Sentenza n. 414/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/07/1995 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 25Costituzione
- art. 27Costituzione
- art. 4legge 644/1975
- art. 1legge 578/1993
- art. 2legge 578/1993
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 589 del codice
penale in relazione all'art. 4 della legge 2 dicembre 1975, n. 644
(Disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto
terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di
produzione di estratti per uso terapeutico), e agli artt. 1 e 2 della
legge 29 dicembre 1993, n. 578 (Norme per l'accertamento e la
certificazione di morte), promosso con ordinanza emessa il 21
settembre 1994 dal g.i.p. presso la Pretura circondariale di Rovigo
nel procedimento penale a carico di Evstifeev Doriano, iscritta al n.
54 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 giugno 1995 il Giudice
relatore Fernando Santosuosso.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Evstifeev
Doriano, imputato di omicidio colposo, il GIP presso la Pretura
circondariale di Rovigo, con ordinanza emessa l'8 ottobre 1993, aveva
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25, e 27 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 589 del codice
penale, nella parte in cui il precetto penale di tale norma
incriminatrice viene esteso ad una nozione di morte diversa da quella
codicistica, e rinvenibile nell'art. 4 della legge 2 dicembre 1975,
n. 644. Questa Corte, con ordinanza n. 237 del 1994, ha restituito
gli atti al giudice a quo, affinché provvedesse al riesame della
rilevanza della questione alla stregua dello ius superveniens
rappresentato dalla legge 29 dicembre 1993, n. 578, recante norme per
l'accertamento e la certificazione di morte.
Con ordinanza emessa il 21 settembre 1994 lo stesso giudice a quo
ha nuovamente rimesso gli atti a questa Corte, osservando che anche
alla luce della nuova legge la questione è tuttora rilevante ai fini
della decisione.
Invero, l'art. 1 della sopravvenuta legge stabilisce che la morte
si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni
dell'encefalo, mentre il successivo art. 2, rubricato "Accertamento
di morte", pur distinguendo la morte (avvenuta) per arresto
cardiocircolatorio dalla morte nei soggetti affetti da lesioni
encefaliche, ribadisce che la morte si intende avvenuta quando sono
cessate tutte le funzioni dell'encefalo.
Appare pertanto evidente, rileva il giudice a quo, che sia la
norma di cui all'art. 4 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, che
quelle di cui agli artt. 1 e 2 della sopravvenuta legge n. 578 del
1993, consentono di pervenire ad un'unica conclusione, e cioè che
all'imputato viene addebitato a titolo di reato un fatto diverso da
quello previsto dall'originario precetto penale di cui all'art. 589
del codice penale: quest'ultimo, infatti, fa riferimento alla morte
naturalisticamente intesa in quanto, fino all'avvenuto prelevamento
da parte dei sanitari degli organi della vittima "il suo cuore
continuerà a battere, il suo sangue a circolare, ed i suoi polmoni a
respirare, sia pure in modo assistito".
In punto di non manifesta infondatezza della questione, il giudice
a quo, nel riportarsi alle argomentazioni già contenute nella prima
delle due ordinanze di rimessione, osserva, in particolare, che
l'art. 589 del codice penale, interpretato nel senso che il precetto
penale in esso contenuto si estende fino a ricomprendere la morte di
cui all'art. 4 della legge n. 644 del 1975, implicitamente sostituito
dagli artt. 1 e 2 della legge n. 578 del 1993, si pone in contrasto
con l'art. 25 della Costituzione, in quanto l'interpretazione della
norma censurata sfocerebbe in un procedimento analogico in malam
partem non consentito nella materia penale.
2. - Nel giudizio avanti a questa Corte è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per
l'inammissibilità ovvero per la manifesta infondatezza della
questione.
Preliminarmente, osserva l'Avvocatura che il giudice rimettente
mira ad ottenere una non consentita pronuncia additiva in materia
penale volta ad integrare, nei sensi previsti dall'ordinanza, il
precetto penale di cui all'art. 589 del codice penale.
In secondo luogo si tratterebbe di una questione meramente
interpretativa della vigente disciplina che, come tale, è rimessa
alla prudente valutazione dello stesso giudice a quo.
Nel merito, la difesa erariale afferma che la legge,
nell'intendere come "morte" la cessazione irreversibile di tutte le
funzioni dell'encefalo, ha recepito quanto già autorevolmente
sostenuto in dottrina, secondo la quale la nozione di morte è unica
e consiste nell'arresto di ogni attività del sistema nervoso, mentre
i concetti di morte "cerebrale", "cardiaca" o "respiratoria" (art. 2,
primo e secondo comma, della legge n. 578 del 1993) si riferiscono
esclusivamente ai modi di accertamento del momento finale della vita. Considerato in diritto
1. - Con l'ordinanza di rimessione, che ha dato luogo alla
restituzione degli atti da parte di questa Corte mediante ordinanza
n. 237 del 1994, il giudice rimettente, nella prospettiva che
l'imputato potrebbe essere condannato per omicidio colposo pur non
avendo causato la situazione che il legislatore del 1930 aveva inteso
come "morte", sollevava questione di legittimità costituzionale
dell'art. 589 del codice penale denunziando: a) violazione del
principio di divieto di analogia in malam partem; b) irragionevole
assoggettamento di fatti diversi alla medesima sanzione o
applicazione di norme diverse allo stesso evento letale; c)
violazione del principio della personalità della responsabilità
penale, dovendosi addebitare ad un soggetto un evento dipendente da
fatto altrui (in particolare, dei medici espiantanti).
Con altra ordinanza di rimessione, lo stesso g.i.p. presso il
Tribunale di Rovigo, nel ritenere persistente, anche alla luce della
recente disciplina, la rilevanza della stessa questione e
confermando, sintetizzandoli, i motivi di legittimità costituzionale
precedentemente esposti, osserva che la norma incriminatrice (art.
589 del codice penale) punisce il delitto di omicidio colposo con
riferimento ad una nozione di morte che, secondo la conoscenza e la
volontà del legislatore del 1930, corrisponde ad una concezione di
ordine naturalistico, in quanto connessa al concorso della cessazione
delle tre funzioni superiori (cardiaca, respiratoria e cerebrale).
Oggi, invece, essendo possibile, in forza di sofisticate tecniche di
rianimazione, protrarre notevolmente la circolazione sanguigna, il
battito cardiaco e la respirazione, la diversa nozione di morte
sarebbe identificata dalla legge 29 dicembre 1993, n. 578, solo
nell'irreversibile venir meno delle funzioni cerebrali, ancorché sia
ancora in atto la circolazione sanguigna, il cuore continui a battere
e non sia cessata la respirazione.
Ciò posto, il giudice rimettente, considerato che "vi è la prova
in atti che la vittima dell'incidente stradale, nel momento in cui
furono prelevati gli organi, dal punto di vista naturalistico nel
senso sopra chiarito era ancora viva", rileva che, per collegare
l'evento morte al comportamento del conducente del veicolo e non alla
cessazione delle pratiche di rianimazione ed all'espianto degli
organi, occorrerebbe dilatare, mediante un non consentito
procedimento analogico, il precetto della norma incriminatrice,
riferentesi alla morte naturalisticamente intesa, fino a
ricomprendervi il diverso fatto di "morte cerebrale". Da ciò
deriverebbero ulteriori conseguenze relative all'identificazione dei
soggetti che hanno posto in essere l'effettiva causa dell'evento
letale diversamente concepito, peraltro con disparità di trattamento
nei vari casi di morte. Il che per il giudice a quo determinerebbe
l'illegittimità costituzionale del citato art. 589 del codice penale
in relazione sia all'art. 4 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, che
agli artt. 1 e 2 della legge n. 578 del 1993.
2. - La questione è infondata.
Va anzitutto esaminato se nella specie si verifichi la denunziata
ipotesi di applicazione analogica di una norma in materia penale, con
violazione del principio di stretta legalità.
Il problema giuridico che è alla base dell'ordinanza di
rimessione attiene alla presunta illegittimità della estensione
della stessa norma incriminatrice ad un diverso fatto previsto da
norme successive, in quanto l'art. 589 del codice penale, nel
prevedere la responsabilità di chi "cagiona per colpa la morte di un
uomo" farebbe riferimento a quella determinata nozione di morte che
la scienza medica riteneva valida al momento dell'emanazione della
norma stessa e ai metodi di accertamento previsti dal regolamento di
polizia mortuaria allora vigente.
Devono in proposito premettersi alcuni principi relativi al noto
fenomeno della descrizione della fattispecie penale mediante ricorso
ad elementi (scientifici, etici, di fatto o di linguaggio comune),
nonché a nozioni proprie di discipline giuridiche non penali.
Si ritiene in queste ipotesi che il rinvio, anche implicito, ad
altre fonti o ad esterni contrassegni naturalistici non violi il
principio di legalità della norma penale - ancorché si sia
verificato mutamento di quelle fonti e di quei contrassegni rispetto
al momento in cui la legge penale fu emanata - una volta che la reale
situazione non si sia alterata sostanzialmente, essendo invece
rimasto fermo lo stesso contenuto significativo dell'espressione
usata per indicare gli estremi costitutivi delle fattispecie ed il
disvalore della figura criminosa. In tal caso l'evolversi delle fonti
di rinvio viene utilizzato mediante interpretazione logico-sistematica, assiologica e per il principio dell'unità
dell'ordinamento, non in via analogica, come sostiene il giudice a
quo.
3. - In materia è appunto sopravvenuta l'opportunità di indicare
legislativamente il concetto di morte ed i metodi di accertamento,
con la conseguenziale chiarificazione del senso della originaria
norma incriminatrice. Se invero nel 1930 il legislatore non aveva
sentito l'esigenza di precisare la nozione di morte, rimettendosi
agli orientamenti della scienza medica, in base alla quale furono
stabiliti (mediante il regolamento di polizia mortuaria) i criteri da
seguire prima della chiusura dei cadaveri, il successivo sviluppo
delle conoscenze scientifiche e dei perfezionamenti tecnologici,
anche in relazione alle misure di rianimazione e di realizzazione dei
trapianti di organi vascolarizzati, ha posto la necessità per il
diritto di riconsiderare quei dati scientifici ed operare delle
scelte, introducendo per via legislativa una nozione di morte ed
ampliando i criteri per il suo accertamento.
Come è noto, la cessazione della vita della persona umana è un
fenomeno graduale che passa da una situazione relativa
all'"individuo" (cessazione reversibile, e poi irreversibile, delle
funzioni superiori del cuore, della respirazione, del cervello) ad
una situazione di cessazione assoluta di vita di tutto l'"organismo".
Mentre questa seconda situazione (c.d. biologica) costituisce un dato
finale ed obiettivo, la prima (c.d. morte clinica) implica delle
opzioni del legislatore che tengano conto, per un verso, della
certezza del processo irreversibile dell'estinzione della vita e, per
altro, della tempestività dell'accertamento, tale da non
pregiudicare l'utilizzabilità degli organi da trapiantare. In
realtà, il problema di determinare quale sia il momento decisivo per
ritenere, a tutti gli effetti, estinta la persona umana, costituisce
oggetto della attenta valutazione del legislatore, il quale è
chiamato a ponderare, all'interno di una logica di prudente
apprezzamento, non solo i dati della scienza medica, ma anche il
complesso quadro dei valori di riferimento, in sintonia altresì con
le altre norme dell'ordinamento, nonché con i principi deontologici
e l'espressione del comune sentire.
4. - Allo stato attuale della scienza e del prevalente pensiero,
può dirsi che la recente legge n. 578 del 1993, nel riflettere i
progressi scientifici ed al fine di conseguire risultati di
solidarietà sociale ed esigenze di fondamentale giustizia (rispetto
della vita, unicità del concetto di decesso, certezza della
irreversibilità di estinzione della persona), non si ponga in
contrasto con norme e principi costituzionali per quanto concerne il
circoscritto oggetto del presente giudizio, attinente alla
chiarificazione della nozione di morte e l'indicazione dei criteri di
accertamento della stessa.
In particolare, è sufficiente accennare che l'art. 1 della legge
identifica l'unico concetto di morte nella "cessazione irreversibile
di tutte le funzioni dell'encefalo", e i successivi articoli indicano
i metodi di accertamento, anche distinguendo fra le diverse cause
patologiche: sempre, tuttavia, nell'ipotesi che le stesse siano tali
da comportare la predetta cessazione. Si ritiene invero che,
estinguendosi irreversibilmente ogni funzionalità del "tronco
cerebrale", si determina la disgregazione di quella unitarietà
organica che distingue la persona da un insieme di parti anatomiche,
ancorché singolarmente vitali. Il successivo regolamento (emanato
con d.m. 22 agosto 1994, n. 582) precisa ulteriormente le moderne
modalità dell'accertamento.
Nel ricondurre quindi ad unità la definizione della morte, in cui
confluiscono i vari tipi di accertamento, il legislatore ha inteso
superare i dubbi circa sostanziali discriminazioni, fornendo
normativamente il significato attuale che, a tutti gli effetti
giuridici, assume nel nostro ordinamento il termine fattuale "morte",
di cui all'art. 589 del codice penale.
Queste non irragionevoli opzioni legislative, sia pure esterne
alla disposizione contenuta nel codice penale e successive alla
emanazione dello stesso, devono pertanto essere qualificate come
facenti parte della descrizione del fatto (evento morte), senza che
ciò dia luogo ad alcuna violazione del principio di stretta
legalità di cui all'art. 25 della Costituzione.
Le precedenti considerazioni valgono ad escludere anche le
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 589 del codice penale, in relazione agli artt. 4 della
legge 2 dicembre 1975, n. 644 (Disciplina dei prelievi di parti di
cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo
dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso
terapeutico), 1 e 2, secondo comma, della legge 29 dicembre 1993, n.
578 (Norme per l'accertamento e la certificazione di morte),
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione,
dal g.i.p. presso la Pretura circondariale di Rovigo, con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:414 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte