Corte costituzionale

Ordinanza n. 410/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/11/1994 · relatore Renato Granata

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47, ultimo

comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento

penitenziario), promosso con ordinanza emessa il 2 dicembre 1993 dal

Tribunale di sorveglianza di Brescia nel procedimento di sorveglianza

nei confronti di Cervati Corrado, iscritta al n. 205 del registro

ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1994 il Giudice

relatore Renato Granata;

Ritenuto che, con ordinanza del 2 dicembre 1993, il tribunale di

sorveglianza di Brescia - chiamato a pronunziarsi sull'istanza di un

condannato volta ad ottenere la dichiarazione di estinzione della

pena, "anche pecuniaria" (comminatagli congiuntamente a quella

detentiva), a seguito di positivo esito dell'affidamento in prova al

servizio sociale, ai sensi dell'art. 47, ultimo comma, della legge 26

luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario) - ha ritenuto

rilevante e non manifestamente infondata, "in riferimento all'art. 27

Cost. ed al principio di ragionevolezza", onde ha sollevato,

questione incidentale di legittimità della disposizione suddetta,

ove interpretata nel senso che l'estinzione, ivi prevista, concerna

la sola pena detentiva;

che, nel giudizio innanzi a questa Corte, è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri per eccepire alternativamente

l'inammissibilità e l'infondatezza della impugnativa.

Rilevato che, per altro, lo stesso tribunale rimettente, con

diffusa argomentazione, preliminarmente sostiene che la retta esegesi

della norma denunciata (anche alla stregua del canone di prevalenza

della lettura conforme a Costituzione) già di per sé conduca a

ritenere esteso alla pena pecuniaria l'effetto estintivo in parola.

Ed espressamente poi ammette di sollevare la riferita questione

unicamente al fine di evitare che la decisione, che egli andasse ad

adottare in applicazione dell'art. 47 ord. pen. , in tal senso

interpretato, possa essere, su prevedibile ricorso del P.G., in

prosieguo annullata dalla Corte di Cassazione, che con precedente

pronunzia (21 settembre 1993) ha mostrato di condividere l'opposta

interpretazione, restrittiva, della norma in oggetto.

Considerato che, però, l'incidente così sollevato è sotto

plurimi profili inammissibile;

che infatti il giudice a quo contesta non una interpretazione (a

suo avviso illegittima) consolidata in termini di "diritto vivente"

ma, di fatto, un'unica pronuncia della Cassazione, che non gli

preclude ove possibile - ed anzi gli impone in ogni caso come

prioritaria - una "interpretazione adeguatrice" (cfr. 456/89; 121,

149, 255/94). Di talché, quando una esegesi siffatta sia praticabile

- e sia stata anzi, come nella specie, in concreto positivamente

verificata - vengono con ciò stesso meno i presupposti della

denuncia di illegittimità;

che, inoltre - al di là del radicale sbarramento, che si

rinviene nel giudizio di costituzionalità, per questioni meramente

interpretative (v. da ultimo sent. 271/91) - va sottolineato

l'ulteriore limite (pure travalicato dal Tribunale a quo) inerente al

dispiegarsi della funzione di nomofilachia della Corte di Cassazione,

per cui non può chiedersi a questa Corte una sorta di "revisione in

grado ulteriore" delle interpretazioni offerte da quell'organo (cfr.

nn. 456/89 cit; 44/94);

che, per di più, anche il requisito della rilevanza non sarebbe

ravvisabile in una questione, come quella in oggetto, sollevata non

in funzione della decisione (che il tribunale già potrebbe adottare

nel senso auspicato, in base all'interpretazione adeguatrice della

norma, che a suo avviso è anzi l'unica corretta), bensì solo in

prospettiva della eventualità che la decisione stessa possa andare

incontro ad un futuro annullamento in sede impugnatoria;

che conclusivamente - e come già affermato in fattispecie

analoga a quella odierna, con ordinanza 548/1988 - è manifestamente

inammissibile la questione di legittimità quando con essa il

Tribunale rimettente "censura in realtà solo una certa

interpretazione che della disposizione impugnata dà la Corte di

Cassazione e che egli esplicitamente, afferma di non condividere", in

quanto appunto "compete al giudice a quo e non a questa Corte di

interpretare la disposizione impugnata nel modo che lo stesso giudice

ritiene corretto";

che identica declaratoria di manifesta inammissibilità si

impone quindi anche per l'odierna questione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 47, ultimo comma, della legge 26 luglio

1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario) sollevata, in riferimento

all'art. 27 Costituzione ed al principio di ragionevolezza, dal

Tribunale di sorveglianza di Brescia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 novembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:410 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte