Corte costituzionale

Ordinanza n. 412/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/07/2000 · relatore Riccardo Chieppa

Norme in gioco

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47, comma 1,

lettera i) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del

Testo unico delle imposte sui redditi), promosso con ordinanza emessa

il 30 settembre 1996 dalla Commissione tributaria centrale sul

ricorso proposto dall'Intendenza di finanza di Roma contro Santini

Rinaldo, iscritta al n. 819 del registro ordinanze 1997 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie

speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 2000 il giudice

relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che la Commissione tributaria centrale, con ordinanza

del 30 settembre 1996, pervenuta alla Corte costituzionale il 5

novembre 1997 (R.O. n. 819 del 1997), ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 47, comma 1, lettera i), del

d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del Testo unico delle

imposte sui redditi), in riferimento all'art. 53 della Costituzione;

che il giudizio a quo traeva origine dal ricorso proposto

dall'Intendenza di finanza di Roma avverso la decisione della

Commissione tributaria di secondo grado, confermativa di quella della

Commissione di primo grado, la quale aveva parzialmente accolto il

gravame proposto, a seguito della formazione del silenzio

qualificato, da soggetto che, avendo ricoperto la carica di

consigliere regionale del Lazio nel periodo tra il 1 luglio 1970 e il

30 giugno 1980, ed essendo, in quanto tale, titolare di assegno

vitalizio a carico del fondo di previdenza dei consiglieri regionali,

costituito presso la Regione Lazio, aveva chiesto alla predetta

Intendenza il rimborso delle somme oggetto delle ritenute operate a

titolo di IRPEF sui singoli assegni erogati negli anni 1987 e 1988;

che la Commissione tributaria centrale osserva

preliminarmente che nella fattispecie non è applicabile la normativa

introdotta dalla legge 26 settembre 1985, n. 482, che fissa i limiti

dell'imposizione da applicare nel caso di trattamento di fine

rapporto, e che, ai sensi dell'art. 2 della stessa legge, è

estensibile alle sole indennità equipollenti, tra le quali, ad

avviso del giudice a quo non potrebbe essere annoverato l'assegno

vitalizio erogato all'interessato, attesa la periodicità dello

stesso; mentre la norma da applicare è quella impugnata, dalla quale

non può in alcun modo desumersi la previsione di deduzione dalla

base imponibile di quanto corrisponde ai contributi versati dal

titolare di un assegno vitalizio per finanziare il fondo al quale sia

imputabile l'assegno medesimo;

che il giudice a quo rileva che il fondo di previdenza dei

consiglieri della Regione Lazio era alimentato fino al 1990

esclusivamente mediante contributi dei consiglieri iscritti (v. artt.

11 e 12 della legge regionale 16 marzo 1973, n. 7); solo

successivamente, con legge regionale 23 marzo 1990, n. 34, è stato

disposto un ausilio finanziario della Regione per il ripianamento del

fondo di cui si tratta, con contestuale aumento dei contributi a

carico dei consiglieri iscritti;

che il giudice a quo si è posto il dubbio di legittimità

costituzionale della mancata previsione della deduzione in relazione

ai principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza

n. 178 del 1986, con la quale fu dichiarata l'illegittimità

costituzionale della normativa primaria che disponeva nel senso

dell'inclusione nella base imponibile della parte di indennità di

buonuscita corrispondente alla proporzione tra i contributi

dell'impiegato e l'apporto dell'amministrazione;

che tale declaratoria di illegittimità, ha osservato il

giudice a quo fu dedotta dalla "irriducibilità della parte

suindicata a reddito"; i medesimi principi dovrebbero essere

richiamati nella fattispecie, posto che la parte di assegno vitalizio

corrispondente alla somma dei contributi versati dal singolo

consigliere al fondo non costituisce reddito, ma prelievo di quanto a

suo tempo corrisposto in percentuale sull'indennità consiliare,

costituente a sua volta reddito;

che nel giudizio ha spiegato intervento il Presidente del

Consiglio dei Ministri per il tramite dell'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso per l'inammissibilità della questione, e, nel

merito, per la sua infondatezza;

che sotto il primo profilo, l'Autorità intervenuta eccepisce

il difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione,

non risultando dall'ordinanza di rimessione se la controversia tragga

origine da una contribuzione obbligatoria o invece anche solo in

parte facoltativa; inoltre la norma impugnata non conterrebbe alcuna

indicazione sulla composizione della base imponibile, limitandosi,

invece, a disporre che gli assegni periodici alla cui attuale

produzione non concorrono né capitale né lavoro, sono assimilati ai

redditi di lavoro dipendente, mentre la predetta composizione

dell'imponibile per i redditi di lavoro dipendente e per quelli

assimilati si trova disciplinata nel successivo art. 48 dello stesso

Testo unico n. 917 del 1986;

che nel merito, sempre secondo l'Avvocatura generale dello

Stato, la questione sarebbe infondata per le diversità esistenti tra

i due istituti dell'assegno vitalizio e del trattamento di fine

rapporto; in questo, infatti, sarebbe in qualche modo quantificabile

l'apporto della contribuzione del lavoratore, mentre, nel caso

dell'assegno vitalizio, è determinata la contribuzione versata, e

non lo è l'ammontare dell'assegno stesso, in quanto legato a fattori

variabili, quali la durata della vita del titolare e l'esistenza di

superstiti aventi diritto; sicché, in tale ipotesi, la contribuzione

a carico dell'interessato si configurerebbe, piuttosto che come un

apporto proporzionato all'ammontare degli assegni, come un contributo

di solidarietà per tutti i casi in cui la durata del diritto

all'assegno vitalizio diretto ed a quello di reversibilità non sia

proporzionata alla durata della contribuzione;

che inoltre, secondo l'Avvocatura, i contributi in

discussione, versati durante la permanenza in carica dei consiglieri,

non concorrerebbero a formare il reddito assoggettato ad imposta,

sicché, pure ammesso che nell'importo complessivo degli assegni

vitalizi sia rintracciata una quota riferibile alla contribuzione

effettuata, anche questa costituirebbe reddito e manifestazione di

capacità contributiva, provenendo da quella parte della indennità

consiliare esclusa da imposizione al momento del pagamento per

esserne stata differita la disponibilità;

che con ordinanza istruttoria del 30 settembre 1996 questa

Corte ha ritenuto che, allo scopo di apprezzare esaurientemente i

profili della censura dedotta dal giudice a quo fosse necessario

acquisire dati relativi al sistema della tassazione IRPEF applicato

per le quote di reddito corrispondenti ai contributi versati al Fondo

di previdenza dei consiglieri regionali del Lazio nel periodo

indicato (1° luglio 1970-30 giugno 1980); dati forniti dal Ministero

delle finanze con note in data 14 maggio 1999 e 6 giugno 2000.

Considerato che preliminarmente deve essere esaminata e

dichiarata infondata l'eccezione di inammissibilità, sollevata dalla

difesa dello Stato, risultando in modo univoco dalla ordinanza di

rimessione la rilevanza della questione relativa alla norma

impugnata, costituente regola generale su cui si basa l'imposizione,

che comprende tra l'altro gli assegni vitalizi percepiti in

dipendenza di cariche elettive espressamente indicate, tra cui quelle

degli organi regionali;

che la norma di esclusione parziale contenuta nell'art. 48,

comma 6, dello stesso d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 è stata

abrogata dall'art. 2, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724

(in vigore dal 1° gennaio 1995), inapplicabile alla fattispecie, in

cui si controverte sugli assegni erogati per il periodo 1987-1988;

che dalla acquisizione istruttoria è risultato che a suo

tempo (periodo 1970/1980) la quota parte di reddito relativa ai

contributi versati dai consiglieri regionali del Lazio è stata

esclusa dal computo del reddito imponibile, venendo considerata quale

contributo obbligatorio per legge, e quindi non è stata tassata ai

fini IRPEF;

che gli assegni vitalizi (la denominazione poco interessa,

risolvendosi in indennità-assegni vitalizi corrisposti dopo la

cessazione dalla carica, ricollegati a fondo istituito per la carica

elettiva, con contribuzione nel periodo della carica stessa, e

completamente differenti da indennità di buonuscita o fine rapporto,

istituti tipici del lavoro dipendente - cfr. sentenza n. 25 del 2000;

ordinanze nn. 400 e 328 del 1994 -, erogati dal Fondo di previdenza

dei consiglieri regionali della Regione Lazio) traggono origine - per

quanto interessa in questa sede - da contributi versati dai medesimi

consiglieri beneficiari,

che tuttavia non erano stati sottoposti, per quella parte, a

tassazione IRPEF;

che, di conseguenza, sul piano costituzionale, non vi è

alcun vincolo specifico per il legislatore di escludere completamente

dalla tassazione IRPEF detti assegni, potendo questi essere

considerati reddito, proprio in quanto le somme di origine,

corrispondenti ai contributi versati (intesi come obbligatori), non

erano state assoggettate ad imposizione;

che il legislatore, nell'esercizio della discrezionalità di

fissare la base imponibile per i redditi aventi carattere misto

assistenziale e previdenziale, può anche determinare esclusioni o

limitazioni in ordine a quanto concorre a formare il reddito (ed in

realtà la normativa applicabile ha subito nel tempo una serie di

variazioni) - purché in modo non irragionevole o arbitrario e senza

discriminazioni o privilegi non giustificati: cfr. sentenza n. 289

del 1994 -, ma non è tenuto a escludere, in ogni caso, dalla

imposizione IRPEF i suddetti assegni, che possono essere considerati

come reddito e indice di capacità contributiva;

che il problema della concreta applicabilità delle speciali

norme attinenti alla base imponibile e alla percentuale da calcolare,

in relazione all'anno di riferimento degli assegni comunque erogati e

secondo le norme vigenti nell'anno stesso, rientra nella esclusiva

competenza del giudice a quo;

che, pertanto, deve essere dichiarata la manifesta

infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata

in riferimento all'art. 53 della Costituzione, anche sotto il profilo

della duplicazione di imposizione, proprio in quanto i contributi in

origine versati (per il periodo in discussione relativo a carica

ricoperta dal 1970 al 1980), non erano stati oggetto di tassazione

IRPEF.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 47, comma 1, lettera i), del

d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del Testo unico delle

imposte sui redditi), sollevata, in riferimento all'art. 53 della

Costituzione, dalla Commissione tributaria centrale con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 31 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:412 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte