Sentenza n. 414/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/07/1989 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 66, del d.P.R.
26 aprile 1986, n. 131 ("Approvazione del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro") promosso con
ordinanza emessa il 7 luglio 1988 dal Presidente della Corte
d'appello di Milano sul reclamo proposto da Spampinato Francesca,
iscritta al n. 94 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale,
dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Contro il rifiuto della Cancelleria del Tribunale di Milano
di rilasciarle, senza previa registrazione con pagamento della
relativa imposta, copia esecutiva della sentenza n. 4579 del 26
maggio 1988, portante condanna in suo favore al risarcimento dei
danni subiti in conseguenza di un grave incidente stradale, Francesca
Spampinato proponeva ricorso al Presidente del Tribunale ai sensi
dell'art. 745 cod.proc.civ.. In sede di reclamo avverso il decreto di
reiezione del ricorso, il Presidente della Corte d'Appello di Milano,
con ordinanza del 7 luglio 1988, pervenuta alla Corte costituzionale
il 18 febbraio 1989, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione, questione di costituzionalità dell'art. 66 del
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (legge di registro), nella parte in cui
subordina il rilascio della copia esecutiva di una sentenza civile di
condanna al previo pagamento dell'imposta di registro (nella specie
ammontante a oltre 17.000.000).
Ritenute, in premessa, la natura giurisdizionale (camerale) del
procedimento ex art. 745 cod. proc.civ. e la reclamabilità del
provvedimento conclusivo, il giudice a quo ravvisa nella norma
denunciata una violazione del principio di eguaglianza, nonché del
diritto di difesa sotto l'aspetto del "diritto di ricorrere al
giudice per ottenere provvedimenti non soltanto accertativi, ma anche
realizzativi di giustizia", con conseguenze ancora più inique
quando, come nella specie, la pretesa del fisco determini il "rischio
non soltanto di non riuscire a ottenere il soddisfacimento del
diritto soggettivo di credito, ma addirittura di non potere più
rivalersi neppure dell'imposta pagata, a causa della economica
nullatenenza del condannato".
Sulla base della sollevata questione di legittimità
costituzionale, il giudice remittente ha poi accolto, con la medesima
ordinanza, il contestuale ricorso ex art. 700 cod.proc.civ.,
ordinando al cancelliere competente il rilascio della copia in
oggetto e disponendo che l'ufficiale giudiziario detragga dalla parte
di stipendio del danneggiante (unico suo cespite pignorabile) che
verrà assoggettata ad esecuzione forzata una quota proporzionale in
favore dell'Ufficio del registro fino a concorrenza dell'imposta
dovuta.
2. - Nel giudizio davanti alla Corte non si è costituita la parte
privata, mentre è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per
l'inammissibilità o, in subordine, l'infondatezza della questione.
L'inammissibilità è eccepita sulla base della sentenza della
Corte di Cassazione n. 1006 del 1948, secondo la quale il ricorso di
cui all'art. 745 darebbe luogo a un procedimento puramente
disciplinare che si esaurisce col provvedimento indicato nell'ultimo
comma, restando aperta alla parte interessata soltanto la
possibilità di instaurare ex novo un giudizio contenzioso per fare
accertare il proprio diritto ad avere la copia.
Quanto all'infondatezza, l'Avvocatura afferma "la totale
estraneità del principio di eguaglianza al tema trattato", e in
ordine all'art. 24 Cost., certamente applicabile anche al processo
esecutivo, osserva che il giudice remittente non prospetta una
incompatibilità in via generale e astratta della norma impugnata col
diritto di difesa, ma soltanto una particolare impossibilità per la
ricorrente, dipendente da contingenze di fatto, di recuperare dal
debitore l'imposta di registro. Considerato in diritto
1. - Investito del reclamo contro un provvedimento negativo
pronunciato dal Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 745
cod.proc.civ., il Presidente della Corte d'appello di Milano ha
sottoposto al vaglio di legittimità costituzionale, in riferimento
agli artt. 3 e 24 della Costituzione, l'art. 66 del d.P.R. 26 aprile
1986, n. 131 (legge di registro), nella parte in cui subordina il
rilascio della copia esecutiva di una sentenza civile di condanna al
previo pagamento dell'imposta di registro.
L'eccezione di inammissibilità opposta dall'Avvocatura dello
Stato non può essere accolta. Essa è fondata su una non recente
sentenza della Corte di Cassazione (n. 1006 del 24 giugno 1948), che
al procedimento previsto dall'art. 745 aveva attribuito natura di
procedimento amministrativo, analogo ai procedimenti disciplinari.
Tale opinione, abbandonata dalle Sezioni unite con la sentenza 20
marzo 1986, n. 1973, può considerarsi del tutto superata, da nessuno
essendo oggi posta in dubbio la natura giurisdizionale del detto
procedimento, nel quale il giudice competente è chiamato a
pronunciarsi sul diritto del ricorrente al rilascio della copia
oppure sul diritto del cancelliere o del pubblico depositario di
rifiutarlo.
Si discute, invece, se si tratti di un procedimento di
giurisdizione contenziosa ovvero di giurisdizione volontaria;
nell'ambito della prima opinione si pone l'ulteriore quesito se il
decreto indicato nell'ultimo comma dell'art. 745 sia suscettibile di
ricorso per Cassazione in base all'art. 111, secondo comma, Cost.,
mentre nell'ambito della seconda si disputa sulla reclamabilità del
decreto al giudice superiore, cioè sull'estensibilità al nostro
caso del principio della doppia istanza di reclamo applicato
dall'art. 739. Il giudice remittente ha seguito quest'ultima
opinione, alla stregua della quale si è ritenuto competente a
promuovere l'incidente di legittimità costituzionale. La Corte non
può che prendere atto di tale valutazione, essendo sua
giurisprudenza costante che una questione di legittimità
costituzionale può essere dichiarata inammissibile per carenza di
potere del giudice a quo solo quando il difetto di giurisdizione sia
evidente e incontestabile (cfr., da ultimo, sent. n. 777 del 1988).
2. - La questione non è fondata nel senso e nei limiti appresso
indicati.
La regola dell'art. 66, primo comma, del d.P.R. n. 131 del 1986 è
limitata non solo dalle eccezioni stabilite nel secondo comma, ma
anche, per quanto riguarda la condizione del previo pagamento
dell'imposta, dall'art. 59, il quale prevede quattro casi di
"registrazione a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle
imposte dovute". Tra questi casi, con una importante innovazione
nella disciplina del precedente art. 57 del d.P.R. n. 634 del 1972,
sono state incluse "le sentenze che condannano al risarcimento del
danno prodotto da fatti costituenti reato". Come si legge negli atti
parlamentari, l'innovazione "si basa non su principi di carattere
tributario, bensì su considerazioni etico-morali, in quanto si tende
a non gravare il danneggiato dal reato di ulteriori spese",
considerata l'aleatorietà dell'azione di rivalsa contro il
danneggiante. In questo caso, secondo le istruzioni impartite dal
Ministero delle Finanze, "gli Uffici, che riceveranno dai cancellieri
le sentenze di cui sopra, procederanno alla registrazione a debito
con le modalità di cui al successivo art. 60, ma, ai sensi del
secondo comma di tale ultimo articolo, il recupero dell'imposta
prenotata potrà essere effettuato soltanto nei confronti della parte
obbligata al risarcimento, dovendosi considerare anche per questa
fattispecie non applicabile il principio della solidarietà di cui al
precedente art. 57".
Col termine generico "sentenze" l'art. 59, lettera d), si
riferisce sia alle sentenze penali, sia alle sentenze civili, ben
potendo il giudice civile, secondo la giurisprudenza consolidata, in
caso di estinzione del reato o di mancanza di querela, accertare
incidenter tantum la sussistenza del reato al limitato fine della
risarcibilità dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059
cod. civ.
3. - Il caso oggetto del giudizio a quo è perfettamente
sussumibile sotto la previsione dell'art. 59, lett. d, della legge di
registro. La sentenza 2 febbraio-26 maggio 1988, n. 4579, del
Tribunale Civile di Milano ha condannato il convenuto anche al
risarcimento dei danni morali (liquidati in lire 200 milioni, "tenuto
conto dell'estrema gravità delle sofferenze fisiche e psichiche")
sulla base della "configurabilità astratta del fatto come reato",
cioè della conformità della condotta del convenuto alla fattispecie
di reato prevista dall'art. 590, terzo comma, cod.pen., l'azione
penale essendo improcedibile per mancata proposizione della querela.
Pertanto, nei limiti in cui è rilevante, ossia con riguardo alle
"sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti
costituenti reato", la questione va dichiarata non fondata alla
stregua di una interpretazione sistematica che coordina l'art. 66
della legge di registro con gli artt. 59 e 60. Tale interpretazione
chiarisce che, per le dette sentenze, il rilascio della copia
esecutiva è bensì subordinato alla previa registrazione, ma senza
obbligo di contemporaneo pagamento dell'imposta: anziché l'ammontare
dell'imposta pagata il cancelliere indicherà sulla copia l'ammontare
dell'imposta prenotata a debito, da recuperare, ai sensi dell'art.
60, secondo comma, nei confronti di chi risulta dalla sentenza
definitivamente obbligato al risarcimento del danno.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 66 del d.P.R. 26 aprile
1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro), sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Presidente della Corte d'appello
di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 18 luglio 1989.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1989:414 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte