Corte costituzionale

Ordinanza n. 413/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/07/2000 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 444, comma 1,

del codice di procedura penale, promosso con Ordinanza emessa l'1

febbraio 2000 dal giudice dell'udienza preliminare presso il

Tribunale di Torre Annunziata, iscritta al n. 183 del registro

ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 18, prima serie speciale, dell'anno 2000.

Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 2000 il giudice

relatore Valerio Onida.

Ritenuto che, con Ordinanza emessa l'1 febbraio 2000, pervenuta a

questa Corte il 31 marzo 2000, il giudice dell'udienza preliminare

presso il Tribunale di Torre Annunziata ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, secondo

comma, 27, secondo comma (recte: terzo comma), e 31, secondo comma,

della Costituzione, dell'art. 444, comma 1, del codice di procedura

penale (Applicazione della pena su richiesta), "nella parte in cui

non prevede che il 'tetto' della pena detentiva da applicare

all'imputato di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli

anni ventuno sia di anni due e mesi sei di reclusione (anziché di

anni due)";

che il giudice a quo osserva che l'art. 163 del codice penale

- con quella che egli qualifica come una tipica manifestazione di

"lodevole sensibilità legislativa verso i giovani" - gradua

l'entità della pena detentiva massima suscettibile di essere sospesa

condizionalmente, fissandola in due anni per le persone oltre il

ventunesimo anno di età, in due anni e sei mesi per i giovani di

età compresa fra i diciotto e i ventuno anni, e in tre anni per i

minori degli anni diciotto;

che, ad avviso del remittente, il legislatore, prevedendo che

l'applicazione della pena su richiesta possa essere subordinata alla

concessione della sospensione condizionale (art. 444, comma 3, cod.

proc. pen.), ma poi prevedendo anche per i maggiorenni

infraventunenni lo stesso limite di pena applicabile su richiesta -

due anni di reclusione - stabilito per gli adulti ultraventunenni,

non avrebbe tenuto alcun conto, con scelta irragionevole, del diverso

"tetto" di pena suscettibile di essere sospesa per i giovani adulti

infraventunenni: tale scelta, oltre ad essere irragionevole, sarebbe

di dubbia costituzionalità in riferimento ai principi stabiliti dai

citati articoli della Costituzione;

che eguali profili di incostituzionalità non sussisterebbero

invece, secondo il remittente, rispetto all'art. 175 del codice

penale (Non menzione della condanna nel certificato del casellario

giudiziale), perché detta norma non contempla distinzioni di

trattamento in ragione dell'età degli imputati;

che il giudice a quo ritiene la questione rilevante nel

processo perché l'imputato ha subordinato la richiesta di

applicazione della pena di anni due e giorni sei di reclusione alla

concessione della sospensione condizionale;

che non vi è stata costituzione di parti né intervento del

Presidente del Consiglio.

Considerato che gli istituti del cosiddetto patteggiamento e

della sospensione condizionale della pena, ancorché in concreto

suscettibili di applicazione congiunta, sono diversi per origine,

ratio presupposti di applicazione e disciplina, consistendo il primo

nella possibilità che la determinazione della pena in concreto sia

oggetto di un accordo fra le parti, sottoposto al controllo del

giudice, il secondo nel potere conferito al giudice di sospendere,

anche d'ufficio, l'esecuzione della pena allorquando presume che il

colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati (cfr. ordinanza

n. 400 del 1997);

che anche i limiti qualitativi e quantitativi della pena

concretamente irrogabile in base a richiesta delle parti, e

rispettivamente di quella suscettibile di essere sospesa

condizionalmente, sono stabiliti dal legislatore con criteri diversi,

tenendosi conto nel primo caso dell'entità della sola pena

detentiva, irrogata da sola o congiuntamente a quella pecuniaria, nel

secondo caso della pena detentiva e di quella pecuniaria

eventualmente irrogata, da sola o congiuntamente alla pena detentiva,

e ragguagliata a quest'ultima a norma dell'articolo 135 cod.

pen. (cfr. ordinanza n. 222 del 1996);

che la diversità tra i due istituti non consente di ritenere

manifestamente irragionevole la differente scelta operata dal

legislatore quanto all'entità massima della pena rispettivamente

applicabile e suscettibile di essere sospesa, anche nel caso

dell'imputato maggiorenne ma di età inferiore a ventuno anni;

che non vi è alcun principio costituzionale - desumibile

dalle norme indicate come parametro della presente questione di

legittimità costituzionale - da cui possa ricavarsi la necessità di

una coincidenza dei presupposti di applicazione dei due istituti

quanto ad entità massima delle pene irrogabili;

che non è conferente il richiamo ai principi costituzionali

di rieducatività della pena e di protezione della gioventù, al fine

di invocare una speciale disciplina dei presupposti del

patteggiamento per i giovani maggiorenni infraventunenni, rispondendo

la speciale disciplina dettata nei confronti di costoro in tema di

sospensione condizionale della pena non già ad una necessità

costituzionale, bensì ad una discrezionale scelta del legislatore,

non estensibile necessariamente, per le ragioni ora dette, al

patteggiamento: tenuto anche conto che tale ultimo istituto non è

applicabile ai minori, per scelta legislativa giudicata non

irragionevole da questa Corte (sentenze n. 135 del 1995 e n. 272 del

2000);

che pertanto la questione risulta, sotto ogni profilo,

manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'articolo 444, comma 1, del codice di

procedura penale (Applicazione della pena su richiesta), sollevata,

in riferimento agli articoli 3, secondo comma, 27, terzo comma, e 31,

secondo comma, della Costituzione, dal giudice dell'udienza

preliminare presso il Tribunale di Torre Annunziata con l'ordinanza

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 31 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:413 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte