Corte costituzionale

Ordinanza n. 410/2002

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/07/2002 · relatore Piero Alberto Capotosti

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 33d.P.R. 642/1972
  • art. 33d.P.R. 646/1972

citata

  • art. 5d.lgs. 473/1997
  • art. 21d.lgs. 473/1997
  • art. 33d.lgs. 473/1997
  • art. 30Sanzioni tributarie
  • art. 18legge 408/1990
  • art. 16legge 408/1990
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 33 del d.P.R.

26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo), promosso,

con ordinanza emessa il 23 aprile 2001, dalla Corte di appello di

Genova nel procedimento civile vertente tra A. n. e il Ministero

delle finanze, iscritta al n. 522 del registro ordinanze 2001 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, 1ª serie

speciale, dell'anno 2001.

Udito nella camera di consiglio del 3 luglio 2002 il Giudice

relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che la Corte di appello di Genova, I sezione civile, con

ordinanza del 23 aprile 2001, depositata il 27 aprile 2001, solleva,

in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, questione

di legittimità costituzionale dell'art. 33 del d.P.R. 26 ottobre

1972, n. 646 recte: n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo);

che, secondo l'ordinanza di rimessione, nel processo

principale l'attore ha contestato l'intimazione dell'Ufficio del

Registro di Chiavari, emessa a seguito del sequestro di due assegni

postdatati e privi dell'indicazione del beneficiario, avente ad

oggetto il pagamento di una somma dovuta dall'intimato a titolo di

"imposta di bollo, soprattassa ed accessori";

che, ad avviso del giudice a quo sarebbe fondata l'eccezione

di improcedibilità della domanda proposta dall'appellato, in quanto

l'attore non avrebbe "sperimentato la via del ricorso gerarchico al

Ministero delle finanze prima di iniziare l'azione giudiziaria

ordinaria", dato che la sentenza di questa Corte n. 406 del 1993 ha

dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 33 del d.P.R. n. 642

del 1972 esclusivamente nella parte in cui esso non prevede, "in

materia di rimborsi d'imposta, l'esperibilità dell'azione

giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo";

che, secondo il rimettente, "l'art. 33 del d.P.R. 26 ottobre

1972, n. 642 - che impone il previo esperimento dei ricorsi

amministrativi al Ministero delle finanze prima di adire la via

giudiziaria -" sarebbe però "sospettabile di incostituzionalità

nella sua interezza", dal momento che realizzerebbe "una

ingiustificata temporanea privazione del diritto di azione del

cittadino nei confronti" della pubblica amministrazione;

che, a suo avviso, la norma impugnata, "configurando lo

sbarramento amministrativo come una condizione di procedibilità

della domanda giudiziale" si porrebbe, quindi, in contrasto con gli

artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, poiché fisserebbe "un

meccanismo del tutto irrazionale", pregiudizievole dell'esigenza di

garantire l'effettività del diritto di difesa del contribuente.

Considerato che la Corte di appello di Genova, I sezione civile,

impugna, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione,

"l'art. 33 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (...) nella sua

interezza", in quanto, nel disciplinare i ricorsi amministrativi e

l'azione giudiziaria nelle controversie in materia di imposta di

bollo, realizzerebbe "una ingiustificata temporanea privazione del

diritto di azione del cittadino nei confronti" della pubblica

amministrazione;

che, secondo l'esplicita puntualizzazione del rimettente, nel

giudizio principale è in contestazione il pagamento di una somma a

titolo di "imposta di bollo, soprattassa ed accessori";

che, anteriormente all'ordinanza di rimessione, l'art. 5 del

d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 473 - entrato in vigore il 1 aprile 1998

(art. 21) - ha, tra l'altro, modificato l'art. 33 del d.P.R. n. 642

del 1972, disponendo che nel primo e nel quarto comma di quest'ultima

norma "sono soppresse le parole" "soprattasse", mentre il d.lgs.

18 dicembre 1997, n. 472 - recante disposizioni generali in materia

di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie,

entrato in vigore il 1 aprile 1998 (art. 30) ha sostituito il

riferimento alla soprattassa e alla pena pecuniaria "contenuto nelle

leggi vigenti" con il riferimento alla "sanzione pecuniaria, di

uguale importo" (art. 26), stabilendo che, per le sanzioni

concernenti tributi rispetto ai quali non sussiste la giurisdizione

delle commissioni tributarie, è ammesso "ricorso amministrativo in

alternativa all'azione avanti all'autorità giudiziaria ordinaria"

(art. 18);

che, infine, sempre anteriormente alla data dell'ordinanza di

rimessione, l'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, aveva

disciplinato "l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle

soprattasse relative ai tributi per i quali non è ammesso il ricorso

alle commissioni tributarie", con norma dichiarata costituzionalmente

illegittima da questa Corte nella parte in cui (comma 3) non

prevedeva, per le controversie da essa disciplinate, l'esperibilità

dell'azione giudiziaria avverso l'iscrizione a ruolo anche in

mancanza del preventivo ricorso amministrativo (sentenza n. 62 del

1998);

che, nonostante che le modificazioni della norma impugnata e

del complessivo quadro normativo di riferimento siano anteriori alla

data dell'ordinanza di rimessione, esse non risultano prese in

considerazione dal rimettente, il quale non ha conseguentemente

valutato se esse possano incidere sui profili di rilevanza della

questione, omettendo altresì di precisare se la norma impugnata sia

stata censurata in riferimento al testo vigente anteriormente, ovvero

successivamente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 473 del 1997;

che, pertanto, secondo il consolidato orientamento di questa

Corte, in mancanza di ogni argomentazione al riguardo, la questione

sollevata deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (per

tutte, ordinanza n. 148 del 2001).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 33 del d.P.R. 26 ottobre 1972,

n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo), sollevata, in riferimento

agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dalla Corte di appello di

Genova, I sezione civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in Cancelleria il 26 luglio 2002.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2002:410 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte