Corte costituzionale

Ordinanza n. 414/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/10/1992 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 291legge 81/1987
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 291- bis

(recte: art. 291, comma 1- bis) del codice di procedura penale,

promosso con ordinanza emessa il 4 marzo 1992 dal Giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale di La Spezia nel

procedimento penale a carico di Callipo Maria Grazia, iscritta al n.

281 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1992 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di La Spezia ha sollevato, in riferimento all'art. 76 della

Costituzione, questione di legittimità dell'art. 291- bis (recte:

art. 291, comma 1- bis) del codice di procedura penale per contrasto

con l'art. 2, n. 59, della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81,

assumendo che la norma impugnata, violando il principio di

adeguatezza delle misure cautelari sancito dalla menzionata direttiva

delle legge-delega per l'emanazione del nuovo codice di rito, sottrae

al giudice il potere di scegliere, fra le diverse misure cautelari,

quella più idonea a soddisfare le esigenze cautelari sussistenti

nella specie, "attribuendo, di fatto, il potere cautelare ad un

soggetto che, per preciso dettato legislativo, non ne dispone";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 4 del 1992, ha già

dichiarato non fondata analoga questione di legittimità, rilevando

che nel dettare la norma oggetto di impugnativa "il legislatore

delegato non solo non si è discostato dalle scelte operate dal

legislatore delegante, ma le ha, anzi, coerentemente sviluppate,

secondo una linea che, mirando a privilegiare la netta separazione di

ruoli tra soggetto richiedente e organo deliberante, indubbiamente

consente di prevedere che il decisum sia rigorosamente circoscritto

nei confini dal petitum";

che nell'ordinanza di rimessione non sono addotti argomenti

nuovi o diversi rispetto a quelli allora esaminati;

e che, di conseguenza, la questione qui proposta deve essere

dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 291- bis (recte: art. 291, comma 1- bis) del

codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 76

della Costituzione per contrasto con l'art. 2, n. 59, della legge 16

febbraio 1987, n. 81, dal Giudice per le indagini preliminari presso

il Tribunale di La Spezia con ordinanza del 4 marzo 1992.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1992

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:414 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte