Corte costituzionale

Ordinanza n. 412/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/12/1998 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 160 del codice

penale, promossi con ordinanze emesse il 2 giugno 1997 dal giudice

per le indagini preliminari presso la Pretura di Nocera Inferiore,

iscritta al n. 45 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale,

dell'anno 1998 ed il 2 ottobre 1997 dal pretore di Varese, iscritta

al n. 193 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno

1998.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1998 il giudice

relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto che il giudice delle indagini preliminari presso la

Pretura di Nocera Inferiore ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 160, secondo comma, del codice penale, nella

parte in cui non prevede che interrompa il corso della prescrizione

l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura

circondariale con la quale "si respinga la richiesta di archiviazione

e si restituiscano gli atti al pubblico ministero per il compimento

di nuove investigazioni";

che a tal proposito il rimettente sottolinea che la non

applicabilità della disciplina dettata dall'art. 160, secondo comma,

cod. pen., con riferimento al caso dell'udienza camerale fissata a

seguito della richiesta di archiviazione, ai reati di competenza

pretorile, non scaturisce da una scelta del legislatore, ma è frutto

della interpretazione adottata dalla giurisprudenza di legittimità,

consolidatasi nel ritenere che l'ordinanza in questione debba essere

emessa de plano senza formalità e senza fissazione di udienza

camerale;

che la norma impugnata si porrebbe dunque in contrasto:

a) con l'art. 3 della Costituzione, in quanto dalla disciplina

impugnata scaturisce una irragionevole ed illogica sperequazione

rispetto a talune fattispecie di competenza del tribunale aventi un

rilievo, in termini di disvalore sociale, assai più attenuato;

b) con l'art. 112 della Costituzione, in quanto incide

negativamente sull'obbligatorio esercizio della azione penale;

c) con l'art. 77 della Costituzione, in quanto "la soluzione

normativa applicabile risulta in contrasto con lo spirito e le

finalità della legge-delega" sul nuovo processo penale;

che il pretore di Varese parimenti impugna l'art. 160, secondo

comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede, tra gli atti che

interrompono la prescrizione, l'interrogatorio reso davanti alla

polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero, deducendone il

contrasto con gli artt. 3, 112, 109 e 24, secondo comma, della

Costituzione;

che a parere del giudice a quo l'esclusione di un analogo regime

tra atti diretti e atti delegati comprometterebbe l'obbligatorio

esercizio della azione penale, giacché il pubblico ministero è

tenuto a richiedere l'archiviazione per prescrizione per il sol fatto

di non aver personalmente svolto l'interrogatorio;

che verrebbe svuotato di significato l'art. 109 della

Costituzione, in quanto viene negata al pubblico ministero la

possibilità di conseguire un effetto procedimentale mediante un atto

legittimamente delegato alla polizia giudiziaria;

che l'incertezza della norma comprometterebbe infine, ad avviso

del rimettente, l'art. 24, secondo comma, della Carta fondamentale,

dal momento che l'indagato non è posto in condizione di conoscere

gli effetti dell'interrogatorio delegato, razionalmente, ma non

testualmente, da considerarsi interruttivo della prescrizione;

che nei giudizi non si sono costituite le parti private né ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano questioni

analoghe e che, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere

decisi con unico provvedimento;

che il pretore di Varese, nella propria ordinanza di rimessione,

mentre da un lato ritiene di dover escludere la possibilità di una

"interpretazione estensiva", dall'altro espressamente riconosce che,

per dissolvere il dubbio di costituzionalità, "pari e decisivo

valore avrebbero l'accoglimento dell'eccezione ovvero una sentenza

interpretativa di rigetto", con ciò implicitamente ammettendo la

possibilità di una interpretazione adeguatrice secundum

costitutionem che è compito dello stesso giudice ricercare e

prescegliere;

che, contrariamente a quanto affermato dal giudice per le

indagini preliminari presso la Pretura di Nocera Inferiore, dalla

relazione al testo definitivo dell'art. 554 cod. proc. pen. emerge

con chiarezza che il legislatore delegato non ha ritenuto "opportuno

riprodurre la disciplina dell'art. 409 comma 3" proprio perché tale

disciplina è "conseguente ad un momento di contraddittorio in camera

di consiglio (art. 409, comma 2) che avrebbe eccessivamente

appesantito il procedimento di pretura", sicché la sentenza che il

giudice a quo sollecita introdurrebbe un nuovo caso di interruzione

del corso della prescrizione, al di fuori, e, anzi, implicitamente in

contrasto, con le scelte operate dal legislatore (il secondo comma

dell'art. 160 cod. pen. è stato infatti sostituito ad opera

dell'art. 239 delle disposizioni di coordinamento del nuovo codice di

rito e, quindi, in stretta correlazione con la opzione di escludere

qualsiasi ipotesi di rito camerale nella archiviazione pretorile);

che questa Corte ha in più occasioni affermato - v., da ultimo,

ordinanza n. 178 del 1997 - esserle inibita l'adozione di pronunce

additive del tipo richiesto dai giudici a quibus ostandovi il

principio di legalità sancito dall'art. 25 della Costituzione;

e che, pertanto, le questioni proposte devono essere dichiarate

manifestamente inammissibili.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 160, secondo

comma, del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24,

secondo comma, 77, 109 e 112 della Costituzione, dal giudice per le

indagini preliminari presso la Pretura di Nocera Inferiore e dal

pretore di Varese con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 dicembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:412 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte