 825/1971
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3, primo
comma, e 25, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643
("Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli
immobili"), in relazione all'art. 6, primo comma, n. 2 della legge 9
ottobre 1971, n. 825 ("Delega legislativa al Governo della Repubblica
per la riforma tributaria"), promossi con n. 10 ordinanze emesse il
25 agosto 1986 dalla Commissione tributaria di primo grado di
Piacenza sui ricorsi proposti dalla Pia Casa di Ricovero e
Provvidenza Maruffi, dall'Opera Pia Madonna della Bomba e
dall'Istituto Sordomute Scalabrini, iscritte ai nn. da 806 a 815 del
registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 4, 1ª serie speciale, dell'anno 1987;
Visti gli atti di costituzione della Pia Casa di Ricovero e
Provvidenza Maruffi e dell'Opera Pia Madonna della Bomba nonché gli
atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1988 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Uditi l'avv. Luigi Papi per la Pia Casa di Ricovero e Provvidenza
Maruffi e l'Avvocato dello Stato Paolo D'Amico per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con dieci ordinanze di identico contenuto emesse il 25 agosto
1986 la Commissione tributaria di primo grado di Piacenza ha
sollevato questione di legittimità costituzionale: a) dell'art. 3,
primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 ("Istituzione dell'imposta
comunale sull'incremento di valore degli immobili") che dispone
l'applicazione dell'INVIM per decorso decennio anche agli immobili
appartenenti, a titolo di proprietà o enfiteusi, agli enti pubblici,
per contrasto con l'art. 77 Cost. in relazione all'art. 6, primo
comma, legge 9 ottobre 1971 n. 825 che prevede l'assoggettabilità
all'imposta solo per gli immobili di società; b) dell'art. 25,
secondo comma, lett. a, d.P.R. n. 643 del 1972 cit., che non prevede
l'esenzione dall'INVIM decennale anche in relazione agli immobili
appartenenti alle I.P.A.B., diversamente da quanto stabilito per lo
Stato e gli altri enti pubblici, per contrasto con l'art. 3 Cost.
Le questioni di legittimità costituzionale sono state sollevate
nell'ambito dei giudizi promossi dalla Pia Casa di Ricovero e
Provvidenza Maruffi (ordd. nn. 806-809 e 815), dall'Istituto
Sordomuti e Ciechi "Madonna della Bomba" (ordd. nn. 810 - 813),
dall'Istituto Sordomute Scalabrini (ord. n. 814) per contestare
alcuni avvisi di accertamento ai fini dell'INVIM decennale.
2. - Ad avviso del giudice remittente, la prima delle norme
impugnate, disponendo l'applicazione dell'I.N.V.I.M. per decorso
decennio anche agli immobili di proprieta degli enti pubblici,
realizzerebbe un eccesso di delega, in relazione all'art. 6, primo
comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, che prevede
l'assoggettabilità all'imposta per i soli immobili appartenenti a
società, mentre, la seconda disposizione denunciata, non stabilendo,
come per lo Stato e altri tipi di enti pubblici, l'esenzione
dall'I.N.V.I.M. decennale anche per le I.P.A.B., porrebbe in essere
un'ingiustificata disparità di trattamento, soprattutto in
considerazione delle finalità di quest'ultime, "parallele se non
addirittura integrative" rispetto a quelle perseguite dagli enti che
invece beneficiano dell'esenzione.
3. - Nei giudizi così promossi, ad eccezione di quello
instauratosi in seguito all'ordinanza n. 814 del 1986, si sono
costituite le istituzioni ricorrenti, le quali, ribadendo le
argomentazioni svolte dal giudice a quo, hanno in particolare
evidenziato come anche gli immobili non strumentali appartenenti alle
opere pie, per il noto principio della conservazione e
dell'integrità del patrimonio, restano permanentemente vincolati, e
pertanto, destinati all'attività istituzionale.
4. - Ha spiegato intervento (in termini solo per il giudizio
promosso con ordinanza n. 814 del 1986) il Presidente del Consiglio
dei Ministri contestando, in parte, la fondatezza e, in parte,
l'ammissibilità delle questioni sollevate.
L'Avvocatura Generale dello Stato, in riferimento alla prima delle
disposizioni denunciate, ha negato la sussistenza di un eccesso di
delega, in quanto l'estensione dell'imposta agli enti pubblici in
genere, sarebbe stata operata con le successive norme della legge
ordinaria 22 dicembre 1975, n. 694, (artt. 1 e 4), non soggette alle
limitazioni della delega di cui all'art. 6 della legge n. 825 del
1971.
Ha poi osservato che l'esenzione dall'imposta non sarebbe così
ampia e generalizzata da legittimare il dubbio di costituzionalità
per la mancata inclusione delle I.P.A.B. nell'ambito degli enti
beneficiari. D'altra parte, nel nostro ordinamento, non esisterebbe
un principio generale di esclusione dall'imposizione tributaria per
lo Stato, e tanto meno per gli enti pubblici in genere, essendo
rimessa all'esclusiva discrezionalità del legislatore
l'individuazione dei soggetti più o meno meritevoli di esenzioni o
agevolazioni in relazione alla maggiore o minore affinità degli
scopi da essi perseguiti a quelli propri dello Stato.
5. - Con successiva memoria depositata nei termini, la Pia Casa
Maruffi, ribadendo le argomentazioni già svolte nell'atto di
costituzione, ha insistito sul vincolo di esclusiva destinazione
degli immobili alle finalità dell'ente, alle quali, la disciplina
statale e le norme statutarie, sottopongono il suo patrimonio ed i
relativi frutti. Ha così richiamato gli artt. 51 e 94 della legge
Crispi che impongono l'esistenza di un patrimonio idoneo al
raggiungimento del fine istituzionale, nonché gli artt. 28 della
stessa legge e 9 del regolamento di contabilità che, disciplinando
le ipotesi di alienazione di immobili e di utilizzazione delle somme
di denaro, evidenziano lo scopo di garantire all'ente una rigida
integrità patrimoniale strettamente funzionale al perseguimento dei
suoi fini.
Ha inoltre osservato che la recente sentenza di questa Corte n.
301 del 1987, che ha dichiarato legittima l'imposizione
dell'I.N.V.I.M. decennale sui beni delle I.P.A.B., nel presupposto
che l'incremento dei valori immobiliari prescinde "dal fatto che il
cespite produttivo di ricchezza sia o meno strumentalmente collegato
con i fini dell'ente", nessun rilievo potrebbe avere per la
definizione della questione ora sottoposta al suo esame.
Per quanto concerne poi la mancata previsione delle I.P.A.B. fra
gli enti che ai sensi del secondo comma dell'art. 25 d.P.R. n. 643
del 1972 beneficiano dell'esenzione, ritiene la parte, che tale
esclusione sia del tutto irrazionale se si considera che, da un lato,
gli immobili appartenenti agli enti esentati non sono a destinazione
vincolata, e, dall'altro, che i compiti cui assolvono le I.P.A.B.
hanno rilevanza costituzionale in quanto, ai sensi dell'art. 38
quarto comma Cost., vi provvedono normalmente organi ed istituti
predisposti o integrati dallo Stato.
Un ulteriore elemento di discriminazione viene infine ravvisato in
relazione all'esenzione di cui godono gli immobili appartenenti
all'Istituto Centrale e agli altri istituti per il sostenimento del
clero, che, pur svolgendo lo stesso tipo di attività delle I.P.A.B.,
godono di un trattamento privilegiato. Considerato in diritto
1. - Con dieci distinte ordinanze di identico contenuto si solleva
questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma,
del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, nella parte in cui prevede
l'applicazione dell'I.N.V.I.M., per decorso decennio, anche agli
immobili di proprietà di enti pubblici ed in particolare delle
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, in riferimento
all'art. 77 Cost., in quanto la norma denunciata contrasterebbe con
il criterio della legge di delega 9 ottobre 1971 n. 825 (art. 6), che
ne prevede l'applicabilità solo agli immobili appartenenti a
società.
In via subordinata si prospetta l'illegittimtà costituzionale
dell'art. 25, comma secondo, lett. a) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.
643 - nella parte in cui, prevedendo l'esenzione dell'I.N.V.I.M.
decennale per lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni e i
relativi consorzi ed associazioni dotate di personalità giuridica,
non la prevede anche per le I.P.A.B. - in riferimento all'art. 3
Cost., in quanto porrebbe in essere una ingiustificata disparità di
trattamento soprattutto in considerazione dell'affinità degli scopi
di queste ultime rispetto a quelli perseguiti dallo Stato e dagli
enti beneficiari dell'esenzione.
2. - I giudizi vanno riuniti in quanto le ordinanze di rimessione
prospettano questioni identiche.
3. - La questione relativa all'art. 3, primo comma, d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 643, sollevata in riferimento all'art. 77 Cost. per
un asserito eccesso di delega (in relazione all'art. 6 legge n. 825
del 1971) è manifestamente inammissibile.
Va difatti rilevato che il testo dell'art. 3 del citato d.P.R.,
quale attualmente in vigore e della cui legittimità si dubita, è
quello risultante dalla modifica introdotta dalla legge 22 dicembre
1975 n. 694 e, quindi, non può avere alcuna rilevanza il dedotto
profilo di eccesso di delega.
4.1. - Con la seconda questione, relativa all'art. 25, secondo
comma, lett. a), d.P.R. n. 643 del 1972, si deduce il contrasto con
l'art. 3 Cost., a causa della mancata equiparazione - ai fini
dell'esenzione dell'imposta per decorso decennio - tra gli immobili
appartenenti "allo Stato, alle regioni, alle provincie, ai comuni e
ai relativi consorzi o associazioni dotate di personalità giuridica"
(come previsto dall'impugnata norma, art. 25, secondo comma, lett. a)
e quelli appartenenti agli istituti pubblici di assistenza e
beneficenza, sostendendosi che queste perseguirebbero "finalità
parallele se non addirittura integrative rispetto a quelle dello
Stato e degli altri enti pubblici".
4.2. - La questione non è fondata.
Devesi al riguardo preliminarmente considerare che il legislatore
ha già previsto, per gli immobili di enti pubblici con sede nello
Stato, non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attività commerciali, l'esenzione dall'I.N.V.I.M. decennale a
condizione che essi siano "destinati all'esercizio delle attività
istituzionali" (art. 25, secondo comma, lett. c) nonché,
indipendentemente dalla qualificazione del proprietario, quando gli
immobili siano "totalmente destinati allo svolgimento... di attività
assistenziali, previdenziali, sanitarie..." (art. 25, secondo comma,
lett. e) del d.P.R. n. 643 del 1972).
Pertanto, in presenza di tali disposizioni, la differenza del
regime fiscale risulta in larga parte attenuata giacché anche gli
immobili delle I.P.A.B. godono del beneficio in parola, in quanto
siano direttamente destinati al perseguimento di finalità che solo
il legislatore, nel suo discrezionale apprezzamento può assimilare a
quelle svolte dallo Stato, regioni ed enti locali, estendendo il
medesimo beneficio.
4.3. - Per quel che riguarda gli altri immobili non direttamente
utilizzati ma destinati a produrre un reddito, devesi ribadire il
principio già affermato da questa Corte (sent. n. 134 del 1982; n.
108 del 1983; n. 86 del 1985) secondo cui le ipotesi di esenzione e
di agevolazione fiscali hanno carattere derogatorio e quindi la loro
previsione è esclusivamente rimessa alla valutazione del
legislatore. Da ciò la conseguenza che il profilo della disparità
di trattamento potrebbe essere considerato solo se la discriminazione
dovesse risultare operata in ragione di quegli elementi
esemplificativamente elencati nell'art. 3 Cost., perché solo in
presenza di una circostanza del genere potrebbe parlarsi di
arbitraria disparità.
La situazione delle I.P.A.B. è invece obiettivamente non omogenea
rispetto a quella degli enti territoriali e simili cui sono concesse
le esenzioni, essendo le relative discipline, nel loro complesso,
totalmente differenti e quindi non comparabili.
Basterebbe al riguardo solo considerare che la maggior parte degli
enti cui sono concesse le esenzioni hanno carattere necessario,
essendo di rilevanza costituzionale, mentre gli altri enti previsti
costituiscono loro derivazione.
Per quel che riguarda poi il riferimento alle esenzioni concesse
agli enti di natura ecclesiastica dall'art. 45 della legge 20 maggio
1985, n. 222, è da rilevare che si è in presenza di una disciplina
nella sua genesi pattizia ancorché promulgata con legge ordinaria, e
questa sola peculiarità è di per sé sufficiente ad impedire ogni
raffronto comparativo.
In presenza di situazioni così disomogenee non è perciò fondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, secondo
comma, del d.P.R. n. 643 del 1972, sollevata in riferimento all'art.
3 Cost.
È da rilevare infine che questa Corte con la sentenza n. 301 del
1987 (sia pure affrontando il problema sotto un profilo in parte
diverso), non ha ritenuto costituzionalmente illegittimo
l'assoggettamento all'I.N.V.I.M. degli immobili delle I.P.A.B.
In tale occasione si è ribadito il principio della libertà di
scelta del legislatore e quindi non irragionevole che questi, nel
concedere l'esenzione solo agli immobili direttamente strumentali,
non abbia ritenuto apprezzabile - al fine di concedere un medesimo
trattamento - che per gli altri immobili il loro reddito si
"incorpori" nel patrimonio dell'ente per essere destinato al
perseguimento delle sue finalità.
Tale affermazione, in linea con tutta la giurisprudenza di questa
Corte in tema di esenzioni fiscali, anche se affronta il problema in
termini diversi appare nelle sue conclusioni di tutta evidenza
pertinente anche ai fini della risoluzione della questione in esame,
per cui non può essere condiviso l'assunto, sostenuto dalla parte
privata, secondo cui essa sarebbe ininfluente ai fini del presente
giudizio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3, comma primo, del d.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 643, ("Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore
degli immobili"), nel testo modificato dalla legge 22 dicembre 1975,
n. 694, sollevata in riferimento all'art. 77 Cost., con le ordinanze
indicate in epigrafe;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 25, comma secondo, lett. a) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.
643, ("Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore
degli immobili"), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., con le
ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:410 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte