Sentenza n. 412/1993
Altra decisione · depositata il 23/11/1993 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
citata
- art. 40legge 119/1981
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Valle d'Aosta
notificato il 6 e l'8 aprile 1993, depositato in cancelleria il 15
successivo, per conflitto di attribuzioni sorto a seguito della nota
del Ministero del Tesoro, prot. n. 319660, in data 10 febbraio 1993,
relativa al rifiuto della chiusura del conto corrente acceso dalla
Regione Valle d'Aosta presso la Tesoreria Centrale dello Stato, ed
iscritto al n. 13 del registro conflitti 1993;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 19 ottobre 1993 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Uditi l'avvocato Gustavo Romanelli per la Regione Valle d'Aosta e
l'avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso regolarmente depositato e notificato la Regione
Valle d'Aosta ha sollevato conflitto di attribuzioni nei confronti
dello Stato in relazione alla nota del Ministro del tesoro in data 10
febbraio 1993, con la quale quest'ultimo ha rifiutato di estinguere
il conto corrente intestato alla predetta Regione presso la tesoreria
dello Stato, respingendo la corrispondente richiesta che la
ricorrente aveva formulato a seguito dell'entrata in vigore dell'art.
6, secondo comma, del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431
(Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Valle
d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali). Secondo la
ricorrente, il rifiuto opposto dal Ministro del tesoro appare lesivo
delle norme statutarie sulle competenze in materia di finanza
regionale e sull'autonomia finanziaria della Regione stessa e, in
particolare, degli artt. 3, primo comma, lettera f), 4, 12, 13 e 50,
terzo comma, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta (legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4).
La premessa posta a base del ricorso muove dalla convinzione della
Regione ricorrente che il ricordato art. 6, secondo comma, del
decreto legislativo n. 431 del 1989 contiene una deroga al sistema
della tesoreria unica stabilito per tutti gli enti e gli organi
pubblici, comprese le regioni e le province autonome, dall'art. 40,
quarto comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119 (Legge finanziaria
1981) e dall'art. 2, primo comma, della legge 29 ottobre 1984, n. 720
(Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi
pubblici). In particolare, tali articoli, i quali impongono alle
singole regioni di far affluire tutte le somme loro destinate dal
bilancio dello Stato a un conto intestato a ciascuna di esse presso
la tesoreria statale (salve le somme detenute dalle regioni stesse
per le disponibilità a breve termine, in misura comunque non
eccedente il limite del tre per cento delle entrate previste dal
bilancio regionale di competenza), avrebbero subìto una deroga a
favore della Regione Valle d'Aosta ad opera del ricordato art. 6,
secondo comma, del decreto legislativo n. 431 del 1989, il quale
stabilisce che "il regime di gestione delle disponibilità
finanziarie e delle giacenze di tesoreria della regione e degli enti
locali da essa dipendenti compete alla regione medesima in armonia
con i principi del citato titolo IV della legge 5 agosto 1978, n.
468".
Sulla base di quest'ultima disposizione la Regione Valle d'Aosta
con lettera del 6 maggio 1992 ha chiesto al Ministro del tesoro di
disporre la chiusura del conto corrente, ad essa intestato, aperto
presso la tesoreria dello Stato, nonché il conferimento del saldo al
tesoriere regionale e, per il futuro, l'erogazione a quest'ultimo di
ogni finanziamento statale direttamente attribuito alla Regione
medesima. Di fronte al rifiuto del Ministro di dar corso alla
richiesta, basato sul rilievo che la Regione Valle d'Aosta sarebbe
tuttora tenuta al rispetto dei vincoli della tesoreria unica, la
ricorrente ha sollevato conflitto assumendo che lo Stato ignorerebbe
l'esistenza della ricordata deroga a favore della Valle d'Aosta,
deroga che ha già avuto attuazione nella Regione con la legge
regionale 7 aprile 1992, n. 16. La ricorrente conclude chiedendo a
questa Corte di dichiarare che non spetta allo Stato porre limiti e
vincoli alla gestione delle giacenze di tesoreria della Regione Valle
d'Aosta.
2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri si è costituito
solo formalmente chiedendo che il ricorso sia dichiarato
inammissibile o infondato e facendo riserva di ulteriori memorie.
3. - In prossimità dell'udienza la ricorrente ha depositato una
memoria, con la quale afferma che la propria tesi interpretativa
appare suffragata dall'art. 50, secondo comma, dello Statuto, il
quale prevede che l'ordinamento finanziario della Regione potrebbe
essere modificato soltanto a seguito di un accordo con la Regione
stessa. Pertanto, come ha riconosciuto questa Corte con la sentenza
n. 95 del 1981, senza il consenso della Valle d'Aosta non sarebbe
legittimo imporre a questa un obbligo di deposito delle proprie
giacenze finanziarie presso la tesoreria dello Stato. Né questa
decisione sarebbe stata contraddetta dalla successiva sentenza n. 242
del 1985, che ha pure escluso la riespansione del sistema di
tesoreria unica alla Valle d'Aosta. Tantomeno, poi, la pretesa di
estensione di tale sistema alla Regione potrebbe basarsi sulla sua
pretesa inerenza a una funzione di indirizzo e coordinamento ovvero a
quello di coordinamento finanziario, mancando del tutto nel vincolo
della tesoreria unica i requisiti minimi di un istituto di
coordinamento.
4. - In prossimità dell'udienza ha depositato una memoria anche
la difesa del Presidente del Consiglio dei ministri.
L'Avvocatura dello Stato, premesso che in base all'art. 2, primo
comma, della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e all'allegata tabella
"B", tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, sarebbero
vincolate al sistema della tesoreria unica, ricorda che queste norme
sono state riconosciute come legittime da numerose sentenze della
Corte costituzionale (a cominciare dalla sent. n. 242 del 1985), che
in particolare hanno affermato essere quel sistema conforme a
un'esigenza dell'intera comunità nazionale, espressione del potere
statale di coordinamento finanziario ai sensi dell'art. 119 della
Costituzione.
Secondo l'Avvocatura dello Stato, è in relazione a tale
giurisprudenza, e non all'isolata decisione n. 95 del 1981, che va
interpretato l'art. 6, secondo comma, del decreto legislativo n. 431
del 1989. Quest'ultimo, infatti, dopo le affermazioni di questa Corte
sulla tesoreria unica, avrebbe potuto essere interpretato come deroga
a quel sistema soltanto ove avesse previsto una deroga espressa allo
stesso. Al contrario, la mancanza di questa induce a interpretare
l'art. 6, secondo comma, come una norma sulla gestione delle giacenze
di tesoreria relative ai fondi che la Regione non è tenuta a
conferire alla tesoreria centrale. Interpretata come disposizione
intesa a consentire alla Regione di ripartire le risorse tra le diverse destinazioni, l'art. 6, secondo comma, si manifesterebbe in
perfetta armonia con le norme sulla tesoreria unica, offrendo
altresì una chiave di lettura diversa alla legge regionale del 1992,
citata dalla ricorrente, e una giustificazione del fatto che la
Regione ha continuato a rispettare le regole della tesoreria unica
per oltre due anni dopo l'entrata in vigore del ricordato art. 6,
secondo comma, del decreto legislativo n. 431 del 1989. Considerato in diritto
1. - La Regione Valle d'Aosta ha sollevato conflitto di
attribuzioni nei confronti dello Stato in relazione alla lettera del
Ministro del tesoro in data 10 febbraio 1993, con la quale è stata
respinta la sua richiesta di disporre la chiusura del conto corrente
intestato alla Regione medesima presso la tesoreria dello Stato, il
versamento del saldo al tesoriere regionale e, per il futuro,
l'erogazione diretta a quest'ultimo di ogni finanziamento statale
devoluto alla Regione stessa. Ad avviso della ricorrente, dopo
l'entrata in vigore dell'art. 6, secondo comma, del decreto
legislativo 28 dicembre 1989, n. 431 (Norme di attuazione dello
statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di finanze
regionali e comunali), il quale dispone che "il regime di gestione
delle disponibilità finanziarie e delle giacenze di tesoreria della
regione e degli enti da essa dipendenti compete alla regione
medesima, in armonia con i principi del citato titolo IV della legge
5 agosto 1978, n. 468", il predetto rifiuto lederebbe tanto le
proprie competenze in materia di "finanze regionali e comunali"
(artt. 3, lettera f, e 4 dello Statuto speciale), quanto l'autonomia
finanziaria assicurata alla Regione medesima dagli artt. 12, 13 e
50, terzo comma, dello stesso Statuto speciale (legge costituzionale
26 febbraio 1948, n. 4).
2. - Il ricorso va rigettato.
La Regione ricorrente fonda la pretesa lesività dell'atto
impugnato nei confronti delle proprie competenze in materia
finanziaria sopra l'asserita violazione del già ricordato art. 6,
secondo comma, del decreto legislativo n. 431 del 1989, articolo che,
nell'interpretazione della stessa ricorrente, sottrarrebbe le
disponibilità finanziarie attribuite dallo Stato alla Regione al regime generale della tesoreria unica stabilito per tutte le regioni e
le province autonome dalla legge 30 marzo 1981, n. 119 (art. 40) e
dalla legge 28 ottobre 1984, n. 720 (art. 2), e successive
modificazioni. Emanato in forza della delega affidata al Governo
dalla legge 5 agosto 1981, n. 453, al fine di completare il
trasferimento delle funzioni attribuite dallo Statuto speciale alla
Valle d'Aosta, il decreto di cui il citato art. 6 è parte opera il
trasferimento alla medesima Regione delle funzioni necessarie al
pieno svolgimento della competenza che l'art. 3, lettera f), dello
Statuto speciale assegna alla stessa in materia di "finanze regionali
e comunali": una competenza che, come le altre previste dal citato
art. 3, questa Corte (v. sent. n. 547 del 1989) ha definito di tipo
concorrente, secondo un'interpretazione riecheggiata dal predetto
art. 6, secondo comma, che vincola l'esercizio delle funzioni ivi
menzionate al rispetto dei principi della legge sulla contabilità
generale (rispetto che nel caso è riferito al titolo IV della legge
n. 468 del 1978).
Come emerge dai lavori preparatori, la formulazione dell'art. 6,
secondo comma, del decreto legislativo n. 431 del 1989 è tutt'altro
che chiara. Tuttavia, interpretato sulla base dei fini e dei criteri
direttivi contenuti nella legge di delega e nell'ambito dei principi
costituzionali relativi al rapporto tra ordinamento finanziario della
Regione e poteri di coordinamento dello Stato nella stessa materia,
l'art. 6, secondo comma, non può essere caricato del significato
normativo che ad esso vorrebbe attribuire la ricorrente.
Infatti, se occorre mantenere la disposizione in questione nei
limiti della delega entro i quali è stato concesso al Governo il
potere legislativo delegato, si deve dire che l'art. 6, secondo
comma, va interpretato come norma attributiva di funzioni tenute a
svolgersi entro i confini propri di una competenza di tipo
concorrente. In proposito, questa Corte, se si esclude l'isolata
pronunzia n. 95 del 1981 (che ha ricondotto il vecchio art. 31 della
legge 5 agosto 1978, n. 468, in materia di giacenze di tesoreria
delle regioni, a una modifica delle norme statutarie sull'ordinamento
finanziario della Regione, richiedente, come tale, l'accordo con la
Giunta regionale), a partire dalle sentenze nn. 162 del 1982 e 242
del 1985, aventi ad oggetto la nuova disciplina sulla tesoreria unica
stabilita dall'art. 40 della legge n. 119 del 1981, ha riconosciuto,
anche nei confronti delle regioni a statuto speciale e della Valle
d'Aosta in particolare, la competenza dello Stato a dettare, in nome
dell'indispensabile coordinamento finanziario e senza necessità di
alcun accordo con le regioni, misure, come quelle in oggetto, sulle
somme provenienti dal bilancio dello Stato e destinate ad affluire
negli appositi conti intestati alle regioni presso la tesoreria dello
Stato. Su questa linea, di recente la stessa Corte ha precisato che
le norme sulla tesoreria unica (art. 40 della legge n. 119 del 1981 e
art. 2 della legge n. 720 del 1984) non incidono sull'autonomia
finanziaria delle regioni nel disporre delle proprie risorse e
riflettono un interesse nazionale, legato all'esigenza di consentire
allo Stato il controllo della liquidità e la disciplina dei relativi
flussi monetari (v. sent. n. 132 del 1993, nonché sent. n. 61 del
1987 e ord. n. 759 del 1988), un interesse che, per sua natura,
richiede un trattamento uniforme su tutto il territorio nazionale,
derogabile soltanto in caso di comprovate necessità locali nascenti
da situazioni del tutto eccezionali.
L'insussistenza di quest'ultima evenienza nel caso della Regione
Valle d'Aosta o la mancata dimostrazione della stessa inducono,
dunque, a rigettare l'interpretazione del predetto art. 6, secondo
comma, nel senso suggerito dalla ricorrente.
3. - Ricondotto nell'ambito del regime della tesoreria unica,
l'articolo in esame, come suppone l'Avvocatura dello Stato, non può
non riferirsi alle giacenze che le regioni e le province autonome
possono tenere presso i propri tesorieri nei limiti del 3 per cento
dell'ammontare delle entrate previste dal bilancio di competenza
delle regioni stesse, ai sensi dell'art. 40, primo comma, della legge
n. 119 del 1981.
Tale significato normativo che, riferito ad altre regioni, sarebbe
del tutto pleonastico, in quanto ripeterebbe principi discendenti
dalle norme costituzionali sull'autonomia finanziaria, esplicitati
dalla legge 19 maggio 1976, n. 335 (v. artt. 21 e 33), assume in
relazione alla Valle d'Aosta un valore diverso, dovuto al regime
particolare per il quale, in base all'art. 3 del medesimo decreto
legislativo n. 431 del 1989, le risorse finanziarie attribuite dallo
Stato agli enti locali della Valle d'Aosta sono direttamente
corrisposte alla Regione. Questa disposizione, come specifica il
secondo comma del medesimo articolo, è prevista al fine di
permettere alla Regione di ripartire fra gli enti locali i
finanziamenti così ricevuti insieme a quelli destinati agli stessi
enti dal bilancio regionale "secondo criteri informati all'attuazione
del programma regionale di sviluppo e dei programmi di attività
degli enti locali, nonché all'obbiettivo di adeguare i mezzi
finanziari alle funzioni proprie o delegate agli enti medesimi".
Vista alla luce di tale particolarità, l'autonomia di gestione delle
disponibilità finanziarie e delle giacenze di tesoreria di cui può
disporre la regione - sottolineata dall'art. 6, secondo comma, del
decreto legislativo n. 431 del 1989 - può assumere un senso
specifico nell'ambito del coordinamento della finanza regionale con
quella locale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che spetta allo Stato, e per esso al Ministro del tesoro,
rigettare la richiesta della Regione Valle d'Aosta di disporre la
chiusura del conto corrente intestato alla Regione medesima presso la
tesoreria dello Stato, in applicazione degli artt. 40 della legge 30
marzo 1981, n. 119, e 2 della legge 23 ottobre 1984, n. 726.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 novembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:412 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte