Sentenza n. 411/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/04/1988 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 254 e 261 del
testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con r.d. 3
marzo 1934, n. 383 ("Approvazione del t.u. della legge comunale e
provinciale"), in relazione all'art. 264 dello stesso testo unico,
promossi con le seguente ordinanze: 1) ordinanza emessa l'8 novembre
1984 dalla Corte dei conti - Sezione II giurisdizionale, nel giudizio
promosso dal Procuratore Generale nei confronti di La Campa Salvatore
ed altri, iscritta al n. 502 del registro ordinanze 1985 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 306 bis dell'anno 1985;
2) ordinanza emessa l'11 marzo 1986 dalla Corte dei conti - Sezione I
giurisdizionale, nel giudizio di responsabilità promosso dal
Procuratore Generale nei confronti di Cataneo Felice ed altri,
iscritta al n. 350 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, 1ª serie speciale
dell'anno 1987;
Udito nella Camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio avente ad oggetto la responsabilità
di alcuni amministratori comunali per il danno causato all'ente
dall'irregolare e tardivo accertamento di un tributo locale, la Corte
dei conti, con ordinanza in data 8 novembre 1984 (r.o. n. 502 del
1985), ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 254 del t.u. della legge comunale e provinciale (r.d. 3
marzo 1934 n. 383) in riferimento agli artt. 3, 24, 28, 54, 97 e 103
Cost.
Nel valutare la responsabilità degli amministratori la Corte
remittente lamenta l'impossibilità di conoscere anche della
responsabilità di quegli impiegati che, addetti all'interno
dell'apparato amministrativo, agli adempimenti attinenti
all'accertamento del tributo, hanno concorso con le loro azioni od
omissioni a causare il danno pubblico. Ed infatti, responsabili ai
sensi dell'art. 261 dello stesso testo unico, essi verrebbero
sottratti, dal successivo art. 265, alla giurisdizione contabile e
sottoposti a quella del giudice ordinario.
Alla mancanza di un contradditorio integrale conseguirebbe
l'impossibilità di applicare esattamente la regola della
ripartizione dell'addebito (art. 82, comma secondo legge di
contabilità generale dello Stato) nonché di esercitare "con
coerenza logica e giuridica" il cosiddetto potere riduttivo (art. 52
comma secondo t.u. 12 luglio 1934 n. 1214).
Ad avviso del giudice a quo l'irrazionale esclusione degli
impiegati dal novero dei responsabili previsti dalla norma impugnata
colliderebbe con il principio di eguaglianza, attesa la diversità di
disciplina sostanziale e processuale che ne deriva all'interno di
un'unica vicenda dannosa, nonché con l'art. 28 Cost., che non
consentirebbe sostanziali disparità di trattamento per i coautori di
uno stesso illecito, e con il principio di imparzialità
dell'amministrazione, considerato in relazione alla concreta ed
effettiva possibilità che l'ente danneggiato agisca nei confronti
del proprio dipendente.
Risulterebbe altresì violato l'art. 54 comma secondo Cost., in
quanto le diverse norme sostanziali e processuali non porrebbero gli
amministratori in condizioni tali da poter adempiere alle loro
funzioni "con disciplina ed onore", con conseguente lesione del
principio attinente al buon andamento dell'amministrazione.
La disposizoine censurata, inoltre, impedendo al Procuratore
Generale presso la Corte dei Conti di agire nei confronti degli
impiegati corresponsabili del danno, nonché la chiamata in causa di
quest'ultimi da parte degli amministratori citati in giudizio,
violerebbe il diritto di azione ed il diritto di difesa
costituzionalmente garantiti dall'art. 24 comma primo e secondo Cost.
Un ulteriore contrasto viene infine ravvisato in relazione
all'art. 103, comma secondo Cost., dal momento che la non
sottoposizione dei dipendenti comunali alla giurisdizione della Corte
dei conti, nelle ipotesi considerate, contrasterebbe con la
tendenziale generalità della sua sfera di attribuzioni
giurisdizionali in materia di contabilità pubblica.
2. - Nel corso di un diverso giudizio sempre concernente la
responsabilità di amministratori comunali per il danno derivante
dalla mancata riscossione di entrate dell'ente, la Corte dei conti
con ordinanza in data 11 marzo 1986 (r.o. n. 350 del 1987) ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 261 in
relazione anche agli artt. 254 e 264, del testo unico comunale e
provinciale (r.d. 3 marzo 1934 n. 383), per contrasto con gli artt.
3, 24, 97 e 103 Cost.
Inquadrata la fattispecie nell'ambito della responsabilità degli
amministratori per fatti di gestione (art. 254 t.u. l.c.p.), anche in
questo caso il giudice a quo, al fine di giungere all'accertamento
dei fatti e delle relative responsabilità, ritiene che il
contradditorio andrebbe integrato con la chiamata in causa di un
dipendente comunale. E poiché a tale integrazione osterebbe il
citato art. 261 si dubita della sua legittimità costituzionale in
relazione alle ipotesi di responsabilità degli amministratori
disciplinate dal precedente art. 254, per le quali non è previsto il
concorso degli impiegati e dipendenti comunali.
La norma censurata verrebbe così a ledere il principio di
eguaglianza, per la ingiustificata disparità di trattamento che, per
un medesimo fatto illecito, si determinerebbe tra amministratori e
dipendenti di uno stesso ente locale attesa la diversità non
puramente procedurale, dei regimi di accertamento delle relative
responsabilità. Anche il diritto di difesa degli amministratori
risulterebbe limitato dall'impossibilità di chiamare in giudizio il
dipendente, coautore dell'illecito, mentre, la diversità del giudice
competente a conoscere la responsbailità di soggetti corresponsabili
dello stesso danno, creerebbe, nell'accertamento dei fatti e delle
responsabilità, disfunzioni ed incongruenze tali da compromettere il
buon andamento dell'amministrazione, ostacolando, peraltro,
l'individuazione delle responsabilità dell'operatore in relazione
alla sua sfera di competenze ed attribuzioni.
Infine, la tendenziale giurisdizione della Corte dei conti in
materia di contabilità pubblica (art. 103 Cost.) imporrebbe che,
quanto meno per uno stesso fatto, non venga operata una ripartizione
di giurisdizione tra giudici diversi, dovendosi accertare le singole
responsabilità nell'ambito di unico processo, nel quale sia
possibile fissare anche i limiti di somma cui ognuno è chiamato a
rispondere.
Il Collegio remittente osserva altresì che la disposizione
impugnata, a prescindere da ogni riferimento alle fattispecie
disciplinate dal precedente art. 254, risulterebbe illegittima per
contrasto con l'art. 3 Cost., dal momento che verrebbe a porre in una
situazione di ingiustificato privilegio i dipendenti degli enti
locali rispetto ai dipendenti di enti pubblici con "rilevanza
similare" (regioni, U.S.L.), l'accertamento della cui responsabilità
rientra nella giurisdizione della Corte dei conti. Violerebbe inoltre
l'art. 103 Cost. derogando, senza alcuna ragionevole giustificazione
all'attribuzione costituzionalmente garantita della materia
"contabilità pubblica" alla stessa Corte dei conti.
Infine la mancata azionabilità da parte del Procuratore Generale
dell'azione di risarcimento per i danni arrecati dai dipendenti degli
enti locali comporterebbe una menomazione per la difesa dei diritti
patrimoniali dell'ente con conseguente lesione dell'art. 24 Cost.,
mentre l'incerta individuazione dell'organo di controllo legittimato,
ai sensi dell'art. 264, all'accertamento del danno determinerebbe, di
fatto, un'area di sostanziale irresponsabilità con lesione del
principio di buon andamento e di tutela giudiziaria delle ragioni
dell'ente danneggiato.
3. - In nessuno dei due giudizi promossi con le citate ordinanze
di rimessione si sono costituite le parti, né ha spiegato intervento
l'Avvocatura generale dello Stato. Considerato in diritto
1.1. - Con ordinanza della 2ª Sezione giurisdizionale (reg. ord.
n. 502 del 1985) la Corte dei conti solleva questione di legittimità
costituzionale dell'art. 254 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383,
("Approvazione del t.u. della legge comunale e provinciale"), il
quale assoggetta a responsabilità gli amministratori per i danni
cagionati ai rispettivi enti di appartenenza, nelle seguenti ipotesi:
per aver proceduto a locazioni, alienazioni, acquisti,
somministrazione od appalti senza l'osservanza delle relative
disposizioni di legge, per aver trascurato l'applicazione e la
riscossione di tributi e di entrate regolarmente deliberate.
Si sostiene nell'ordinanza di rimessione che la norma denunciata,
nel prevedere per tali fattispecie la responsabilità dei soli
amministratori e non anche dei dipendenti comunali e provinciali che
abbiano concorso con il proprio comportamento alla produzione del
danno, impedirebbe alla Corte dei conti di valutare unitariamente le
varie condotte, ai fini dell'affermazione delle rispettive
responsabilità, in quanto, in virtù del limitato ambito di
applicazione della norma denunciata, solo il giudizio sulla
responsabilità degli amministratori spetta alla Corte dei conti,
mentre il giudizio per l'accertamento della responsabilità dei
dipendenti comunali e provinciali, in virtù degli artt. 261 e 265
del t.u. del 1934, n. 383, appartiene alla giurisdizione ordinaria.
Il giudice a quo, mostrandosi consapevole dell'orientamento di
questa Corte, secondo cui la scelta dell'una o dell'altra
giurisdizione rientra nella discrezionalità del potere legislativo,
osserva però che, se l'art. 254 cit. "sarà emendato dei vizi
costituzionali e ne conseguirà... una parziale estensione della
giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica (per ciò che si
riferisce solo all'ambito soggettivo di applicazione della norma
riguardante la responsabilità degli agenti pubblici verso l'ente
locale, per i danni causati da omessa applicazione a riscossione di
tributi ed altre entrate) sarà da desumere che non sempre, per
attuare, in direzione del resto conforme alla sua tendenziale
generalità, il dettato del secondo comma dell'art. 103 Cost., è
necessario attendere l'intervento del legislatore, essendo talvolta
sufficiente - come nel presente caso - la mera espunzione
dall'ordinamento di una determinata limitazione legislativa,
contrastante, di per sé, con uno o più valori costituzionali".
Quanto al merito delle questioni, il giudice a quo ritiene che
l'art. 254 del t.u. del 1934, n. 383 contrasti:
a) con l'art. 3 Cost., in quanto all'interno di un'unica vicenda
dannosa, differenzierebbe ingiustificatamente i regimi di
accertamento delle responsabilità di soggetti che si trovano in
situazioni identiche;
b) con l'art. 28 Cost., perché viola il principio della
responsabilità dei funzionari e dipendenti pubblici che non
consentirebbe disuguaglianze di trattamento per gli autori di uno
stesso illecito;
c) con l'art. 54, comma secondo, Cost., in quanto la diversità
di regole sostanziali e di sedi processuali, in tema di
responsabilità, non porrebbe gli amministratori in condizioni di
poter adempiere "con disciplina ed onore" alle funzioni pubbliche
loro affidate;
d) con l'art. 97 Cost., perché risulterebbe violato il
principio del buon andamento, che imporrebbe l'esigenza di
determinare adeguatamente la responsabilità dei funzionari, nonché
il principio di imparzialità, in relazione alle determinazioni che
l'ente danneggiato dovrà assumere nei confronti degli impiegati
responsabili;
e) con l'art. 24, comma primo e secondo, escludendo dal lato
attivo, la responsabilità per il Procuratore generale, non solo di
agire nei confronti degli impiegati parimenti resposabili, ma anche
di tener conto dell'incidenza causata dalle loro condotte in ordine
al danno e, dal lato passivo, ostacolando la difesa degli
amministratori che non potrebbero far valere le loro eccezioni in
presenza di altri soggetti responsabili;
f) con l'art. 103, comma secondo, Cost., in quanto violerebbbe
la tendenziale generalità della sfera di attribuzioni
giurisdizionali della Corte dei conti nella materia della
contabilità pubblica.
2. - Con altra ordinanza della 1ª Sezione giurisdizionale (reg.
ord. n. 350 del 1987) la Corte dei conti solleva questione di
legittimità costituzionale dell'art. 261, del t.u. del 1934, n. 383,
sia in sé considerato che in relazione agli artt. 254 e 264 del t.u.
cit.
Si assume in sostanza che l'art. 261 cit., prevedendo per gli
impiegati comunali e provinciali solo forme di responsabilità a
titolo di dolo o colpa grave (il cui accertamento è di spettanza del
giudice ordinario come prevede l'art. 265 t.u. cit., che non
costituisce però oggetto di impugnativa né diretta né indiretta)
osta alla possibilità che, nel giudizio che si svolge dinanzi alla
Corte dei conti per l'accertamento della responsabilità degli
amministratori relativamente ai comportamenti contemplati dall'art.
254 del t.u. cit., il contraddittorio possa essere integrato con la
chiamata in giudizio anche degli impiegati comunali per
l'accertamento delle loro responsabilità concorrenti.
Tenuto poi conto che l'art. 264 t.u. cit., prevedendo uno speciale
procedimento amministrativo di competenza della g.p.a. per
l'accertamento della responsabilità, non sarebbe oggi più
applicabile, per il sopravvvenire dell'ordinamento regionale si
sarebbe determinata un'area di sostanziale irresponsabilità
amministrativa per gli impiegati degli enti locali.
Le questioni così prospettate sarebbero rilevanti, secondo il
giudice a quo, in relazione alla controversia da decidere,
sostenendosi che non sarebbe possibile emettere un giudizio
affermativo o negativo di responsabilità dei convenuti
amministratori senza accertare quella concorrente degli impiegati.
Quanto al merito delle questioni sollevate, nella seconda
ordinanza di rimessione, si sostiene che l'art. 261 del t.u. del 1934
cit., sarebbe in contrasto: a) con l'art. 3 Cost., per
l'ingiustificata disparità di trattamento che, per un medesimo fatto
illecito, si verrebbe a creare tra amministratori e dipendenti di uno
stesso ente locale, attesa la diversità, non puramente procedurale
dei regimi di accertamento delle relative responsabilità (grado di
colpa, termini prescrizionali, iniziativa dell'azione, potere
riduttivo); b) con l'art. 24 Cost., limitando il diritto di difesa
degli amministratori che non possono invocare in giudizio la
concorrente responsabilità dell'impiegato, onde anche
l'impossibilità di una esatta applicazione, da parte del giudice
contabile, della regola di ripartizione dell'addebito prevista
dall'art. 82, comma secondo, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440; c) con
l'art. 97 Cost., in quanto la diversità del giudice competente a
conoscere la responsabilità di soggetti corresponsabili dello stesso
illecito, creerebbe incongruenze e disfunzioni tali da compromettere
il buon andamento dell'amministrazione; d) con l'art. 103 Cost., il
quale imporrebbe che, quanto meno nella stessa materia, le
responsabilità di tutti i concorrenti vengano accertate nello stesso
processo.
3. - I giudizi promossi con le due ordinanze della Corte dei
conti, possono essere riuniti e definiti con unica sentenza stante
l'affinità delle questioni prospettate, ancorché nella prima delle
ordinanze la norma direttamente censurata è l'art. 254 del t.u.
della legge comunale e provinciale del 1934, n. 383, mentre nella
seconda, oggetto diretto della impugnativa è l'art. 261 del t.u.
cit. in relazione agli artt. 254 e 264 del medesimo t.u.
Al fine di delimitare poi l'oggetto proprio delle questioni
sollevate, si deve precisare che entrambi i giudizi a quo,
concernendo azioni di responsabilità promosse dal Procuratore
generale della Corte dei conti nei confronti di amministratori
locali, per danni cagionati dalla mancata applicazione e riscossione
di tributi, fanno sì che l'art. 254 cit., direttamente impugnato
nella prima ordinanza ed indirettamente nella seconda, venga in
evidenza nel presente giudizio per quel che riguarda la seconda delle
ipotesi in esso contemplate e cioè "per aver trascurato
l'applicazione e la riscossione di tributi e di entrate regolarmente
deliberati".
4. - La questione relativa all'art. 254 t.u. cit., sollevata con
la prima ordinanza, in riferimento a diversi parametri
costituzionali, è inammissibile.
Al riguardo va precisato che la questione, per le finalità che
dall'intero contesto dell'ordinanza di rimessione sembrano volersi
perseguire, non tende ad una dichiarazione di illegittimità
costituzionale in assoluto della norma denunciata, bensì ad una
pronunzia additiva che consenta di attrarre nella cognizione della
Corte dei conti comportamenti di soggetti diversi dagli
amministratori a titolo di concorso nella fattispecie contemplata
dall'art. 254 t.u. cit.
Una pronuncia del genere è però preclusa in sede di giudizio di
costituzionalità, tenuto conto della natura della norma rispetto
alla quale viene invocata nell'intento di ampliare la giurisdizione
della Corte dei conti. Innanzitutto va precisato che l'art. 254 cit.
non è norma processuale perché non è diretta a regolare la
giurisdizione, bensì è norma di diritto sostanziale, che configura
alcune fattispecie tipiche di responsabilità, definendo i
comportamenti ed i soggetti che possono essere chiamati a tale titolo
a rispondere dei danni cagionati.
L'auspicato ampliamento della norma - che nella sua attuale
previsione comprende solo gli amministratori degli enti locali anche
nei confronti degli impiegati, costituirebbe un inammissibile
intervento in una materia che rientra invece nella esclusiva
discrezionalità del legislatore, al quale soltanto spetta di
stabilire quali comportamenti possano costituire titolo di
responsabilità, il grado di colpa richiesto, i soggetti cui la
responsabilità sia ascrivibile, e ciò tanto più quando si sia in
presenza di fattispecie tipiche.
In proposito devesi in particolare rilevare che la norma
riguardante i danni cagionati dall'aver trascurato l'applicazione e
riscossione dei tributi, non prevedendo alcun grado di colpa (come
invece si prevede nell'art. 261 t.u. cit., che limita al dolo ed alla
colpa grave i fatti per i quali in via generale possa essere
affermata la responsabilità degli amministratori e degli impiegati),
configura una fattispecie di responsabilità imputabile anche a
titolo di colpa lieve o lievissima. Inoltre con il contesto della
norma nel suo complesso che indica il comportamento nello "avere
trascurato", si intende appunto richiamare coloro cui spetta la guida
degli enti locali al massimo della diligenza nell'adoperarsi nei
compiti di indirizzo e di vigilanza per assicurare le entrate
tributarie.
Trattandosi dunque di un titolo tipico di responsabilità, una sua
estensione agli impiegati in via additiva, oltre ad apparire
inattuabile per la natura dei comportamenti considerati,
determinerebbe un aggravamento delle ipotesi rispetto alle quali essi
attualmente possono essere tenuti a rispondere, il che rientra
nell'esclusiva discrezionalità del legislatore.
5. - Nella seconda ordinanza la norma direttamente impugnata è
l'art. 261 t.u. 1934 cit., di cui si chiede "la verifica della
compatibilità costituzionale... sia visto in sé, come singolare
eccezione residuale al generale assetto ordinamentale alla
giurisdizione della Corte dei conti, sia in relazione particolare
all'art. 254, per il quale - a differenza dei precedenti artt. 253 e
255 - non è prevista la possibilità che con la responsabilità
degli amministratori possa concorrere quella dei dipendenti".
In proposito va in primo luogo rilevato che nell'ordinanza di
rimessione si assume come presupposto della questione dedotta sotto
gli anzidetti profili, che tale articolo osti alla chiamata in causa
degli impiegati comunali perché "attribuisce al giudice ordinario e
non alla Corte dei conti... la giurisdizione sugli impiegati" degli
enti locali e degli enti da questi derivati.
Senonché è da rilevare che l'art. 261 non costituisce, secondo
quanto sembrerebbe ritenersi in base alla riferita asserzione, una
norma di carattere processuale, essendo anch'essa norma di diritto
sostanziale, volta a definire gli elementi e le caratteristiche delle
responsabilità ascrivibili agli amministratori ed agli impiegati per
i danni recati all'ente.
L'attribuzione delle relative controversie al giudice ordinario,
cioè l'aspetto che sembra volersi censurare nell'ordinanza di
rinvio, è contenuta nell'art. 265 del t.u. cit., ma questa norma non
forma oggetto di impugnativa neppure indiretta e quindi la questione
in quanto sollevata nei confronti dell'art. 261 cit. è inammissibile
per irrilevanza essendo diretta a colpire una norma non conferente in
ordine agli aspetti censurati.
Ma, ammettendosi che si possa seguire la prospettazione della
questione con cui si investe l'art. 261 t.u. cit. "visto in sé",
sembrerebbe che con tale prospettazione si tenda in sostanza ad una
pronuncia demolitoria della norma denunciata nel suo complesso, al
fine di attrarre tutte le controversie in tema di responsabilità
degli amministratori ed impiegati nell'ambito della giurisdizione
della Corte dei conti.
Orbene - a parte che per le ragioni anzidette il venir meno
dell'art. 261 in sé, non produrrebbe tale effetto perché
l'attribuzione delle controversie al giudice ordinario discende
dall'art. 265 che non è oggetto di impugnativa - la questione è
parimenti inammissibile per irrilevanza, perché il giudizio a quo
attiene ad una ipotesi di responsabilità che, come si è rilevato in
precedenza, è da un'altra norma di diritto sostanziale (art. 254
t.u. cit.) configurata come tipica degli amministratori e, quindi,
l'eventuale venir meno dell'art. 261 cit., non consentirebbe
ugualmente di perseguire dinanzi alla Corte dei conti gli impiegati
eventualmente concorrenti a tale titolo, perché essi non possono
essere chiamati a rispondere per le fattispecie previste dall'art.
254 cit.
In ordine al secondo profilo che investe l'art. 261 "in relazione
particolare all'art. 254", la sua prospettazione sembra invece
tendere ad una pronunzia additiva della Corte, in senso analogo alla
prima ordinanza di rimessione, onde, per le stesse considerazioni
svolte relativamente ad essa, la questione è inammissibile.
Quanto infine al rilievo, pur contenuto nella seconda ordinanza,
che sembra ravvisare altro autonomo profilo di illegittimità
costituzionale dell'art. 261 cit., in relazione a quanto dispone
l'art. 264 t.u. cit. (che prevede uno speciale procedimento
amministrativo per l'accertamento delle responsabilità) - a parte
che il mancato esperimento preventivo di tale procedimento non sembra
di ostacolo all'azione giudiziaria (art. 265 t.u. cit.) a carico
degli impiegati pubblici, per danni recati commessi con dolo o colpa
grave (art. 261 t.u. cit.) - non è assolutamente dato di stabilire,
in base alla prospettazione fattane, quale attinenza la questione
così prospettata possa avere ai fini della definizione del giudizio
a quo.
6. - Anche sotto gli altri aspetti richiamati nelle due ordinanze
prospettate le questioni sono inammissibili.
Sviluppando un argomento esposto anche nella prima ordinanza, ai
fini della non manifesta infondatezza, si sostiene nella seconda che
la questione sollevata sarebbe rilevante, ai fini della definizione
del giudizio a quo, "poiché non è possibile emettere un giudizio
affermativo o negativo di responsabilità dei convenuti
amministratori senza valutare in contraddittorio quella - che può
anche essere concorrente e perciò dar luogo a solidarietà nella
eventuale condanna - del dipendente cui era connesso il compito delle
operazioni di accertamento ed emissione dei titoli che dovevano dare
luogo alla riscossione delle entrate" e ciò anche ai fini della
applicazione del potere riduttivo proprio dei giudizi di
responsabilità dinanzi la Corte dei conti.
L'assunto non può essere condiviso, perché devesi pur sempre
considerare che se le fattispecie previste dall'art. 254 non sono
ascrivibili, sul terreno del diritto sostanziale, agli impiegati
perché configurano come illecito generatore di responsabilità
comportamenti tipici degli amministratori, ciò non impedisce alla
Corte dei conti - indipendentemente dalla possibilità della chiamata
in giudizio allo stesso titolo (perché non prevista) degli impiegati
- la cognizione in via incidentale di tutti gli altri eventi, ivi
compreso il comportamento degli impiegati, che possano condurre
eventualmente ad escludere o ad attenuare, la responsabilità degli
amministratori, in ordine ai comportamenti che essi erano tenuti a
porre in essere. Né, come sembra affermarsi, la comune chiamata in
giudizio sarebbe indispensabile ai fini della affermazione della
solidarietà, perché se alcuni soggetti non sono tenuti, in base al
diritto sostanziale, a certi comportamenti, non si vede in base a
quale titolo possa parlarsi di solidarietà fra chi è chiamato a
rispondere e chi non lo è.
Neppure è condivisibile l'assunto secondo cui l'accertamento dei
comportamenti produttivi di danno, posti in essere dagli impiegati e
non assumibili nella fattispecie tipica ed esclusiva degli
amministratori, non potrebbe avvenire se non in contraddittorio con i
primi. Se si considera che, come si è detto, l'accertamento di tali
comportamenti è di natura incidentale - perché diretto solo a
definire l'entità della responsabilità degli amministratori, nei
termini in cui essa è tipicamente configurata dall'art. 254 t.u.
cit. - esso non è certamente precluso alla Corte dei conti che
all'uopo può avvalersi dei normali mezzi probatori a sua
disposizione per l'accertamento dei fatti.
Né potrebbe seriamente sostenersi l'esigenza della chiamata in
causa degli impiegati ai fini di tale accertamento, per assicurare
loro il diritto di difesa. È difatti proprio il carattere
incidentale di tale accertamento ad escludere l'esigenza del
contraddittorio perché, nei confronti degli impiegati, la sentenza
del giudice contabile non farebbe in ogni caso stato, in occasione
dell'eventuale accertamento delle loro responsabilità, per dolo o
colpa grave (art. 261 t.u. cit.), dinanzi al giudice ordinario (art.
265 cit.): essi sono terzi rispetto al giudizio svoltosi dinanzi al
giudice contabile nei confronti degli amministratori, per
comportamenti qualitativamente diversi da quelli ascrivibili a titolo
di responsabilità a carico degli impiegati.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 254 e 261, quest'ultimo anche in relazione agli artt. 254
e 264, del t.u. com. e prov. approvato con r.d. 3 marzo 1934 n. 383,
sollevate dalla Corte dei conti in riferimento agli artt. 3, 24, 28,
54, 97 e 103 Cost. con le ordinanze indicate in epigrafe (reg. ord.
nn. 502 del 1985 e 350 del 1987.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:411 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte