Sentenza n. 412/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/04/1988 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 133d.P.R. 417/1974
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 133, primo
comma, del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 ("Norme sullo stato
giuridico del personale docente direttivo ed ispettivo della scuola
materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato"), promossi
con n. 2 ordinanze emesse il 27 luglio 1979 e il 16 dicembre 1983 dal
Consiglio di Stato - Sezione VI giurisdizionale sui ricorsi proposti
da Vairo Felice e Siciliano Mario contro il Ministero della Pubblica
Istruzione ed altro iscritte al n. 196 del registro ordinanze 1980 e
n. 441 del Registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 98 dell'anno 1980 e n. 273 dell'anno
1984;
Visti gli atti di costituzione di Vairo Felice e del Ministero
della Pubblica Istruzione e l'atto di intervento di Garruba Palmisano
Caterina ed altri nonché gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1988 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Udito l'Avvocato dello Stato Mario Imponente per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con decreto del Ministro della pubblica istruzione
(pubblicato sulla G.U. del 30 aprile 1976), furono banditi concorsi
per titoli e colloquio a preside negl'istituti d'istruzione classica,
scientifica e magistrale, nonché negl'istituti tecnici, ai sensi
dell'art. 133 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417. I bandi stabilivano
che i concorsi erano riservati al personale insegnante di ruolo
incaricato di presidenza per gli anni scolastici 1972-73 e 1973-74.
Tali bandi furono impugnati da alcuni aspiranti ai concorsi tra
cui il Prof. Vairo, incaricato di presidenza per gli anni scolastici
1972-73 e 1974-75. Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio
ritenne che i bienni d'incarico utili per la partecipazione ai
concorsi riservati ai sensi dell'art. 133 del d.P.R. n. 417 del 1974,
fossero tutti quelli compresi nel quadriennio 1972/73-1975/76,
purché continuativi. Accolse, pertanto, i ricorsi di coloro che
erano stati incaricati di presidenza per due anni consecutivi in
detto periodo e respinse il ricorso del Prof. Vairo che era stato
incaricato, in detto periodo, per due anni non continuativi.
Il prof. Vairo propose ricorso avverso tale sentenza, sostenendo
che l'art. 133 del d.P.R. n. 417 del 1974 non stabilisce, ai fini
dell'ammissione ai concorsi da esso previsti, né l'epoca in cui
l'incarico di presidenza deve essere stato esercitato né che esso
debba essere stato prestato in due anni consecutivi.
Il Consiglio di Stato, con ordinanza 27 luglio 1979 - dopo avere
affermato che la formula usata dall'art. 133, comma primo, del d.P.R.
n. 417 del 1974, secondo la quale il concorso a posti di preside ivi
previsto è riservato al personale insegnante di ruolo, incaricato da
almeno due anni della presidenza, intende riferirsi ad incarichi di
presidenza svolti per un biennio continuativo - ha sollevato
questione di legittimità costituzionale di tale norma, in
riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.
Nell'ordinanza di rimessione si afferma che, qualunque delle
interpretazioni si accolga circa la data di compimento del biennio,
il requisito della continuità di esso darebbe luogo a
discriminazioni a danno di talune categorie di aspiranti alla nomina
a preside, discriminandosi senza plausibile ragione i titolari di
incarichi di presidenza per bienni non continuativi, compresi nel
quadriennio 1972/73 - 1975/76.
Secondo il giudice a quo, mentre rientrerebbe nella insindacabile
valutazione del legislatore ordinario, il disconoscimento della
rilevanza, ai fini dell'ammissione ai concorsi in questione, degli
incarichi di presidenza espletati anteriormente all'anno scolastico
1972-73, in quanto incarichi conseguibili indipendentemente da
qualsiasi procedura concorsuale (introdotta soltanto a partire
dall'anno scolastico 1972-73 con la L. 14 agosto 1971 n. 821) non
sarebbe legittima, con riferimento all'art. 3 Cost., il
disconoscimento dell'ammissibilità ai concorsi in questione, dei
titolari di taluni e non altri incarichi biennali, continuativi o
meno, compresi nel quadriennio 1972/73 - 1975/76, tutti egualmente
conseguiti mediante superamento di apposito concorso selettivo, per
soli titoli.
Secondo il Consiglio di Stato, la norma impugnata violerebbe anche
l'art. 97 Cost. poiché la mancata ammissione al concorso dei docenti
provvisti d'incarico continuativo, verrebbe a ridurre arbitrariamente
il campo delle scelte dell'amministrazione e, conseguentemente, a
rendere meno probabile l'individuazione dei più idonei all'esercizio
delle pubbliche funzioni da attribuire.
2. - Dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri e si è costituito il Ministero della p.i.
(parte nel giudizio a quo), chiedendo che la questione sia dichiarata
non fondata. Rientrerebbe, infatti, nella discrezionalità del
legislatore stabilire i requisiti necessari per l'ammissione ai
pubblici concorsi; né sarebbe, poi, irragionevole la previsione, per
l'accesso al concorso in questione, di due anni consecutivi
d'incarico. La necessità, di requisiti più rigorosi sarebbe
garanzia del buon andamento della pubblica amministrazione tutelato
dall'art. 97 Cost., che pertanto non potrebbe essere stato violato
dalla norma impugnata.
Si è costituito pure il prof. Vairo, chiedendo che la norma
impugnata sia dichiarata illegittima e sottolineando che la
continuità nell'incarico dipendeva dalla disponibilità dei posti e
non dal merito, che sarebbe anzi maggiormente dimostrato dall'aver
ottenuto l'incarico due volte ex novo.
Dinanzi a questa Corte sono intervenute pure altri docenti che non
erano costituiti nel giudizio a quo, al momento del deposito
dell'ordinanza di rimessione.
3. - Questione identica è stata sollevata con l'ordinanza 16
dicembre 1983 del Consiglio di Stato, emessa in un analogo giudizio
dopo l'entrata in vigore della l. 22 dicembre 1980, n. 928 che ha
previsto la possibilità d'immissione in ruolo dei docenti che
abbiano conseguito una votazione di almeno trentacinque cinquantesimi
nella prova-colloquio dei concorsi a posti di preside indetti a norma
dell'art. 133 del d.P.R. n. 417 del 1974 ed esclusi dalla graduatoria
dei vincitori per carenza dei requisiti di ammissione al concorso.
Anche in tale giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri e si è costiuito il Ministro per la p.i. chiedendo che
la questione sia dichiarata non fondata. Considerato in diritto
4. - Può disporsi la riunione dei giudizi per l'identità del
loro oggetto, che ne consente la definizione con un'unica sentenza.
5. - È da dichiarare inammissibile l'intervento dei docenti che
non erano parti nel giudizio a quo al momento del deposito delle
ordinanze di rimessione (cfr. sent. 22 febbraio 1988, n. 220).
6. - Premesso che l'art. 133, primo comma, del d.P.R. 31 maggio
1974, n. 417, prevedeva transitoriamente l'indizione di un concorso,
unico e speciale, per titoli, integrato da un colloquio, per posti
vacanti e disponibili di preside degli istituti e scuole di
istruzione secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte
(tale concorso era riservato al personale insegnante di ruolo nelle
predette scuole, "incaricato da almeno due anni della presidenza dei
corrispondenti tipi di istituti e in possesso dei requisiti
richiesti" per la partecipazione ai rispettivi concorsi a preside),
le ordinanze di rimessione muovono dal presupposto che la norma ora
indicata debba interpretarsi nel senso che l'incarico biennale,
legittimamente alla partecipazione al concorso, debba avere il
carattere della continuità. Così intesa, tale norma opererebbe una
illegittima discriminazione nei confronti dei titolari di incarichi
biennali non continuativi, violando l'art. 3, primo comma. e l'art.
97, primo comma, della Costituzione.
7. - In relazione alla prima delle dedotte censure appare esatto
il rilievo dell'Avvocatura generale dello Stato che nega l'esistenza
di trattamenti discriminatori ogni volta che si stabiliscano
requisiti per l'ammissione a concorsi, quando - deve aggiungersi - la
determinazione di essi sia sorretta da criteri di ragionevolezza e
sia immune da ingiustificate disparità.
Il legislatore, valutando nel suo potere discrezionale le
posizioni soggettive legittimanti alla partecipazione al concorso
(unico e speciale), ha ritenuto di dar la preferenza ai docenti che,
per la titolarità dell'incarico, espletato continuativamente per un
biennio, si presentavano come provvisti di un requisito maggiore
rispetto ai docenti che non avevano svolto l'incarico in via
continuativa. Tale elemento appariva indice di una più sicura
attitudine al disimpegno della funzione, in quanto connesso ad un
più ampio arco di tempo, al quale si riferiva lo svolgimento
dell'incarico.
Né vale osservare in contrario che un siffatto criterio
preferenziale non avrebbe potuto giustificarsi dopo che gli incarichi
di presidenza vennero conferiti a seguito di apposita selezione,
introdotta dalla l. 14 agosto 1971, n. 821, a decorrere dall'anno
scolastico 1972-73.
Osserva la Corte che tale rilievo non è idoneo ad introdurre
nella scelta normativa un elemento di irrazionalità, dato che i
docenti, ammessi al concorso speciale, ex art. 133 d.P.R. n. 417 del
1974, oltre ad avere superato la selezione per l'affidamento
dell'incarico, prevista dalla cit. l. n. 821 del 1971, avevano
esplicato tale incarico per un biennio continuativo. Il che
costituiva sempre un elemento differenziale a loro favore, rispetto
ai titolari di incarichi non provvisti di continuità biennale.
8. - Non sussiste, poi, la violazione dell'art. 97 Cost., nei due
profili prospettati dalle ordinanze di rimessione.
La richiesta del requisito del servizio continuativo non
restringeva arbitrariamente la scelta dell'Amministrazione, ma la
delimitava in un ambito più proprio. E la delimitazione era
opportuna, se collegata al carattere unico e speciale del concorso,
previsto dall'art. 133 del d.P.R. n. 417 del 1974. Tale concorso fu
indetto per la prima applicazione di tale decreto e, per la sua
peculiarità (prova-colloquio), erano giustamente richiesti requisiti
di ammissione improntati ad un certo rigore.
Non è violato, infine, il principio del buon andamento
dell'Amministrazione per la circostanza che il numero complessivo dei
candidati era inferiore al numero dei posti messi a concorso in
contrasto con le "esigenze organizzative dell'amministrazione
scolastica" (cfr. ord. n. 441 del 1984).
È da osservare che siffatto rilievo non è idoneo a riflettersi
sulla legittimità dell'art. 133 cit., in quanto non tocca la
previsione normativa; esso, se mai, rileva in sede di attuazione
amministrativa della norma.
Comunque, il legislatore ebbe cura di valutare a tempo opportuno
la situazione e provvide, con l'art. 2 (primo e secondo comma) della
l. 22 dicembre 1980, n. 928, ad immettere nel ruolo del personale
direttivo i docenti, in possesso dei requisiti di laurea e di
servizio prescritti, che avevano conseguito una votazione di almeno
trentacinque cinquantesimi nella prova-colloquio dei concorsi a posti
di preside ex art. 133 l. n. 417 del 1974 e fossero stati esclusi
dalla graduatoria dei vincitori "per carenza di posti o di requisiti
di ammissione al concorso". La successiva valutazione del legislatore
(della quale risultano essersi avvantaggiati alcuni ricorrenti: cfr.
ord. n. 441 del 1984 cit.) comprova il carattere discrezionale
dell'apprezzamento legislativo e ne segna, al tempo stesso, i limiti
di operatività, riferiti alle esigenze concrete dell'amministrazione
scolastica.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 133, primo comma, del d.P.R. 31
maggio 1974, n. 417 ("Norme sullo stato giuridico del personale
docente direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare,
secondaria ed artistica dello Stato"), in riferimento agli artt. 3,
primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, sollevata dal
Consiglio di Stato (Sez. VI) con le ordinanze 27 luglio 1979 (r.o. n.
196 del 1980) e 16 dicembre 1983 (r.o. n. 441 del 1984).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:412 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte