Corte costituzionale

Ordinanza n. 414/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/12/1996 · relatore Renato Granata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 28, 73 e 75

del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia

di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,

cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), come

modificati a seguito del d.P.R. 5 giugno 1993, n.171, promosso con

ordinanza emessa il 27 ottobre 1995 dalla Corte d'appello di Firenze

nel procedimento penale a carico di Bigoni Alessio iscritta al n.

723 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 novembre 1996 il giudice

relatore Renato Granata;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale nei confronti di

Bigoni Alessio imputato del delitto di cui all'art. 73 del d.P.R. 9

ottobre 1990, n. 309 perché senza la prescritta autorizzazione aveva

coltivato due piante di canapa indiana, la Corte d'appello di Firenze

- in sede di rinvio dopo la pronuncia della Corte di cassazione del

14 febbraio 1995 che aveva annullato la sentenza del giudice per le

indagini preliminari presso il tribunale di Arezzo dichiarativa del

non luogo a procedere per non essere il fatto più previsto dalla

legge come reato - ha sollevato d'ufficio, con ordinanza del 27

ottobre 1995, questione incidentale di legittimità costituzionale

degli artt. 28, 73 e 75 del d.P.R. n. 309 del 1990 cit., come

modificati a seguito del d.P.R. n. 171 del 1993, nella parte in cui

non prevede che anche la coltivazione di (piante da cui si

estraggono) sostanze stupefacenti - oltre che l'importazione,

l'acquisto o la detenzione - venga punita soltanto con sanzioni

amministrative se finalizzata all'uso personale della sostanza;

che in particolare la Corte d'appello rimettente lamenta la

violazione del principio di eguaglianza (art. 3, primo comma, della

Costituzione) sotto il profilo che per condotte ugualmente

caratterizzate dalla destinazione della sostanza all'uso personale

(coltivazione da un lato e acquisto, importazione e detenzione

dall'altro) sarebbe previsto un trattamento sanzionatorio

diversificato;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo

che la questione sia dichiarata manifestamente infondata;

Considerato che questa Corte con sentenza n.360 del 1995 ha già

giudicato non fondata tale questione ritenendo in particolare la non

comparabilità della condotta delittuosa, prevista dalla disposizione

censurata, con alcuna di quelle allegate come tertium comparationis e

quindi escludendo che possa ravvisarsi la denunciata disparità di

trattamento;

che successivamente la medesima questione è stata dichiarata

manifestamente infondata con ordinanza n.150 del 1996;

che la Corte rimettente non introduce argomenti nuovi, né

prospetta profili diversi di censura;

che quindi la questione è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 28, 73 e 75 del d.P.R. 9 ottobre 1990,

n.309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli

stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e

riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), come

modificati a seguito del d.P.R. 5 giugno 1993, n.171, sollevata, in

riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dalla Corte

d'appello di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1996.

Il Presidente e redattore: Granata

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 dicembre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:414 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte