Corte costituzionale

Ordinanza n. 410/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/12/2001 · relatore Annibale Marini

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55 della

legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili

urbani), promosso con ordinanza emessa il 26 febbraio 2001 dal

tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra la Regio

s.a.s. e la Gestar s.a.s., iscritta al n. 329 del registro ordinanze

2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, 1a

serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 novembre 2001 il giudice

relatore Annibale Marini.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 26 febbraio 2001, il

tribunale di Torino - nel corso di un procedimento di convalida di

sfratto per morosità relativo ad un immobile adibito ad uso non

abitativo - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 55

della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di

immobili urbani), "nella parte in cui non prevede [...] la

possibilità del conduttore di un contratto di locazione di immobile

ad uso diverso da abitazione di ottenere dal giudice la concessione

del termine di sanatoria, previsto da tale norma solo per i contratti

locatizi ad uso abitazione";

che il rimettente - premesso che, a seguito della sentenza

delle Sezioni unite civili 28 aprile 1999, n. 272, l'applicabilità

della norma impugnata alle sole locazioni ad uso abitativo

costituisce ormai diritto vivente - ritiene che la norma stessa si

ponga innanzitutto in contrasto con il principio di eguaglianza,

discriminando tra due situazioni che egli assume perfettamente

omogenee, "sia ai fini dei diritti della personalità sia ai fini

sociali", in quanto la perdita del luogo ove si esercita l'impresa

sarebbe ad avviso dello stesso rimettente altrettanto grave, sotto

entrambi i profili, della perdita dell'abitazione;

che risulterebbe altresì leso, sotto altro aspetto, il

diritto di difesa del conduttore di immobile ad uso diverso,

garantito dall'art. 24 della Costituzione, in quanto la norma

impugnata - di natura processuale diversificherebbe,

inammissibilmente, la tutela in ragione del tipo di conduttore;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per la declaratoria di infondatezza della

questione;

che, ad avviso dell'Avvocatura, il legislatore,

nell'emanazione delle norme relative alle locazioni di immobili

urbani, avrebbe sempre tenuto distinta la disciplina delle locazioni

di immobili adibiti ad uso abitativo da quella delle locazioni di

immobili adibiti ad uso non abitativo, proprio in ragione della

sostanziale difformità tra le due situazioni, in sé talmente ovvia

da non richiedere specifica illustrazione;

che pertanto anche la denunciata violazione dell'art. 24

della Costituzione sarebbe insussistente;

che l'accoglimento della questione condurrebbe, infine, alla

paradossale conseguenza di dover ritenere costituzionalmente

illegittime tutte le disposizioni che differenziano, nei due casi, la

disciplina del rapporto.

Considerato che, diversamente da quanto affermato dal rimettente,

la situazione del conduttore di immobile adibito ad uso di abitazione

e quella del conduttore di immobile adibito ad uso diverso non sono

affatto omogenee venendo in considerazione nell'un caso

quell'interesse primario della persona alla abitazione che, invece,

manca, per definizione, nell'altro;

che, conseguentemente, non può ritenersi irragionevolmente

discriminatoria e pertanto lesiva dell'art. 3 della Costituzione la

disciplina denunciata che, accordando al solo conduttore di immobili

destinati ad uso di abitazione, la possibilità di sanare la

morosità nel pagamento dei canoni o degli oneri specificati dalla

legge, ha inteso, all'evidenza, apprestare all'interesse abitativo

una tutela eccezionale e perciò stesso diversa e più intensa di

quella, generale, riconosciuta all'interesse economico di cui è

portatore il conduttore di immobili destinati ad uso non abitativo;

che, in conformità al principio, costantemente enunciato da

questa Corte secondo cui l'articolazione del processo rientra nella

discrezionalità del legislatore, sempre con il limite della non

irrazionalità della disciplina (sentenza n. 94 del 1996; ordinanze

n. 448 del 1998 e n. 305 del 1998), deve altresì escludersi che la

limitata sfera applicativa della sanatoria della morosità venga a

violare il diritto di difesa garantito dall'art. 24 della

Costituzione, costituendo essa, al contrario, legittimo esercizio di

discrezionalità legislativa a tutela, come si è detto,

dell'interesse primario della persona all'abitazione;

che, in riferimento ad entrambi i parametri evocati dal

rimettente, la questione di legittimità costituzionale va, pertanto,

dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

innanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 55 della legge 27 luglio 1978,

n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di

Torino, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.

Il Presidente: Vari

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:410 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte