Sentenza n. 412/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/10/1992 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 28/1980
- art. 50d.P.R. 382/1980
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, terzo comma,
n. 1, della legge 21 febbrario 1980, n. 28 (Delega al governo per il
riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica) e
dell'art. 50, n. 1, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento
della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché
sperimentazione organizzativa e didattica), promosso con ordinanza
emessa il 29 novembre 1991 dal Consiglio di Stato - Sezione VI
giurisdizionale sul ricorso proposto da Greco Giuseppe contro il
Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica,
iscritta al n. 139 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale,
dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 1° luglio 1992 il giudice
relatore Francesco Guizzi;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1.1. - L'avvocato Giuseppe Greco, dall'anno accademico 1985-1986
incaricato, con contratto di diritto privato, dell'insegnamento di
Diritto amministrativo nell'ambito del corso di laurea in Scienze
politiche dell'Università degli studi di Chieti, ai sensi
dell'articolo 100, lettera d), del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382,
chiedeva, con ricorso diretto al Tribunale amministrativo regionale
del Lazio, l'annullamento del decreto del ministro dell'Università e
della Ricerca scientifica e tecnologica, con il quale era stata
indetta la terza tornata dei giudizi di idoneità a professore
associato. Tale decreto, infatti, non aveva contemplato, tra i
soggetti ammessi a parteciparvi, quelli ricompresi nella categoria
dei professori incaricati con almeno un triennio d'insegnamento
impartito in data successiva al 14 marzo 1981.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio rigettava il
ricorso con sentenza n. 1636 del 27 ottobre 1990, ritenendo tassativa
l'elencazione delle categorie indicate nell'articolo 50 del d.P.R. 11
luglio 1980, n. 382, e rilevando la non assimilabilità della
posizione ricoperta dall'interessato a quella dei professori
incaricati stabilizzati, in difetto del presupposto logico costituito
dall'esigenza di sistemare le situazioni di precariato esistenti
all'atto di riordino della docenza universitaria.
L'interessato proponeva appello avverso la decisione di primo
grado sostenendolo con due motivi di gravame. Con il primo, si
affermava l'insussistenza di qualsiasi limitazione circa le categorie
da ammettere ai giudizi d'idoneità e si chiedeva la partecipazione
dell'appellante sulla base della pronuncianda sentenza; con il
secondo si deduceva l'incostituzionalità di tale limitazione, ove
ritenuta sussistente (combinato disposto dagli articoli 5, terzo
comma, n. 1, della legge 21 febbraio 1980, n. 28; 50, n. 1, del
d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; della legge 9 dicembre 1985, n. 705),
per contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione.
2.1 - Rigettato il primo motivo con sentenza n. 40 del 29 novembre
1992, il Consiglio di Stato, in accoglimento del secondo motivo di
gravame, ha sollevato, con ordinanza in pari data, la questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 della
Costituzione, degli artt. 5, terzo comma, n. 1, della legge 21
febbraio 1980, n. 28 e 50, n. 1, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382,
nella parte in cui non consentono l'ammissione alla terza tornata dei
giudizi di idoneità a professore di ruolo, fascia degli associati,
di coloro i quali abbiano maturato un triennio di incarico di
insegnamento in facoltà o corsi di laurea di nuova istituzione,
attribuiti ai sensi dell'art. 100, lett. d), del d.P.R. 11 luglio
1980, n. 382, successivamente alla scadenza dei termini per la
partecipazione fissati dal bando relativo alla prima tornata dei
giudizi di idoneità alla menzionata categoria di professore di
ruolo, fascia degli associati, avvenuta il 13 aprile 1981.
Ha ricordato la Corte remittente che l'art. 5 della legge 21
febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della
docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la
sperimentazione organizzativa e didattica) e, sulla sua scia, l'art.
50 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza
universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione
organizzativa e didattica), avevano dettato disposizioni per
l'inquadramento di specifiche categorie di soggetti esplicanti
attività universitarie. Tra queste, avevano inserito quella dei
professori incaricati stabilizzati di cui all'art. 4 del decreto-legge 1° ottobre del 1973, n. 580; quella degli incaricati, in
servizio nell'anno accademico 1978 - 1979, che avessero maturato o
maturassero (in anni accademici successivi) tre anni di anzianità di
insegnamento; quella dei professori incaricati a titolo gratuito che
si avvalessero eventualmente del periodo necessario alla
stabilizzazione (di cui al predetto decreto-legge n. 580 del 1973)
certificato dal rettore dell'università o dal direttore
dell'istituto e documentato da atti ufficiali della facoltà.
Per le categorie ammesse erano state previste due tornate del
giudizio di idoneità da indirsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto-delegato, la prima, ed entro il 30
dicembre 1982, la seconda: art. 52, terzo comma, d.P.R. n. 382 del
1980.
Per coloro il cui diritto a partecipare al giudizio di idoneità
maturava, invece, successivamente alla prima tornata, era stato
disposto lo svolgimento di una terza tornata a loro esclusivamente
riservata, che avrebbe dovuto essere indetta entro il 31 dicembre
1983 (e, cioè, a distanza di poco più di tre anni dalla entrata in
vigore della normativa delegata).
Il sistema di termini prefissato con il d.P.R. n. 382 del 1980
tendeva, dunque, ad assicurare un veloce assorbimento del precariato
esistente, in un lasso di tempo tale da non consentire il sorgere o
il formarsi di ulteriori posizioni di precariato.
Ad avviso della Corte remittente, le tre tornate non sarebbero tra
loro omogenee. In particolare, la terza di esse avrebbe avuto una
configurazione peculiare. Si tratterebbe infatti di una vera e
propria tornata di chiusura del sistema "riservata a coloro che il
diritto avrebbero maturato in tempo successivo alla prima" (Corte
costituzionale, sent. n. 93 del 1991). Sì che ne conseguirebbe che
il ritardo nello svolgimento della terza tornata dei giudizi di
idoneità avrebbe comportato, in una oggettiva violazione delle
finalità proprie della legge (la pronta eliminazione del
precariato), il protrarsi di ulteriori situazioni precarie e la
nascita del diritto di partecipare al concorso anche per tutti coloro
i quali maturino i requisiti di partecipazione in un momento
successivo, nonché il sorgere di nuove situazioni di precariato
degne di tutela. La violazione del termine per indire la terza
tornata dei giudizi di idoneità avrebbe insomma come logica
conseguenza, da un lato, il mancato assorbimento del precariato
esistente e, da un altro, la produzione di nuove forme di precariato.
2.2 - Tale situazione, osserva il Consiglio di Stato, si sarebbe
venuta a creare con il decreto del 4 luglio 1989, con il quale il
ministro dell' Università e della Ricerca scientifica e tecnologica
ha indetto, a distanza di quasi sei anni dal limite temporale
stabilito, la terza tornata dei giudizi di idoneità a professore di
ruolo, fascia degli associati. In tale periodo si sarebbero formate,
e consolidate, ulteriori situazioni di precariato, quale quella
dell'appellante, idonea ad essere presa in considerazione; e il
ricorrente ha svolto sei anni di insegnamento universitario ai sensi
dell'art. 100, lettera d), del d.P.R. n. 382 del 1980.
L'art. 100 predetto contiene una norma volta a disciplinare, in
via transitoria, il conferimento degli insegnamenti ufficiali delle
facoltà di nuova istituzione o dei nuovi corsi di laurea, in attesa
della loro entrata a regime. La lettera d) dell'art. 100, infatti, ha
stabilito che, ove non sia possibile procedere all'attivazione degli
insegnamenti necessari per i singoli anni di corso, gli stessi vadano
attribuiti "mediante contratti di diritto privato a tempo
determinato, secondo le modalità di cui al precedente art. 25 e
previo nulla-osta del Ministro".
Ad avviso del Consiglio di Stato, i contratti di cui all'art. 25
del d.P.R. n. 382 del 1980 sarebbero, nella previsione di cui
all'art. 100 dello stesso testo normativo, soltanto lo strumento per
l'attribuzione, in via temporanea e provvisoria, degli insegnamenti
ufficiali della facoltà. Il riferimento all'art. 25, poi,
comporterebbe la rinnovabilità nel tempo dell'incarico per almeno
due volte nel quinquennio, nella medesima università, ma con la
possibilità di ulteriori, specifiche deroghe da parte del ministro.
Senza dire della possibilità che in altre università (purché di
nuova istituzione) vengano conferiti ulteriori incarichi.
La posizione del docente ex art. 100, lettera d) del d.P.R. n. 382
del 1980 appare dunque suscettibile di protrarsi nel tempo.
2.3. - Pur differente nella sua genesi storica, la sopraindicata
figura di docente sarebbe non dissimile da quella degli incaricati di
cui agli artt. 5 della legge n. 28 del 1980 e 50 del d.P.R. n. 382
del 1980. Le due figure, infatti, avrebbero in comune la medesima ratio, vale a dire la necessità di sopperire alle esigenze didattiche
nelle facoltà universitarie. Similari sarebbero anche i meccanismi
procedimentali di nomina, pur nella novità dello strumento giuridico
utilizzato nell'ambito della riforma (attribuzione degli insegnamenti
con contratti di diritto privato). Anche in tale nuovo ambito, al
fine di attribuire gli incarichi di insegnamento, opererebbero
infatti gli stessi organi chiamati ad intervenire nel sistema
previgente e con le stesse garanzie di accertamento della
qualificazione professionale dei candidati.
Nel sistema previgente alla riforma si perveniva al conferimento
degli incarichi mediante una proposta deliberata dal Consiglio di
facoltà, approvata dal Senato accademico, sottoposta al controllo
ministeriale e formalizzata con provvedimento del Rettore. Nel nuovo
sistema gli incarichi di insegnamento ex art. 100, lettera d), d.P.R.
382 del 1980 vengono conferiti mediante deliberazione motivata della
Facoltà, previo nulla-osta del Ministro, con l'intervento del
Rettore, che è chiamato alla stipula del contratto con il docente
avente comprovata alta qualificazione scientifica o professionale
(combinato disposto dagli artt. 25 e 100 del d.P.R. n. 382 del 1980).
Anche lo status dei due tipi di docenti incaricati
dell'insegnamento sarebbe sostanzialmente analogo. I docenti del
d.P.R. n. 382 del 1980, al pari dei professori incaricati,
rientrerebbero nel novero dei "professori ufficiali" e farebbero
parte del Consiglio di facoltà, del Consiglio di dipartimento e del
Consiglio di istituto (artt. 84 e 88 del citato d.P.R. n. 382) e
svolgerebbero la medesima attività, volta alla realizzazione dei
fini istituzionali dell'università.
Né appare come particolarmente rilevante la circostanza che i
docenti di cui all'art. 100 testé menzionato non appartengono a un
vero e proprio ruolo. La pronuncia n. 89 del 1986 della Corte
costituzionale avrebbe infatti svalutato l'appartenenza a un ruolo
quale circostanza determinante per l'ammissione di talune categorie
di soggetti ai giudizi di idoneità, atteso che sia la legge di
delega sia il decreto delegato avrebbero previsto l'ammissione ai
cennati giudizi anche di personale non di ruolo, come ad esempio per
talune figure di professore incaricato.
Del resto, i professori incaricati a titolo gratuito, pure ammessi
ai giudizi di idoneità sulla base della legge e del decreto
delegato, non parrebbero costituire una categoria maggiormente
meritevole rispetto a quella dei professori a contratto nominati ai
sensi dell'art. 100 del d.P.R. predetto.
2.4. - La tassatività dell'elencazione delle categorie di
soggetti chiamati a partecipare, ai sensi degli art. 5 della legge n.
28 del 1980 e 50 del d.P.R. n. 382 del 1980, ribadita espressamente
dalla legge 9 dicembre 1985, n. 705 (Interpretazione, modificazioni
ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382), è stata più volte sottolineata anche dalla Corte
costituzionale. La partecipazione del ricorrente al cennato giudizio
di idoneità non sarebbe pertanto possibile se non attraverso la
declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme di legge
che ostacolano la partecipazione dell'intera categoria dei professori
a contratto ex art. 100, lettera d) del d.P.R. n. 382 del 1980. Tali
norme, ad avviso del Consiglio di Stato remittente, andrebbero
individuate in quelle contenute nei soli articoli 5, terzo comma,
n.1, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 e 50, n. 1, del d.P.R. 11
luglio 1980, n. 382, e non invece anche nell'art. 9 della legge 9
dicembre 1985, n. 705, che pure è stato denunciato dall'appellante,
in quanto quella disposizione, interpretando autenticamente l'art. 50
predetto con una dichiarazione di tassatività, sarebbe superfluo,
giusto quanto avrebbe già stabilito la Corte costituzionale con la
sent. n. 89 del 1986. L'impugnativa di tale disposizione non sarebbe
perciò rilevante.
Sarebbero viceversa rilevanti gli articoli già indicati, poiché
una pronuncia additiva della Corte costituzionale che rimuovesse il
limite legale nascente dal carattere tassativo dell'elencazione
contenuta in quelle disposizioni, con riferimento esclusivo alla
categoria dei docenti ex art. 100, lettera d), del d.P.R. n. 382 del
1980, condurrebbe a un risultato utile per l'interessato.
2.5. - La questione, così delimitata, sarebbe non manifestamente
infondata in relazione ai parametri disegnati dagli artt. 3 e 97
della Costituzione.
In relazione al primo dei due, anzi, la fondatezza si paleserebbe
dal confronto (già illustrato) con la categoria dei professori
incaricati, la quale ha invece trovato il suo riconoscimento nelle
norme impugnate. Il limite temporale, costituito dal triennio di
insegnamento a decorrere da una data non posteriore al 13 aprile 1981
(e, cioè, dalla scadenza dei termini per la presentazione delle
domande di partecipazione alla prima tornata di giudizio di idoneità
a professore associato), non sembra disposizione razionale,
considerato lo slittamento del tempo del decreto ministeriale per la
terza tornata dei giudizi di idoneità.
In relazione al secondo parametro, il contrasto emergerebbe a
causa della impossibilità di utilizzare la qualificata e
sperimentata esperienza didattica di questa fascia di docenti
incaricati ai sensi dell'art. 100, lett. d), del d.P.R. più volte
citato.
3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri a
mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato che ha concluso per la
inammissibilità o la manifesta infondatezza della sollevata
questione d'incostituzionalità.
Ha premesso, l'Avvocatura, che il d.P.R. n. 382 del 1980 mirava,
esclusivamente, a porre fine alle situazioni di precariato esistenti
nell'ambito della docenza universitaria. Tra gli aventi titolo a
partecipare ai giudizi di idoneità erano compresi, oltre agli
incaricati stabilizzati (che pertanto avevano diritto a conservare a
tempo indeterminato l'incarico) e i titolari di incarichi nell'anno
accademico 1978 - 1979, che avevano maturato un triennio di
insegnamento ai sensi della legge 19 febbraio 1979, n. 54, anche
coloro che, a seguito della legge 6 ottobre 1982, n. 724, avevano
ottenuto l'incarico per la prima volta nel corso dell'anno accademico
1979-1980 e che, pertanto, erano in servizio alla data di entrata in
vigore del d.P.R. n. 382 del 1980.
Per nulla assimilabile a queste categorie sarebbe, dunque, la
posizione dei contrattisti di diritto privato cui è consentito, in
via eccezionale, la copertura degli insegnamenti dei corsi di laurea
di nuova istituzione (nel caso in cui non sia possibile adottare le
altre soluzioni prospettate nelle lettere a), b), c), dello stesso
articolo 100). La situazione giuridica di costoro difetterebbe della
necessaria preesistenza alla data di entrata in vigore del d.P.R. n.
382 del 1980.
Del resto, la possibilità di partecipare a una doppia tornata
concorsuale non sarebbe possibile, in questo caso, atteso che la
terza tornata consiste, essa stessa, in una prova d'appello (per
coloro i quali abbiano maturato il titolo partecipativo
successivamente alla prima ed abbiano potuto quindi partecipare alla
seconda tornata con risultato negativo) e, per consentirla ai docenti
a contratto, si dovrebbe ipotizzare una quarta tornata, peraltro non
prevista dalla legge.
Tutti gli incarichi di docenza rilevanti ai fini del giudizio di
idoneità avrebbero dovuto essere conferiti, insomma, prima dell'anno
accademico 1979-1980 (così per gli stabilizzati, così per gli
stabilizzandi). Unica eccezione, la deroga legislativa imposta dalla
legge 6 ottobre 1982, n. 724, (art. 20) riferibile agli assistenti
universitari dell'Istituto universitario europeo di Firenze.
Per altre categorie (assistenti e tecnici laureati) il legislatore
avrebbe richiesto la sussistenza della qualifica al 1° agosto 1980.
In particolare, per gli assistenti universitari si sarebbe consentita
la partecipazione anche a coloro che avevano il concorso in via di
definizione al 1° agosto 1980 (e comunque si trattava di assistenti
universitari del ruolo ad esaurimento di cui all'art. 3 del decreto
legge 1° ottobre 1973, n. 580, e cioè di personale in servizio
assunto con pubblico concorso); per i tecnici laureati si sarebbe
pretesa l'assunzione a mezzo pubblico concorso, e il servizio in
ruolo al 1° agosto 1980.
La terza tornata sarebbe stata prevista per le eccezioni
introdotte con la predetta legge n. 604 del 1982 e con la legge 6
ottobre 1982, n. 724 (che ha consentito la partecipazione ai giudizi
di idoneità anche ai professori incaricati nell'anno accademico
1979-1980).
L'ampliamento delle categorie determinate dalle decisioni della
Corte costituzionale n. 397 del 1989 e n. 89 del 1986 avrebbero
comportato l'ammissione alla prima e alla seconda tornata di
idoneità, non certo alla terza, avendo essa riguardato categorie
aventi titolo abilitativo previsto dal d.P.R. 382 del 1980 e, quindi,
già temporalmente fissato.
Con la sentenza n. 93 del 1991 la Corte costituzionale, pur
dilatando il limite temporale, peraltro nel corpo della motivazione,
non avrebbe comunque posto in discussione, rispetto all'entrata in
vigore della riforma, la preesistenza dell'inizio del rapporto.
L'Avvocatura, tanto premesso, ha innanzitutto eccepito
l'inammissibilità della questione, atteso che non sarebbe stata
dedotta l'incostituzionalità delle leggi n. 724 del 1982 e 604 del
1982 (art. 20) che hanno consentito l'ammissione alla terza tornata
in via di eccezione. Non prospettata con questo petitum, la questione
sarebbe dunque priva di rilevanza.
Nel merito, poi, la questione sarebbe infondata, poiché il d.P.R.
n. 382 del 1980 avrebbe espressamente vietato il conferimento di
incarichi di docenza (art. 3, quinto comma, legge n. 28 del 1980) e,
dunque, al momento della entrata in vigore della riforma la
categoria, che si duole dell'esclusione dei giudizi di idoneità, non
era ancora nata e, certamente, non avrebbe quei requisiti di
omogeneità con le situazioni valorizzate dalla riforma stessa. Né
sulla questione potrebbe riverberare i suoi effetti la circostanza
che la terza tornata dei giudizi di idoneità sia stata indetta solo
nel corso del 1989, anziché entro il 31 dicembre 1983, poiché la
funzione di tale tornata sarebbe quella di portare a conclusione il
riassorbimento del precariato esistente al momento di emanazione
delle citate norme e non già quella di costituire una sorta di
valvola di sicurezza generale capace di fornire protezione a ogni
forma di precariato.
Solo un nuovo intervento legislativo, insomma, potrebbe dar corpo
alle aspettative del ricorrente. Considerato in diritto
1. - Il Consiglio di Stato dubita, in riferimento agli artt. 3 e 97
della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 5,
terzo comma, n. 1, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e 50, n. 1,
del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, nella parte in cui non consentono
l'ammissione alla terza tornata dei giudizi di idoneità a professore
di ruolo, fascia degli associati, di coloro i quali abbiano maturato
un triennio di incarico di insegnamento in facoltà o corsi di laurea
di nuova istituzione attribuito ai sensi dell'art. 100, lett. d), del
d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, successivamente alla scadenza dei
termini per la partecipazione, fissati dal bando relativo alla prima
tornata dei giudizi di idoneità avvenuta il 13 aprile 1981.
2.1. - L'Avvocatura dello Stato ha eccepito l'inammissibilità
della questione, per difetto di rilevanza, poiché il Consiglio di
Stato, nel rimetterla avanti a questa Corte, non avrebbe dedotto
l'incostituzionalità delle leggi n. 604 e 724 del 1982 nelle parti
in cui consentono l'ammissione alla terza tornata in via di
eccezione. Nel merito, poi, la questione sarebbe infondata.
L'esame dell'eccezione sollevata, così come l'eventuale analisi
del merito della questione, esigono una premessa capace di dar conto
dell'intero quadro legislativo all'interno del quale si è mossa la
Corte remittente.
2.2. - La legge 21 febbraio 1980, n. 28, contenente la delega al
Governo per il riordinamento della docenza universitaria, e il d.P.R.
11 luglio 1980, n. 382, che su quella base ne è scaturito,
costituiscono un unico corpo normativo chiaramente finalizzato alla
sistemazione del precariato esistente nelle università in epoca
antecedente alla loro entrata in vigore. Significativamente l'art. 3,
quinto comma, della legge n. 28 del 1980 chiudeva ogni possibile via
di accesso e stabiliva il principio generale secondo cui "a decorrere
dalla entrata in vigore della legge" non potevano più "essere
conferiti incarichi di insegnamento".
Una volta sbarrata la strada a nuove possibili accessi, la riforma
(con l'art. 50 del d.P.R. n. 382 del 1980) ha elencato le figure
professionali che, nella sua prima applicazione, potevano essere
inquadrate nel ruolo dei professori associati e, fra queste, ha
incluso le varie categorie di professori incaricati, gli assistenti
universitari del ruolo ad esaurimento, i tecnici laureati ed altre
figure particolari, mentre con l'art. 52 dello stesso d.P.R. ha
disciplinato la procedura per il conseguimento del giudizio di
idoneità, stabilendo che, sulla base dei raggruppamenti di discipline, dovessero indirsi tre tornate di giudizi: una prima, entro
novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto; una seconda, entro
il 31 dicembre 1982; una terza, infine, entro il 31 dicembre 1983
riservata a coloro che avessero maturato il diritto a partecipare al
giudizio di idoneità solo in seguito alla prima tornata.
Successivamente, una legge del 6 ottobre 1982, la n. 724, ha
esteso ai professori incaricati nell'anno 1979-80 il diritto a
partecipare alla seconda e terza tornata dei giudizi di idoneità.
Inoltre, l'art. 20 della legge 25 agosto 1982,
n. 604, aveva eccezionalmente assicurato agli assistenti universitari
di cittadinanza italiana in servizio presso l'Istituto universitario
europeo di Firenze la possibilità di ottenere l'inquadramento nel
ruolo dei professori universitari, fascia degli associati, previo il
giudizio di idoneità di cui agli artt. 50-53 del d.P.R. n. 382 del
1980.
Infine, la legge 9 dicembre 1985, n. 705, ha dato, all'art. 9,
un'interpretazione autentica del controverso art. 50 del d.P.R. n.
382 del 1980, fornendo assicurazioni circa la tassatività delle
categorie da ammettere ai giudizi di idoneità e stabilendo come
condizione necessaria che gli appartenenti a quelle fossero in
possesso dei requisiti temporali anche per partecipare alla seconda
tornata dei giudizi idoneativi.
2.3. - L'Avvocatura generale asserisce che la mancata impugnativa
delle norme derogatorie del regime generale relativo ai giudizi di
idoneità per l'accesso al ruolo dei professori universitari, fascia
degli associati, e in ispecie dell'art. 20 della legge n. 604 del
1982, relativa agli assistenti universitari dell'Istituto
universitario europeo di Firenze, pregiudichi la rilevanza del
presente giudizio.
L'eccezione è infondata.
Il ricorrente, nel gravare la sentenza del Tribunale
amministrativo regionale del Lazio ha esposto, infatti, due motivi di
doglianza: da un lato, affermando l'insussistenza di una limitazione
al suo diritto di partecipazione attuale al giudizio di idoneità e,
da un altro, deducendo in linea subordinata che, ove detta
limitazione fosse stata ritenuta sussistente, sarebbe stata in
contrasto, certamente, con gli artt. 3 e 97 della Costituzione. Non
v'era, dunque, necessità di aggredire altre norme di legge per
assicurare l'ammissibilità dell'odierno giudizio, atteso che,
aderendo all'itinerario logico giuridico dell'appellante, il
Consiglio di Stato ha esaminato, rigettandolo, il primo motivo e,
affermando l'esistenza della lamentata limitazione (combinato
disposto dagli artt. 5, terzo comma, n. 1, della legge 21 febbraio
1980, n. 28 e 50, n. 1, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382), ha
aderito al secondo ragionamento, così dubitando della legittimità
costituzionale delle norme denunciate.
La rilevanza della questione risiede, dunque, nel fatto che, se il
complesso normativo sottoposto all'esame della Corte fosse in
contrasto con i parametri costituzionali indicati, indubbiamente, si
garantirebbe al ricorrente, con sentenza additiva, la possibilità di
accedere all'indicato giudizio di idoneità.
3.1. - Nel merito la questione è infondata.
Le norme impugnate, infatti, sono chiaramente finalizzate alla
sistemazione del precariato esistente nelle università italiane con
riferimento a un preciso periodo temporale, antecedente all'entrata
in vigore di quelle stesse norme. L'elencazione delle categorie degli
aventi titolo, contenuta nell'art. 50 del d.P.R. n. 382 del 1980,
ritenuta tassativa dall'art. 9 della legge n. 705 del 1985, fa
riferimento a figure professionali già radicatesi nell'università e
in ordine alle quali il legislatore aveva, contestualmente, stabilito
il principio di non conferimento di ulteriori incarichi di
insegnamento (art. 3, quinto comma, legge n. 28 del 1980). Tanto è
vero che s'era potuto ampliare il novero della categoria degli aventi
titolo soltanto attraverso disposizioni legislative, una delle quali
facente riferimento a figure professionali con incarico conferito
nell'anno accademico 1979-1980 (in qualche modo, dunque, anch'esse
incardinatesi nelle università in un momento logicamente anteriore
all'entrata in vigore della riforma), e l'altra (quella relativa agli
assistenti dell'Istituto universitario europeo di Firenze)
costituente una vera e propria eccezione, non sottoposta all'esame
della Corte, rispetto al predetto principio di tassatività.
Il rapporto tra il ricorrente e l'università degli studi di
Chieti si è invece instaurato solo a partire dall'anno accademico
1985-1986, attraverso un contratto d'insegnamento conferito ai sensi
dell'art. 100, lettera d), del d.P.R. 382 del 1980.
L'esclusione dai giudizi di idoneità a professore di ruolo,
fascia degli associati, di coloro i quali abbiano maturato un
triennio di incarico di insegnamento in facoltà o corsi di nuova
istituzione, attribuito ai sensi dell'art. 100, lettera d), del
d.P.R. più volte citato, non è perciò in contrasto con l'intento
perseguito dal legislatore di dare sistemazione nelle università
alle categorie professionali precarie preesistenti alla riforma: il
che non appare irragionevole, e neppure arbitrario, rispetto alla
finalità perseguita. Al contrario, la scelta è coerente, specie
considerando che il legislatore non ha inteso discostarsi da una
linea di condotta sufficientemente chiara ed univoca.
3.2. - In questo quadro, appare ininfluente la circostanza
fattuale circa il ritardato inizio dell'espletamento della terza
tornata dei giudizi di idoneità a professore di ruolo, fascia degli
associati, avvenuto solo nel corso del 1989 (decreto ministeriale
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 1°
agosto 1989, n. 58- bis) in luogo del 1983, secondo la previsione del
quinto comma dell'art. 52 del d.P.R. n. 382 del 1980 (che programmava
la scadenza, al massimo, entro il 31 dicembre di quell'anno), in
quanto anche per i partecipanti alla terza tornata deve intendersi
come esistente lo sbarramento temporale posto per la seconda tornata
in ordine al possesso del titolo di partecipazione. Il quinto comma
dell'art. 52 del citato d.P.R. deve leggersi, infatti, non
disgiuntamente dal nono e dal decimo comma, dove si stabilisce che i
partecipanti "al giudizio di idoneità successivamente alla prima
tornata .. partecipano al giudizio indetto con la seconda tornata".
"In caso di esito negativo il giudizio può essere ripetuto nella
terza tornata".
È di tutta evidenza che alla terza tornata dei giudizi idoneativi
possono partecipare solo coloro che, pur possedendo il titolo al
momento in cui fu indetta la seconda tornata, non abbiano conseguito
in questa l'idoneità.
3.3. - Senza aggiungere, poi, che il ricorrente, come si è detto
titolare di un rapporto contrattuale di diritto privato, lamenta
l'ingiustificata disparità di trattamento facendo riferimento, quale
tertium comparationis, a figure professionali di sicuro inquadramento
pubblicistico, quali sono le categorie elencate nell'art. 50 del
d.P.R. n. 382 del 1980, ben lontane rispetto alla categoria dei
docenti a contratto cui egli appartiene. Non è infatti chi non veda
come la durata, di norma annuale, e la funzione, meramente suppletiva
(in raffronto alle figure che preferenzialmente devono essere tenute
in considerazione per il conferimento degli incarichi) assolta dal
contratto ex art. 100, lettera d) del d.P.R. n. 382 del 1980, imprima
alla nuova figura una diversità strutturale rispetto alle vecchie
forme di precariato che, sole, la riforma ha voluto sistemare. Né
appare corretto qualificare tali nuovi incarichi come forme nuove di
precariato, vuoi per la predetta durata temporale del rapporto, vuoi
per la selezione dei docenti fra quelle categorie extra-universitarie
cui fa riferimento l'art. 2 del d.P.R. n. 382 del 1980.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della
Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt.
5, terzo comma, n. 1, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 e 50 n. 1,
del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, sollevata dal Consiglio di Stato
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 1992.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1992
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:412 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte